Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 173 del 27 Luglio 2005

Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare gli
strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo
internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con
l’introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie,
nonche’ di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per
l’innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti
della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche’ agli
ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli
del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti
connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai
detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti commessi per finalita’ di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.»;
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia
indicato nei commi 1 e 1-bis».

Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui
all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti
commessi per finalita’ di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell’ordine democratico, vi e’ l’esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia
offerto all’autorita’ giudiziaria o agli organi di polizia una
collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3
dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore,
anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o
dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno
speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per
eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo puo’ essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza
pubblica. Esso e’ revocato in caso di condotta incompatibile con le
finalita’ dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica,
dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo
n. 286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all’incolumita’ delle persone o per la
concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli
attentati stessi, allo straniero puo’ essere concessa la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di
prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo’ disporre,
informando preventivamente il Ministro dell’interno, l’espulsione
dello stranieroappartenente ad una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui
confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione e’ eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in
deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, concernenti l’esecuzione dell’espulsione
dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui
al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei
casi di espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo’ altresi’ omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro dell’interno, quando sussistono le condizioni per il
rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, ovvero
quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la
prevenzione di attivita’ terroristiche, ovvero per la prosecuzione
delle indagini o delle attivita’ informative dirette alla
individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi
con finalita’ di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e’ ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di
quelli di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i
quali sussiste il segreto d’indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e’ sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali
dello stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo
superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo’ fissare un
termine entro il quale l’amministrazione e’ tenuta a produrre nuovi
elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il
comma 3-sexies e’ soppresso.

Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell’attivita’ informativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ delegare i
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l’autorizzazione per svolgere le attivita’ di cui all’articolo 226
delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la
prevenzione di attivita’ terroristiche o di eversione
dell’ordinamento costituzionale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ richiesta al Procuratore
generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o
attraverso un suo sostituto appositamente designato.

Art. 5.
Unita’ antiterrorismo

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita’, il
Ministro dell’interno costituisce apposite unita’ investigative
interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di
specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i
mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il
pubblico ministero si avvale di regola delle Unita’ investigative
interforze di cui al medesimo comma.

Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2007, e’ sospesa l’applicazione delle
disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorita’ amministrativa
che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita’
degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al
31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un
periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre i limiti previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per
le finalita’ del presente decreto, salvo l’esercizio dell’azione
penale per i reati comunque perseguibili.
2. All’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: «dell’attivazione del servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «prima dell’attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le
necessarie misure affinche’ venga garantita l’acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita’, nonche’ del tipo,
del numero e della riproduzione del documento presentato
dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti».
3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
mentre, per le medesime finalita’, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono
inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi»,
sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico
ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero
anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nell’ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
preliminari, quando vi e’ fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero, anche su richiesta del difensore dell’indagato e delle
altre parti private, puo’ disporre l’acquisizione dei dati con
decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore
dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono
definiti le modalita’ ed i tempi di attuazione della previsione di
cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla
determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione,
comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita’ consista nel
mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, oppure in cui siano installati piu’ di tre apparecchi
terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e’
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia’ esercitano le attivita’ di cui al comma 1,
la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall’inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche’ le disposizioni vigenti
in materia di sorvegliabilita’ dei locali adibiti a pubblici
esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita’ di cui al comma 1 e’ tenuto ad osservare per il
monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei
relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche’ le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di
identita’ dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita’ di accesso ai dati previste dal codice
di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 3 e
l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero
dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.

Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita’
concernenti l’uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche
esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati,
puo’ disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni
all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di
detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita’ e degli
altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere
disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi
internazionali o di intese internazionali cui l’Italia abbia aderito.
3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato
risiede, che puo’ essere negato o revocato quando ricorrono le
circostanze di carattere personale previste per il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta e’ comunicata al comune che ha
rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e’
inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di
regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione
o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi
chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri
congegni micidiali e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’
grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».

Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell’attivita’ di volo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731 del codice
della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge
25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di
regolamento concernenti le attivita’ di volo, esclusi i voli
commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti,
attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre
abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell’interno puo’ disporre,
con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei
titoli abilitativi civili comunque denominati e l’ammissione alle
attivita’ di addestramento pratico siano subordinati per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al
nulla osta preventivo del questore, volto a verificare
l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di
controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il nulla osta puo’ essere altresi’ richiesto per gravi motivi di
ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia’ in possesso di titoli
abilitanti all’esercizio delle attivita’ di volo rilasciati da
organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento
nazionale, che intendono svolgere attivita’ di volo nel territorio
dello Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo
dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito
il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall’ordinamento per l’esercizio delle attivita’ di volo, nonche’
l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli
rilasciati in altri Paesi.

