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Decreto Flussi 2007 – Il commento alla nuova procedura

a cura dell' Avv. Marco Paggi

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È stato firmato il 30 novembre scorso dal Presidente del Consiglio lo schema di decreto flussi per l’anno 2007 che si aggiunge alle quote anticipate col decreto flussi della scorsa primavera, che aveva riguardato soltanto gli ingressi per lavoro stagionale: 80000 ingressi del 9 gennaio 2007.
A breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Flussi dedicato invece agli ingressi per lavoro, a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato, finalizzato cioè agli ingressi che consentiranno il rilascio di un permesso di soggiorno di tipo rinnovabile e quindi a carattere tendenzialmente stabile.

Questo Decreto Flussi, mettiamolo in chiaro, non è una regolarizzazione o una sanatoria -di sanatoria non se ne parla proprio- ma mette a disposizione delle quote che dovrebbero consentire gli ingressi dall’estero di lavoratori interessati all’assunzione da parte di datori di lavoro italiani.

Ancora una volta si assisterà ad un fenomeno fin troppo noto, per cui si fingerà di non sapere che praticamente quasi tutti coloro che sono interessati ad utilizzare queste quote, e sono molte più persone di quanto non siano le quote disponibili, dovranno raccontare di non essere in Italia, il loro datore di lavoro farà finta di assumere persone residenti all’estero, come chiede l’art.22 del T.U sull’immigrazione.
Successivamente, i fortunati che riusciranno a bloccare la quota dovranno andare a chiedere il visto di ingresso presso il consolato italiano nel loro paese, e quindi uscire dall’Italia in maniera più o meno “clandestina” così come hanno fatto quando sono entrati.
Da questo punto di vista apriamo una brevissima parentesi; per la verità non è testualmente scritto in nessuna norma di legge che la presenza irregolare sul territorio italiano dello straniero candidato all’assunzione comporti automaticamente l’impossibilità da parte del datore di lavoro di inoltrare legittimamente la domanda per l’autorizzazione dell’ingresso, in altre parole il datore di lavoro potrebbe chiedere di essere autorizzato alla regolare assunzione quando e se sarà possibile, in base alle quote, indipendentemente dal fatto che il lavoratore straniero candidato all’assunzione si trovi ancora nel suo paese o viceversa si trovi in Italia in condizione irregolare.

L’articolo 22 prevede in effetti che questa autorizzazione possa essere rilasciata per l’assunzione di lavoratori residenti all’estero, ma il fatto che la stessa persona interessata all’assunzione sia presente in condizioni irregolari in Italia non va a negare la sua residenza attuale all’estero.
Questo è l’unico inciso della norma che in qualche modo ha sempre permesso alle autorità competenti di interpretarla considerando invalida, o annullabile, la domanda di nulla osta per chi è qui in condizione irregolare.
Inoltre, non esiste, dal punto di vista della giurisprudenza, un’interpretazione che risulti confermata in questo senso.
Non esiste una sentenza che stabilisce se sia o no validamente proposta la domanda di assunzione –e valida l’autorizzazione rilasciata nel frattempo- anche in riferimento ad una persona di cui si venga a scoprire a posteriori la presenza irregolare in Italia, fenomeno che si verifica sempre più spesso in base ai controlli delle questure e soprattutto per quanto riguarda i movimenti aeroportuali.
E’ noto che le domande vengono presentate con riferimento a lavoratori candidati all’assunzione che, nel 99% dei casi, sono già presenti in Italia in condizione irregolare e che teoricamente dovrebbero essere colpiti dall’espulsione.
Di fatto, una volta che verrà rilasciata l’autorizzazione all’assunzione, saranno costretti ad uscire dall’ Italia evitando di lasciare traccia della loro presenza sul territorio, per non essere individuati nel momento del rientro col visto per motivi di lavoro, e colpiti da un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno per annullamento del nulla osta, ovvero dell’autorizzazione preventivamente rilasciata.
Queste considerazioni, purtroppo, riguardano e continueranno a riguardare quelli che hanno cercato di utilizzare il decreto flussi 2006 che è ancora nella fase terminale di smaltimento delle quote assegnate.

