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Decreto Flussi – Ho presentato domanda ma ho già cambiato lavoro come posso fare?

Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro

Il mio datore di lavoro ha presentato domanda attraverso la procedura telematica per il decreto flussi 2007. Non ho ancora ricevuto risposta. Nel frattempo ho cambiato lavoro, sempre irregolare, come posso fare?

Si tratta di una situazione molto diffusa, quella per cui un lavoratore irregolarmente impiegato ed irregolarmente soggiornante, si appresta ad essere assunto attraverso il decreto flussi. Visti però i tempi lunghi di attesa si verifica spesso che lo stesso lavoratore abbia cambiato lavoro, sempre irregolare o che il datore di lavoro non sia più disponibile ad assumerlo.

Prima del rilascio del nulla osta
Se la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro si verifica nelle more del rilascio del nulla osta, è possibile “salvare” la procedura di assunzione solo nei casi di:
– cessazione dell’azienda;
– decesso del datore di lavoro.
In questi casi infatti si prevede la possibilità di subentro nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto – se si tratta di lavoro domestico – o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione.
Il procedimento continuerà il suo corso.
Se questi soggetti non sono però disposti ad assumere il lavoratore saà comunque possibile richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione se gli stessi sono disposti a ritirare lo stesso il nulla osta e quindi rendere possibile il rilascio del visto d’ingresso al lavoratore.
Successivamente si potrà comunicare l’indisponibiltà ad assumere allo Sportello Unico.

Dopo il rilascio del visto
Nel caso in cui dopo il rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ma prima della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro non sia più disponibile all’assunzione, si potrà presentare una richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione o stipulare il contratto di soggiorno con un nuovo datore di lavoro.

In sintesi
Una volta entrato in Italia, il lavoratore dovrà presentarsi allo Sportello Unico (entro 8 giorni dall’ingresso) per la richiesta del permesso di soggiorno e la stipula del contratto di soggiorno.
A questo punto, verificata l’indisponibilità del vecchio datore di lavoro ad assumere, la Prefettura rilascerà comunque la documentazione idonea a presentare domanda (atraverso il sistema postale) per un permesso di soggiorno per attea occupazione.
Se nel frattempo è stata individuata la disponibilità all’assunzione da parte di un altro datore di lavoro, datore di lavoro e lavoratore possono presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per stipulare e sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno senza dover richiedere il permesso per attesa occupazione.

Circolare Ministero dell’Interno del 20/08/2007
Circolare del ministero dell’Interno del 7 luglio 2006

Per tutti i casi di impossibilità ad assumere anche prima del rilascio del nulla osta
Se il datore di lavoro che ha presentato la domanda si astiene dal comunicare la rinuncia alla quota, una volta che il lavoratore ha fatto ingresso in Italia munito di visto, il datore di lavoro potrà informare lo Sportello Unico della sua indisponibilità a procedere all’assunzione.

Quindi
Il lavoratore irregolarmente impiegato
(si tratta della maggiornanza dei candidati all’assunzione attraverso il decreto flussi) che abbia cambiato lavoro, potrà comunque perfezionare la procedura di assunzione se il vecchio datore di lavoro (quello che ha presentato la domanda) sarà disponibile a non rinunciare al nulla osta. Successivamente, il lavoratore, come è noto, dovrà fare ritorno nel paese d’origine per il ritiro del visto. Dopo l’ingresso in Italia, con il nuovo datore di lavoro disposto ad assumere, sarà possibile stipulare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

Vedi anche:]
Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro – Alcune precisazioni ma ancora molte lacune
Decreto Flussi 2006 – Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro