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Decreto Bersani – Aumento spese giustizia per cause immigrazione

L’art. 21 del decreto Bersani, va ad incidere pesantemente sulla effettività dell’accesso alla
giurisdizione amministrativa da parte dei lavoratori immigrati.

L’art. 21, comma 4 del decreto, sembrerebbe innalzare l’importo del
contributo unificato dovuto per i ricorsi amministrativi, portandolo a ben
500
euro (dai già pesanti 340 euro), con l’ulteriore aggravio di altri 250 euro
in caso di proposizione di istanza di sospensiva, notoriamente lo strumento
decisivo in materia di ricorsi avverso dinieghi o revoche di permessi di
soggiorno.

Art. 21.
Spese di giustizia

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e’ ammesso il ricorso
all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di
notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita’ generale dello
Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, iscritto nell’unita’ previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360)
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e’ ridotto di 50
milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di
200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali
e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e’ di euro 500; per le istanze
cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’articolo 2 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il
contributo dovuto e’ di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis e’ versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e’ aggiunto il
seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle
disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del
pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali».

Si ringrazia l’Asgi per la segnalazione