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Decreto Flussi 2010/2011 – Per il datore di lavoro straniero occorre il possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo? (ex carta di soggiorno?)

Il Ministero ancora non ha chiarito. L'eventuale imposizioni violerebbe l'art 22 , comma 2 del TEsto Unico

Mancano soli 20 giorni dal primo click day ed il Ministero dell’Interno non ha ancora chiarito un punto assai problematico della procedura di assunzione concernente il decreto flussi 2010, quello relativo all’eventuale necessità del possesso di un titolo di soggionro di lungo periodo da parte del datore di lavoro non comunitario interessato a presentare la domanda.

Non ci sarebbe bisogno di chierselo, la legge non prevede questa restrizione, se non per il fatto che, sia in occasione del decreto flussi 2008, sia in occasione della sanantoria 2009 venne introdotto questo requisito selettivo ed escludente.

Per la verità si trattava di due “operazioni” ben distinte. La sanatoria infatti, configurandosi come provvedimento “speciale” concedeva una discrezionalità più ampia nell’individuazione dei requisiti.
Diverso invece il caso delle operazioni di conferma del 2008. Il decreto infatti non prevedeva alcun inoltro di ulteriori domande ma invece la conferma, per i soli datori di lavoro stranieri, della volontà di assunzione con la contestuale necessità di dimostrare il possesso del permesso di soggiorno CE.

E’ utile ricordare che il decreto flussi è regolato dall’articolo 22 del Testo Unico sull’immigrazione ed è ad esso sotto-ordinato. Proprio perchè stabilito dall’articolo 22 del TU infatti, il decreto può stabilire il numero di quote disponibili e la loro composizione. Lo stesso articolo invece non concede alcuna discrezionalità per quanto riguarda invece l’individuazione dei potenziali datori di lavoro che devono rispondere ai soli requisiti stabiliti dalla legge (reddito, alloggio, etc)

Lo stesso articolo infatti, al comma 2, concede espicitamente la possibilità di presentare domanda di assunzione al “datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia” senza dare spazio ad alcuna limitazione che potrebbe eventualmente essere introdotta con una sola modifica della norma.
E se anche volessimo abbandonare il terreno prettamente normativo per guardare alla razionalità di una tale previsione potremmo certo rilevare che, se è vero e sacrosanto che il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo garantisce una maggior stabilità del soggiorno del cittadino straniero (a proposito), è vero anche che tutto questo nulla ha a che vedere con il livello di garanzie economiche che gli stranieri in possesso di tale titolo possono dare. Non vi è alcuna relazione tra il titolo di soggiorno e la capacità economica dello straniero ed in ogni caso questa stessa capacità verrebbe garantita con la soddisfazione del requisito reddituale.

Il Ministero, in ogni caso, non ha ancora dato indicazioni su questo punto per quel che concerne il decreto flussi 2010 operativo dal 31 gennaio 2011.

L’eventuale riproposizione del requisito del titolo di soggiono CE di lungo periodo si configurerebbe ancora una volta come una discriminazione nella libertà imprenditoriale dei datori di lavoro stranieri, impossibilitati ad assumere un collaboratore domestico, magari per asssitere un anziano malato e come una palese violazione dell’articolo 22 del TU.
Discriminazione nella discriminazione, ci troveremmo inoltre, come nel 2008, in una assurda differenziazione tra chi, straniero interessato all’assunzione come “persona fisica”, dovrebbe dimostrare il possesso di tale titolo, e chi invece, straniero interessato all’assunzione come “persona giuridica” perchè titolare di una ditta, non dovrebbe per nulla dimostrare questo requisito.

Il vero problema potrebbe invece riguardare le eventuali azioni legali nei confronti di un rigetto motivato proprio dal non possesso del pds CE che sembrerebbero difficilmente attivabili.

L’esclusivo invio on line delle istanze (pena nullità delle stesse) comporta la compilazione di alcuni campi obbligatori. Se il campo relativo al possesso del PDS CE di lungo periodo non fosse compilato la domanda non verrebbe neppure inviata. Dall’altro lato una eventuale dichiarazione di possesso del titolo, anche se resa con il solo scopo di aggirare il blocco “tecnico” per poi essere rivelata e sanata in sede di convocazione presso lo Sportello Unic, esporrebbe comunque al rischio di denuncia per false attestazioni.

Confidiamo che per il decreto flussi 2010/2011 il governo voglia “dimenticare” almeno questo pesante criterio discriminatorio

Indicazioni più specifica potrebbero comunque arrivare intorno alla giornata di lunedì 17 quando il Ministero, dalle ore 8.00, metterà a disposizione i moduli sul suo portale nullaostalavoro.interno.it, che verranno presumibilmente preceduti o accompagnati da ulteriori circolari esplicative.

Oltre alle migliaia di singoli soggetti interessati, le associazioni di categoria chiedono lumi, al fine di poter fornire corrette indicazioni alle centinaia di cittadini stranieri che stanno in questi giorni chiedendo informazioni.

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