Il Decreto Flussi 2007 verrà pubblicato nei prossimi giorni e prevede un momento di partenza delle domande differito di diversi giorni rispetto alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto Flussi è stato adottato accompagnato dall’affermazione secondo la quale le domande relative al Decreto Flussi per l’anno 2006 sono ormai smaltite.
Per la verità non ci risulta che siano così drasticamente esauriti i procedimenti amministrativi, al limite possiamo supporre che si stiano ormai avviando a conclusione le procedure avviate col decreto flussi 2006, anche se le code di queste procedure amministrative, soprattutto per la fase relativa al rilascio del visto d’ingresso e al rilascio del permesso di soggiorno, sono ancora destinate a durare per molto tempo.
Il sottosegretario alla Solidarietà Sociale De Luca dice: “abbiamo dato adesso il via libera perché tranne alcune criticità a Roma e Milano sono state finalmente smaltite le domande dell’anno scorso”.
“Con la nuova procedura”, prosegue il sottosegretario De Luca, “contiamo questa volta che tra le domande e l’ingresso del lavoratore passerà molto meno tempo”.
E’ stata infatti adottata una nuova procedura, una diversa modalità d’inoltro e di trattamento informatico delle pratiche che, teoricamente, dovrebbe essere più funzionale e accelerare i tempi.
Questa procedura eliminerà completamente l’utilizzo degli uffici postali. E’ una consolazione un po’ magra, ma se l’esperienza conta qualcosa, quella decisamente negativa dei servizi prestati da Poste Italiane Spa per le pratiche riguardanti l’immigrazione ha indotto l’amministrazione a rivolgersi ad un altro sistema.

Le richieste di assunzione si presenteranno esclusivamente via internet.
Si può dire che, se la fonte di molti problemi è stata abbandonata, il timore che ne sia stata creata una che potrebbe produrre altri è per il momento legittimo, o quanto meno da non accantonare.
Ancora non è chiaro, perché nessuno lo ha spiegato chiaramente, come questo sistema possa garantire tempi rapidi ed al tempo stesso evitare inceppamenti.

Il contenuto del Decreto Flussi 2007
Per quanto riguarda le quote di ingresso per lavoro stagionale c’era stato un decreto di anticipazione di flussi migratori, il DPCM del 9 gennaio 2007 reso poi operativo all’inizio della primavera. In questo caso, con lo schema di decreto flussi firmato il 30 ottobre, si parla solo di ingressi per lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, quindi ingressi finalizzati ad un soggiorno rinnovabile, quindi tendenzialmente stabili, e di ingressi per lavoro autonomo.

Articolo 1
Si prevede che per l’anno 2007 siano ammesse in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, cittadini stranieri non comunitari entro una quota massima di 170.000 unità, da ripartire tra Regioni e Province autonome.
Complessivamente 170.000 ingressi, la stessa cifra del Decreto per l’anno 2006 (che poi però è stato implementato di ulteriori 350.000 ingressi per garantire una sostanziale corrispondenza tra il numero delle domande presentate ed il numero di posti disponibili). E’ difficile immaginare che per questo decreto flussi vi sia un successivo allargamento delle quote, anche perché è destinato ad operare entro l’anno 2007, che si avvia ormai alla conclusione, quindi, se di ulteriori quote si potrà parlare, lo si farà in relazione al decreto flussi per l’anno 2008.
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Vediamo ora come è composta la quota di 170.000 unità.

Articolo 2
47.100 sono i posti riservati ai cittadini di paesi che hanno sottoscritto o stanno sottoscrivendo specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.
4500 posti riservati a cittadini dell’Albania;
1000 per cittadini dell’ Algeria;
3000 per cittadini del Bangladesh;
8000 per cittadini dell’ Egitto;
5000 per cittadini delle Filippine;
1000 per cittadini del Ghana;
4500 per cittadini del Marocco;
6500 per cittadini della Repubblica Moldova;
1500 per cittadini della Nigeria;
1000 per cittadini del Pachistan;
1000 per cittadini del Senegal;
100 per cittadini della Somalia
Ovviamente queste cento quote sono simboliche numericamente, ma se ciò non bastasse è noto come sia molto difficile nella pratica la procedura di ingresso per cittadini somali dal momento che non sono riconosciuti i documenti rilasciati dall’autorità somala;
3500 per cittadini dello Sri Lanka;
4000 per cittadini della Tunisia;
2500 per cittadini di altri paesi non dell’Unione Europea che concluderanno accordi finalizzati alla regolamentazione di flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Queste quote sono tutte per lavoro subordinato non stagionale.

Mentre per quanto riguarda queste 47.100 quote riservate a cittadini provenienti dai paesi di cui abbiamo fornito l’elenco la possibilità di ingresso è riferita a qualsiasi tipo di lavoro subordinato non stagionale, senza alcuna distinzione per settori di attività, per le restanti vi è una specifica divisione delle quote per settori di attività vale a dire per quanto riguarda i cittadini extracomunitari provenienti da paesi diversi, non compresi nell’elenco.

Articolo 3
Le 110.900 quote delle 170.000 complessive, che riguardano i lavoratori non appartenenti ai paesi che beneficiano di quote riservate sono infatti suddivise come segue:
65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
14.200 per il settore edile;
1000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
500 ingressi per conducenti muniti di patente europea per il settore dell’autotrasporto e della movimentazione merci;
200 ingressi per il settore della pesca marittima;
30.000 ingressi per tutti i restanti settori produttivi (metalmeccanico, commercio e servizi, chimico, agricoltura, ecc.).
La parte prevalente di queste quote è utilizzabile solo con riferimento a determinati settori, principalmente il lavoro domestico, cui è riservata la metà delle quote complessivamente previste per i cittadini provenienti da tutti i paesi del mondo che non beneficiano di quote riservate. Molto modeste sono le quote riservate agli altri settori che, esclusa l’edilizia, risulteranno quasi impercettibili una volta suddivise a livello territoriale. Anche le 30.000 quote per gli altri settori occupazionali, suddivise poi nei territori, risulteranno poco consistenti rispetto alla mole di richieste.

Articolo 4
Sono definite le quote ulteriori specificamente dedicate alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno. E’ autorizzata la conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
3000 permessi di soggiorno per studio;
2500 permessi per tirocinio;
1500 permessi per lavoro stagionale.

Inoltre, nell’ambito della quota generale, è riservata una quota di 1500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del T.U., che prevede questo diritto di prelazione nell’ingresso dall’estero per chi abbia frequentato all’estero corsi di formazione professionale organizzati su approvazione del Ministero del Lavoro italiano.
In caso di esaurimento di questa quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati secondo questa disposizione normativa.
Per chi fa la formazione all’estero in questo tipo di corsi, di fatto, non esistono limiti numerici ala possibilità di ingresso, sempre che vi sia un datore di lavoro interessato all’assunzione.
Infatti, senza soggiacere al regime delle quote, ed in qualsiasi momento dell’anno, anche nel caso in cui si esaurissero le quote formalmente messe a disposizione, la norma stessa prevede che siano implementate per soddisfare le richieste di ingresso di tutti coloro che hanno svolto l’attività di formazione all’estero.
Questo è un nuovo canale di immigrazione, creato con le modifiche apportate dalla legge Bossi-Fini al T.U. sull’immigrazione, sulla cui efficacia e sulla cui appetibilità da parte delle imprese, anche dal punto di vista numerico, è ancora impossibile dare una valutazione. E’ necessario capire se il mondo imprenditoriale ha mostrato o mostrerà di usare questo strumento creato nel 2002.

Queste quote, sono riservate, quindi, non toccano le quote messe a disposizione a cittadini provenienti da determinati Paesi che hanno stipulato accordo con l’Italia, 47.100, e non toccano le quote per determinati settori di lavoro assegnate a tutti i cittadini provenienti da tutto il resto del mondo, 110.900.
Queste ulteriori quote da utilizzare esclusivamente per la conversione di permessi in corso di validità sono in totale 7.000, di cui 3.000 per studio, 2.500 per tirocinio, 1.500 per lavoro stagionale, per le conversioni dei permessi di soggiorno, a queste vanno poi aggiunte altre 1.500 (aumentabili senza limite in caso di maggior numero di domande) per gli ingressi per lavoro per chi ha frequentato all’estero corsi di formazione professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i permessi di soggiorno per studio, quindi la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno di tipo stabile per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il T.U. sull’immigrazione prevede in via generale la possibilità di conversione, compatibilmente però con la disponibilità nell’ambito delle quote. Infatti, il comma 6 dell’art. 14 del regolamento di attuazione prevede che possa essere ottenuta l’autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno, quindi da studio a lavoro subordinato, oppure anche da studio a lavoro autonomo, nei limiti delle quote fissate a norma dell’art 3 del T.U. sulle immigrazioni.

Tuttavia, l’art 14 comma 5 del regolamento di attuazione permette invece la conversione in qualsiasi momento dell’anno, fuori dalle quote, quindi a prescindere dal decreto Flussi, ma solo per i titolari di soggiorno per studio che abbiano compiuto 18 anni (presumendosi la conclusione del ciclo di scuola superiore) o che abbiano completato con la laurea o con la specializzazione post laurea il proprio percorso di studi.

