Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2003

Decreto Legislativo del 19 dicembre 2002, n. 297

Norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117 della Costituzione, cosi’ come sostituito
dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo
45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, cosi’ come modificato
dall’articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l’accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse
categorie, allo scopo di renderli piu’ adeguati alla valutazione ed
al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e
razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare
l’articolo 45, comma 5;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di
elenco anagrafico e di scheda professionale;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 aprile 2002;
Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Finalita’ e definizioni). – 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:

a) i principi fondamentali per l’esercizio della potesta’
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali
destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del
lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli
indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) “adolescenti , i minori di eta’ compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu’ soggetti all’obbligo scolastico;
b) “giovani , i soggetti di eta’ superiore a diciotto anni e fino
a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma
universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa superiore eta’ definita in conformita’ agli indirizzi
dell’Unione europea;
c) “stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attivita’ lavorativa secondo modalita’ definite con i
servizi competenti;
d) “disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un’attivita’ di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da piu’ di dodici mesi o da piu’ di
sei mesi se giovani;
e) “inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver
precedentemente svolto un’attivita’ lavorativa, siano alla ricerca di
un’occupazione da piu’ di dodici mesi o da piu’ di sei mesi se
giovani;
f) “donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia’
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita’;
g) “servizi competenti , i centri per l’impiego di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita’ delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
– Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1,
lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio
2000.
– Il testo dell’art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e’ il seguente:
“1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed
organico di strumenti intesi a favorire l’inserimento al
lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi
di occupazione, il Governo e’ delegato ad emanare, previo
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e
dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu’ decreti
legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel
rispetto degli indirizzi dell’Unione europea e delle
competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, il sistema degli incentivi all’occupazione
ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialita’ e
all’autoimpiego, con particolare riguardo all’esigenza di
migliorarne l’efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell’inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l’accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu’ adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio con revisione e razionalizzazione del
collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469, in funzione
del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e con valorizzazione degli strumenti di
informatizzazione;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all’art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita’ di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita’ della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni,
nonche’ per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l’efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;”.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 76 della Costituzione e’ il
seguente:
“Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.”.
– Il testo dell’art. 87 della Costituzione e’ il
seguente:
“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica e’ il Capo
dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale.
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.”.
– Il testo dell’art. 117 della Costituzione come
sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, e’ il seguente:
“Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.”.
– Per il testo dell’art. 45, comma 1, lettera a),
numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la
nota al titolo.
– Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
(Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell’art. 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1998.
– Il testo dell’art. 45, comma 5, della citata legge n.
144 del 1999, e’ il seguente:
“5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
puo’ emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita’ di cui al comma 4
attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai
commi 1 e 2.”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
– Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001
(Approvazione del modello di scheda anagrafica del
lavoratore, della codifica delle professioni e delle
classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442. Modalita’ di trattamento dei dati dell’elenco
anagrafico) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
– Il decreto ministeriale del 30 maggio 2001
(Approvazione del modello di scheda professionale del
lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
– Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni
con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali), e’ il
seguente:
“Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.”.
Note all’art. 1:
– Per il citato decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
– Il testo dell’art. 4, comma 1, lettera e), del citato
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e’ il
seguente:
“1. L’organizzazione amministrativa e le modalita’ di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di
assicurare l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con
legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-d) (Omissis);
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
“centri per l’impiego ;”.

Art. 2.
1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e’ inserito il seguente:
“Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il
modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di
classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella
scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione di quelle previste dall’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall’articolo
6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall’articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ disciplinato il collocamento
della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi
stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento
dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.”.

Note all’art. 2:
– Il testo vigente dell’art. 1 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e’ stato introdotto dall’art. 1 del
presente decreto.
– Per i citati decreti ministeriali del 30 maggio 2001
si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
– Il testo dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del
servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo)
e’ il seguente:
“Art. 1. – Il collocamento alle altrui dipendenze degli
orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della
produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali,
delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi
dell’art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264,
coloro che sono investiti di funzioni direttive, e’
stabilito su base nazionale. A tal fine e’ istituito un
ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni in
Milano, Napoli e Palermo.”.
– Il testo dell’art. 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro) e’ il
seguente:
“Art. 6 (Lista di mobilita’ e compiti della Commissione
regionale per l’impiego). – 1. L’Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, sulla base delle
direttive impartite dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per
l’impiego, dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia
per l’impiego compila una lista dei lavoratori in
mobilita’, sulla base di schede che contengano tutte le
informazioni utili per individuare la professionalita’, la
preferenza per una mansione diversa da quella originaria,
la disponibilita’ al trasferimento sul territorio; in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui
agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di cui
all’art. 7, comma 5.”.
– Il testo dell’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e’ il
seguente:
“Art. 8 (Elenchi e graduatorie). – 1. Le persone di cui
al comma 1, dell’art. 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita’
lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli
uffici competenti; per ogni persona, l’organismo di cui
all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall’art. 6 della presente
legge, annota in una apposita scheda le capacita’
lavorative, le abilita’, le competenze e le inclinazioni,
nonche’ la natura e il grado della minorazione e analizza
le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili favorendo l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti e’ istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita’ lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita’ di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’art. 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all’atto
dell’inserimento nell’azienda.”.
– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e’ il seguente:
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.”.

