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Decreto Flussi 2010/2011 – Una volta ottenuto l’eventuale nulla osta da parte del datore di lavoro lo straniero può fare ingresso con un familiare al seguito?

L’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione, al comma 4, prevede la possibilità, per lo straniero titolare di Permesso di Soggiorno Ce di lungo periodo o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia insieme ad uno dei familiari con i quali e’ possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti per il ricongiungimento stesso.

La domanda in favore del familiare dovrà essere presentata, dopo aver ottenuto il nulla osta all’ingresso del lavoratore, attraverso la stessa procedura telematica prevista per il ricongiungimento familiare e attraverso lo stesso sito utilizzato per le istanze di assunzione del decreto flussi.

Il modulo da compilare è il modello T

La domanda dovrà essere presentata da un delegato (la delega dovrà essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all’Estero) che, compilando i campi all’interno del sito nullaostalavoro.interno.it dovrà indicare i dati del delegato, i dati dello straniero abilitato all’ingresso, quelli del familiare per cui si richiede l’ingresso al seguito.

All’interno dei campi da compilare dovranno essere anche inseriti i dati relativi ai requisiti da dimostrare. In particolare sarà necessario dimostrare la capacità economica del lavoratore per il mantenimento del familiare (se questi è a sua volta provvisto di reddito autonomo i redditi saranno cumulabili) che dovrà essere almeno pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della sua metà (per l’ingresso di un solo familiare al seguito)
Nel caso del decreto flussi sarà preso in considerazione il valore della retribuzione lorda stabilita nella proposta di contratto di soggiorno formulata con la richiesta di nulla osta.
La tabella dei redditi

Dovrà poi essere anche dimostrato il requisito dell’alloggio. In questo caso dovrà essere presentato, al momento della convocazione presso la Prefettura, il certificato di idoneità abitativa (o la ricevuta della richiesta) rilasciato dal Comune di residenza, con espressa conformità ai requisiti igienico sanitari.

Una volta rilasciato anche il nulla osta per l’ingresso del familiare al seguito, lo straniero dovrà recarsi presso la rappresentanza consolare italiana nel paese d’origine per il ritiro del visto. E’ in quell’occasione che dovrà essere esibita la documentazione relativa al rapporto di parentela.

Mentre nei i campi previsti per la compilazione è sufficiente dichiarare che il lavoratore straniero interessato a fare ingresso con un familiare al seguito abbia ottenuto il solo nulla osta all’ingresso e non anche già il visto di ingresso relativo, all’interno delle istruzioni per la compilazione diffusi dal Ministero (ed effettivamente anche nella formulazione del comma 4 dell’art 29) è indicata la necessità che il lavoratore sia già in possesso del visto di ingresso.
Gli esigui casi che rispondono a questo tipo di ingresso in Italia permettono difficilmente una verifica della prassi adottata. Ma se così fosse, si dovrebbe attendere, prima di ottenere il nulla osta per il familiare, che il lavoratore, una volta ottenuto il nulla osta, si rechi presso la rappresentanza diplomatica italiana per ottenere il visto e, dopo averlo ottenuto, non senza tempi di attesa, presenti a sua volta una nuova domanda di nulla osta per l’ingresso del familiare. Così facendo il lavoratore ed il familiare dovrebbero recarsi nuovamente presso gli uffici consolari per il rilascio di un nuovo visto.

L’incertezza legata ai pochi posti disponibili per l’assunzione di lavoratori tramite il decreto flussi e alle variabili connesse all’orario di ricezione dell’istanza e quindi alla realizzazione della graduatoria, rendono difficile anche ipotizzare semplice la scelta di chi, disposto a pagare ugualmente i costi della marca da bollo (14,62) voglia produrre la sua richiesta contestualmente a quella del decreto flussi. Ricordiamo inoltre che il nulla osta all’ingresso per lavoro ha una validità di 6 mesi, entro i quali deve essere richiesto il visto di ingresso.

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