In altre parole, chi ha il permesso di soggiorno per studio e non ha finito gli studi universitari, quindi non può beneficiare della possibilità di conversione senza dipendere dalle quote, la possibilità di conversione è comunque riconosciuta alla condizione però che la domanda venga proposta in relazione al decreto flussi e che si collochi utilmente nella graduatoria prima che si esauriscano le quote disponibili.
Quindi, anche i titolari di permesso di soggiorno per studio che non hanno completato gli studi, dovranno partecipare a questa gara, per ottenere l’assegnazione di una quota e per ottenere l’autorizzazione a convertire il permesso di soggiorno per studio in un normale permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e ciò avendo a disposizione a livello nazionale complessivi 3000 posti.
Forse si potrebbero nutrire dei dubbi sulla legittimità del decreto nella parte in cui sottopone a limiti numerici –fissando apposite quote “interne”- la possibilità di conversione, sia dei permessi di soggiorno per studio e sia per tirocinio e lavoro stagionale. In tutti questi casi si fa riferimento alla possibilità di conversione nei limiti delle quote stabilite, ma non è chiaro se ciò implichi la possibilità per il decreto di apporre ulteriore limiti alla possibilità di conversione o se, invece, come si potrebbe sostenere, una simile limitazione “interna” alle quote” non rappresenti una possibile violazione del regolamento di attuazione.
I primi casi, rarefatti, di contenzioso giudiziario che ci sono stati, in riferimento al Decreto Flussi per l’anno 2006, rispetto alle opportunità di conversione, sembrerebbero far propendere nel senso della illegittimità di limitazioni numeriche –all’interno delle quote- alla possibilità di conversione.
Peraltro, il decreto potrebbe essere interpretato anche nel senso che, le quote assegnate a queste specifiche categorie possono essere utilizzate esclusivamente da chi chiede la conversione, mentre, per il rimanente, gli interessati alla conversione che non trovano soddisfazione all’interno delle quote limitate, possono tentare di trovare soddisfazione comunque, concorrendo, insieme a chi è residente all’estero, all’assegnazione delle quote.

Articolo 5
Si indicano 3.000 posti disponibili per stranieri non comunitari residenti all’estero che intendono entrare in Italia per motivi di lavoro autonomo, non per qualsiasi attività di lavoro autonomo, ma solo per determinate categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale, ingaggiati da enti pubblici o privati.
Sono ammesse poi 1500 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Per inciso, anche qui la formulazione della norma, ancorché si tratti di una formulazione che ricalca quella dei decreti-flussi degli anni precedenti, lascia spazio ad interpretazioni incerte, perché, nella prima parte di questo articolo 5, si fa riferimento a possibilità di ingresso dall’estero per lavoro autonomo, ma non con riferimento a qualsiasi attività di lavoro autonomo, ma a specifiche attività di lavoro autonomo.
Che cosa siano poi le attività di imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana sarà tutto da stabilire con la più ampia discrezione burocratica.
Liberi professionisti è un termine che si presta a meno dubbi, nel senso che per liberi professionisti si dovrebbero intendere tutti coloro che svolgono attività di carattere professionale e intellettuale, sia che si tratti di attività che comportano l’iscrizione obbligatoria in albi o ruoli professionali, sia che non comportino, invece, l’iscrizione obbligatoria in questi registri.
Pensiamo ad esempio al consulente informatico, libero professionista senz’altro, che non è obbligato da nessuna norma italiana all’iscrizione in un apposito albo o ruolo, perché non esistono ancora.
Poi si parla di soci e amministratori di società non cooperative, salvo poi soggiacere la valutazione della domanda ad un criterio piuttosto discrezionale per quanto riguarda la dimostrazione e la verifica delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
E ancora, appare aleatorio il concetto di artista di chiara fama internazionale.

Questi settori sono indicati ricalcando in buona sostanza i criteri adottati dai Decreti Flussi degli anni precedenti.

Al comma 2, si parla di 1500 unità riservate per conversione di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo; naturalmente, parliamo delle conversioni che devono soggiacere al sistema delle quote, quindi, non è il caso di chi ha conseguito la laurea o la specializzazione post laurea; non si guarda alle quote se chiede la conversione prima che gli scada il permesso di soggiorno.
Se viceversa si tratta di una persona che ha un soggiorno per studio ancora in corso di validità, ma che non ha conseguito e non sta per conseguire la laurea o il diploma di specializzazione post universitaria (sempre prima della scadenza del p.d.s.), è chiaro che dovrà utilizzare queste quote.

Articolo 6
Sempre nel Decreto Flussi, si parla di 500 quote riservate a lavoratori extracomunitari di origine italiana che per parte di almeno uno dei genitori siano discendenti fino al terzo grado in linea diretta e residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi costituito presso le rappresentanze consolari italiane. Non abbiamo mai avuto occasione di verificare la consistenza di questi disposizioni che negli ultimi anni hanno sempre previsto delle quote pur modeste riservate ai lavoratori di origine italiana. In altre parole, non abbiamo mai potuto verificare concretamente, se realmente queste quote per i lavoratori di origine italiana siano state utilizzate e con quali difficoltà, anche se la sensazione è che si tratti più di una posizione “di bandiera” che di andare incontro ad una domanda reale e concretamente percepibile verso questi paesi. In pratica l’accertamento dell’origine italiana rischia di complicare ancora di più il normale accesso alle quote rispetto a chi è semplicemente straniero.

Articolo 7
Dispone i termini per la presentazione delle domande.
E’ giusto considerare una novità positiva il fatto che, come si prevede, i termini per la presentazione delle domande siano scaglionati e quindi suddivisi in date distinte i momenti per la presentazione delle pratiche.
Questo per evitare di far partire ad un’unica ora X tutte le pratiche, cosa che comporterebbe un maggior traffico dal punto di vista burocratico e, soprattutto, informatico; in questo modo teoricamente si dovrebbe dare la possibilità anche agli uffici competenti, ma anche agli stessi diretti interessati, di affrontare l’inoltro delle pratiche con maggiore serenità.

I termini per la presentazione delle domande, ai sensi del presente Decreto, decorrono per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati dall’articolo 2, e quindi per i cittadini che appartengono a Paesi che hanno stipulato accordi di cooperazione con l’Italia e che hanno quindi delle quote riservate, a partire dal 15 dicembre.
Per i lavoratori proveniente dai Paesi del resto del mondo, quelli che non beneficiano di quote riservate, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, le domande potranno partire dalle ore 8.00 del 18 dicembre, quindi tre giorni dopo.
La parte prevalente delle quote riservate a tutto il resto del mondo, 65000 quote per lavoro domestico, relative a cittadini che non appartengono a paesi convenzionati con l’Italia partiranno tre giorni dopo, il diciottesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Alle ore 8.00 del 21 dicembre invece, sarà possibile inviare le domande per tutti i restanti settori.

Ancora molti i dubbi
Non è chiarissimo cosa succederà a chi per esempio proviene da un paese che ha stipulato accordi con l’Italia in materia di immigrazione, per esempio pensiamo al primo della lista, le 4.500 quote riservate a cittadini albanesi: proviamo a immaginare che si tratti di un cittadino albanese che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in suo possesso, cosa dovrà fare? Rientrerà nel gruppo di coloro che potranno presentare la domanda appartenendo a un paese beneficiario di quote riservate il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, alle ore otto, oppure rientrerà nel terzo gruppo, ovvero quello riservato a tutti i restanti settori, quindi alle ore otto del ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della data del decreto?
Confidiamo che il Ministero chiarisca in tempo utile anche questi dubbi, prevenendo un contenzioso altrimenti prevedibile.

In base ai manuali ed alle circolari finora emanate, nonché alla conferenza di presentazione tenuta presso la sala stampa del Ministero (strumenti impropri), sappiamo che, per quanto riguarda i privati, questi non potranno presentare più di cinque domande, mentre, per quanto riguarda le associazioni di categoria già riconosciute, come appunto industriali, artigiani ecc, sarà possibile presentare un numero illimitato di domande con un unico invio.
Ci si domanda come sarà possibile stabilire quale domanda sia partita prima e quale dopo, se si immagina che alle ore 8.00, del 15, 18 e 21 dicembre, in Italia, ci siano centinaia di migliaia di computer accesi che attendano semplicemente che sia schiacciato un pulsante in tempi record, per far partire una, o cinque, o in caso delle associazioni di categoria, un numero illimitato di domande.
Ci si chiede come sarà assegnato un ordine di arrivo veritiero dovendo incrociare domande inviate da un singolo datore di lavoro a domande inviate da associazioni di categoria, sapendo che a queste ultime, sarà assegnato un ordine progressivo di arrivo, nonostante siano inviate tutte nello stesso momento. Quanto le associazioni di categoria potranno fidarsi di assistere i loro associati nell’inoltro di queste domande?
Forse, piuttosto che una graduatoria basata sull’ordine di arrivo delle domande calcolato su millesimi di secondo, sarebbe preferibile un sorteggio…