Art. 10.
Nuove norme sull’identificazione personale

1. All’articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma
2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il
prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso
dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo
nel rispetto della dignita’ personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per
iscritto, del pubblico ministero.».
2. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti:
«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre
le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti
particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorita’
consolare o di un interprete».
3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le
parole: «da un imputato all’autorita’ giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa
autorita’ o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l’articolo 497 del codice penale e’ inserito il seguente:

«Art. 497-bis.

Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque e’ trovato in possesso di un documento falso valido per
l’espatrio e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e’ aumentata da un terzo alla meta’
per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo
detiene fuori dei casi di uso personale.».

Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del
1998 e’ sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del
13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita’ ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identita’ e gli altri documenti
elettronici, dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.
Verifica delle identita’ e dei precedenti giudiziari dell’imputato

1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale e’ inserito il
seguente:

«Art. 66-bis.

Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona sottoposta alle indagini o l’imputato e’ stato segnalato,
anche sotto diverso nome, all’autorita’ giudiziaria quale autore di
un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il
quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorita’
giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge
penale.».

Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura
penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni».
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e’
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice
penale.».
2. All’articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
un delitto commesso per finalita’ di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico»;
b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato
il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite
dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti
falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi
alla fuga».

Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di
soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
ed e’ consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, e’ abrogato.
3. All’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando non vi e’ stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo’ imporre all’interessato
il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge
27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.».
4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne
l’allontanamento abusivo dal luogo in cui e’ disposto l’obbligo del
soggiorno, la pena e’ della reclusione da due a cinque anni.».
5. All’articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al
primo comma, per i quali e’ consentito l’arresto in flagranza, sono
commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia
giudiziaria puo’ procedere all’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

Congelamento dei beni

1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma
dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo
internazionale competente proposte per disporre il congelamento di
fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n.
881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive
modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano
essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato
di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della
Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575.».
7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga
all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle
dell’articolo 22 della presente legge possono essere altresi’
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per
le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi
o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche
internazionali.».

Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i
seguenti:
«270-quater. (Arruolamento con finalita’ di terrorismo anche
internazionale). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo
270-bis, arruola una o piu’ persone per il compimento di atti di
violenza con finalita’ di terrorismo, anche se rivolti contro uno
Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, e’ punito
con la reclusione da sette a quindici anni.
270-quinquies. (Addestramento ad attivita’ con finalita’ di
terrorismo anche internazionale). – Chiunque, al di fuori dei casi di
cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da
fuoco o di altre armi, di sostanzechimiche o batteriologiche nocive
o pericolose, nonche’ di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza con finalita’ di terrorismo, anche se
rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo
internazionale, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».

Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

1. Il primo comma dell’articolo 313 del codice penale e’ sostituito
dal seguente:
«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269,
270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di
atti di violenza con finalita’ di terrorismo internazionale,
270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con
finalita’ di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287
e 288 non si puo’ procedere senza l’autorizzazione del Ministro della
giustizia.».
2. Dopo l’articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e’
aggiunto il seguente:
«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per
i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis,
terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di
violenza con finalita’ di terrorismo internazionale, e 270-quinquies,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita’ di
terrorismo internazionale.».

Art. 17.
Norme sull’impiego della polizia giudiziaria

1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti
con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice
puo’ disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari
sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.»;
b) il comma 2-ter e’ abrogato.
2. All’articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e’
sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero
dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e’ delegata a
compiere o e’ tenuta ad eseguire.».
3. All’articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono
tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le
seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20 la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l’imputato davanti al giudice di
pace.»;
b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita’, dal
pubblico ministero o dall’assistente giudiziario.
4. La citazione e’ notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario,
all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta
giorni prima della data dell’udienza. Se l’imputato e’ gia’ assistito
da un difensore la notificazione e’ eseguita per entrambi depositando
le copie ad essi destinate presso la locale sede dell’ordine degli
avvocati.»;
c) all’articolo 49, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all’articolo 50, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:
«a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza
da non piu’ di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5. All’articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in quiescenza
da non piu’ di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura
penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e
rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle
forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita’ di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita’
eventualmente competenti, e’ consentito l’affidamento a guardie
giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di
sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche’ nell’ambito delle linee di trasporto
urbano, per il cui espletamento non e’ richiesto l’esercizio di
pubbliche potesta’ o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di
concerto con il Ministro dell’interno, le condizioni, gli ambiti
funzionali e le modalita’ per l’affidamento dei servizi predetti, i
requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali
delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate,
nonche’ ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il
regolare svolgimento delle attivita’ di vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per i
porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi
competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo
locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell’utenza quale
contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 27 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli