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Decreto Flussi – Conversione del pds da stagionale a lavoro subordinato rimanendo in Italia

Abbiamo già precisato che è consentito dalla normativa in materia di decreto flussi utilizzare la possibilità di conversione del pds per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato. Un lavoratore o una lavoratrice già regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di un pds per lavoro stagionale (art. 24, T.U. sull’Immigrazione), potranno utilizzare il decreto flussi tramite un’apposita domanda che dovrà inoltrare il datore di lavoro e, in caso di esito favorevole della procedura, fare direttamente in Italia la conversione del permesso di soggiorno, senza dover uscire per presentarsi presso il Consolato italiano nel paese di provenienza per ritirare il visto di ingresso per lavoro. Questo, a condizione che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità, quantomeno nel momento in cui viene presentata la domanda di autorizzazione all’assunzione dall’estero.
Ci si pone la questione (che trova nella realtà risposte diverse presso le varie questure) se sia possibile presentare la domanda quando ancora il permesso è in corso di validità e poi, se viene a scadere il pds, avere un’autorizzazione provvisoria di soggiorno in Italia fino a quando non vi sarà la risposta nell’ambito della procedura di assegnazione delle quote.
Come è noto ci vuole del tempo, purtroppo molto tempo, prima che le pratiche vengano smaltite
Per quest’anno, con il sistema della lettura ottica (non ancora ufficialmente presentato) non sappiamo se ci vorrà più o meno tempo. In linea teorica, la lavorazione delle pratiche con un sistema informatico dovrebbe garantire una maggiore celerità, ma di fatto non sappiamo se l’amministrazione sia attrezzata per smaltirle nel giro di pochissimo tempo.
Potrebbero volerci mesi per avere la risposta alla domanda presentata e nel frattempo, se il lavoratore in possesso di un permesso per lavoro stagionale ha il permesso che scade, non è stabilito da nessuna parte cosa dovrebbe accadere ufficialmente.
Esempio pratico – Il datore di lavoro del lavoratore stagionale presenta una domanda, mentre il lavoratore ha un permesso di soggiorno ancora in corso di validità. Lui ha una legittima aspettativa di avere una risposta tempestiva quindi di poter fare la conversione del permesso senza che nel frattempo sia scaduto il permesso per lavoro stagionale. Tuttavia, abbiamo precisato che probabilmente ci vorrà molto tempo per avere la risposta.

Cosa fare se nel frattempo il permesso scade? Il lavoratore ha una legittima aspettativa di ottenere una risposta e non sarebbe giusto far pagare a lui i tempi di risposta eccessivamente lunghi (quando la procedura secondo la legge dovrebbe concludersi in soli 20 giorni). Quindi sembra legittimo (e in alcune questure questo è stato ammesso) che il lavoratore presenti la domanda di conversione del permesso di soggiorno alla questura e chieda formalmente che il procedimento di conversione venga sospeso fino a quando vi sarà una risposta rispetto alla domanda di autorizzazione all’assunzione dall’estero.
Ma, anche da questo punto di vista, purtroppo non ci sentiamo di dare assicurazioni, dal momento che mancano precisazioni ministeriali.
E’ chiaro che, come principio generale, sarebbe veramente scandaloso se si facesse diventare la gente irregolare soltanto perché l’amministrazione non ha, oggettivamente, la possibilità di rispondere nei tempi che invece sono previsti dalla normativa. Quindi, se l’amministrazione non rispetta i tempi, non si vede perché l’interessato dovrebbe pagare e diventare irregolare sottoponendosi al rischio di espulsione quando c’è un datore di lavoro e una domanda correttamente proposta.

Con riferimento alla domanda se la conversione è possibile nel caso il posto di lavoro offerto si trovi in una regione diversa rispetto a quella dove il lavoratore è già stato occupato con il permesso di soggiorno stagionale, possiamo dire che non c’è nessuna differenza.
Non necessariamente l’occasione di lavoro che permette la conversione deve verificarsi nello stesso luogo ove si è svolta l’attività di lavoro stagionale.
La richiesta di autorizzazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato in base al decreto flussi, finalizzata quindi all’ottenimento di un permesso di soggiorno di tipo rinnovabile, potrà essere fatta sia dallo stesso datore di lavoro che ha occupato il lavoratore con un contratto di lavoro stagionale, sia da un diverso datore di lavoro ed anche in un settore di attività completamente diverso. Ma potrà essere fatta anche da un datore di lavoro che si trova in una regione italiana diversa e anche lontana rispetto a quella ove è stato occupato il lavoratore.
Quindi, in seguito alla conversione, si può cambiare settore di attività cioè si può passare, ad esempio, dall’occupazione nel settore turistico all’agricoltura, al lavoro domestico o nell’industria e anche con uno spostamento sul territorio poiché la conversione del permesso di soggiorno non presuppone che il permesso di soggiorno si trovi sempre nella stessa provincia.
Esempio pratico – Il lavoratore che ha un permesso di soggiorno a Trento, perché sta lavorando con un contratto stagionale in quel territorio, potrà chiedere la conversione del pds a Modena nella misura in cui dimostri di avere a Modena un’opportunità di lavoro e un alloggio.
Peraltro, nel momento in cui si chiede la conversione (e non è ancora iniziato il rapporto di lavoro), il lavoratore potrebbe mantenere temporaneamente la propria abitazione in una provincia diversa da quella in cui dovrebbe svolgersi il nuovo rapporto di lavoro, riservandosi di trasferirsi solo in occasione dell’effettivo inizio del nuovo rapporto (anche perché magari, come accade normalmente nel lavoro domestico, il nuovo alloggio può essere l’abitazione dello stesso datore di lavoro e non è possibile occuparlo prima dell’effettivo inizio del rapporto).
Il permesso di soggiorno va sempre richiesto presso la questura dove il lavoratore dimora, ovvero abita. In pratica la competenza territoriale della questura si determina in base al posto dove dorme il lavoratore, indipendentemente dal fatto che lavori (o che si preveda inizia a lavorare prossimamente) in un’altra provincia.
Quindi, nel caso del lavoratore titolare di soggiorno stagionale che chiede la conversione (attendendo poi la risposta sulla domanda di autorizzazione all’assunzione dall’estero), si precisa che la domanda dovrebbe essere proposta presso la questura del luogo ove momentaneamente lo stesso abita, a prescindere dal fatto che successivamente – appena ottenuta risposta – egli verosimilmente si sposterà per stabilirsi in prossimità del luogo di lavoro in una diversa provincia e magari in una diversa regione. Tutto ciò potrebbe, purtroppo, comportare un doppio passaggio:
1) una prima richiesta di conversione presentata alla questura del luogo ove il lavoratore dimora nel momento in cui sta attendendo la risposta alla pratica;
2) un successivo trasferimento della pratica nella nuova questura rispetto al luogo dove andrà a dimorare in relazione al nuovo rapporto di lavoro.