Art. 3.
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c),
dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l’eventuale attivita’ lavorativa precedentemente svolta, nonche’
l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per
l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte
dei servizi competenti.
4. La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di
disoccupazione e’ effettuata dai servizi competenti con le seguenti
modalita’:
a) sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il
disoccupato.”;
b) al comma 5, le parole: “20 ottobre 1998, n. 403.” sono
sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.”;
c) al comma 6, la parola: “inferiori” e’ sostituita dalla
seguente: “fino”;
d) il comma 7 e’ soppresso.
2. Gli interessati all’accertamento della condizione di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso
il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la
dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di
disponibilita’ allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa prestate ai
sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i
servizi competenti.

Note all’art. 3:
– Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente
decreto, e’ il seguente:
“Art. 2 (Stato di disoccupazione). – 1. La condizione
di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dev’essere
comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attivita’
lavorativa precedentemente svolta, nonche’ l’immediata
disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto
gli interessati all’accertamento della condizione di cui
all’art. 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
presso il servizio competente per territorio entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono gli indirizzi operativi per
l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione
da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di
disoccupazione e’ effettuata dai servizi competenti con le
seguenti modalita’:
a) sulla base delle comunicazioni di cui al
successivo art. 4-bis o di altre informazioni fornite dagli
organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate
con il disoccupato.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
disoccupazione e’ comprovato con dichiarazioni, anche
contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In
tali casi, nonche’ in quelli di cui al comma 1, si applica
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola
in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici,
all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i
periodi superiori a giorni quindici si computano come un
mese intero.
7. (comma soppresso).”.
– Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. Testo A), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001.
– Per il testo dell’art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 181 del 2000, si veda l’art. 1 del
presente decreto.

Art. 4.
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della
prevenzione della disoccupazione di lunga durata). – 1. Le Regioni
definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che
i servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g),
effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e
ad altre misure di politica attiva secondo le modalita’ definite ed
offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello
stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l’integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne
in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello
stato di disoccupazione.”.

Art. 5.
1. L’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). – 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti
di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attivita’ lavorativa tale da assicurare un reddito
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,
nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.”.

Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e’ il seguente:
“2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti
previdenziali di cui all’art. 4, comma 1, lettere c) e d),
sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla
proporzione tra il trattamento stesso e il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti
che svolgono attivita’ analoghe presso il soggetto
promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore
settimanali e per non piu’ di 8 ore giornaliere. Nel caso
di impegno per un orario superiore, entro il limite del
normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un
importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria
relativa al livello retributivo iniziale, calcolato
detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali
previste per i dipendenti che svolgono attivita’ analoghe
presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita’ di lavori
socialmente utili ovvero nelle attivita’ formative previste
nell’ambito dei progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000,
denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale
assegno e’ erogato dall’I.N.P.S. previa certificazione
delle presenze secondo le modalita’ fissate dall’I.N.P.S. a
cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano
applicazione, in quanto non diversamente disposto, le
disposizioni in materia di indennita’ di mobilita’. I
lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20
ore e per non piu’ di 8 ore giornaliere. Nel caso di
impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il
corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.”.
– Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
materia di promozione dell’occupazione) e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del
4 luglio 1997.

Art. 6.
1. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e’ inserito il seguente:
“Art. 4-bis (Modalita’ di assunzione e adempimenti successivi). –
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,
procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione
mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti
pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l’assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l’assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche’ quelle previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione
effettuata nel libro matricola, nonche’ la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai
datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia
riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di
esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e’
ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti,
anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a
comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui
ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro le seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a
tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema
informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonche’ le modalita’ di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la
Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell’articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi,
possono avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 5, primo comma,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle
medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.”.
2. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e’ ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in
giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.”.
3. All’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo
comma e’ sostituito dal seguente:
“I datori di lavoro sono tenuti altresi’ a comunicare la cessazione
dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando
trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto
dell’assunzione.”.
4. All’articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n.
264, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

Note all’art. 6:
– Il testo vigente dell’art. 4 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e’ stato introdotto dall’art. 5 del
presente decreto.
– Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.
– Il testo della legge 3 ottobre 1987, n. 398
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela
dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari
e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi
speciali gestiti dall’I.N.P.S.), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
– Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili) e’ pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
23 marzo 1999.
– Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente
l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del
12 giugno 1997.
– Il testo vigente dell’art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno
del reddito e nel settore previdenziale), e’ stato
introdotto dal comma 2 del presente articolo.
– Il testo vigente dell’art. 21, comma 1, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e’ stato introdotto dal comma 3 del
presente articolo.
– Il testo dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, e’ il seguente:
“Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). – Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei
consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche’ da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro
presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli
esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e
dal tirocinio per esercitare tale attivita’. Il personale
di cui al presente comma non potra’ essere iscritto
all’albo della provincia dove ha prestato servizio se non
dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell’apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell’albo di cui all’art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche’ le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche’
per l’esecuzione delle attivita’ strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul
volume di affari ai fini I.V.A., ovvero costituiti o
promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle
condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di
attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con
oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da
uno o piu’ soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e’ istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all’evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.”.
– Il testo dell’art. 5, primo comma, della citata legge
n. 12 del 1979, e’ il seguente:
“Per lo svolgimento dell’attivita’ di cui all’art. 2
della presente legge i documenti dei datori di lavoro
possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del
lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di
lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una
copia del libro di matricola ed un registro sul quale
effettuare le scritturazioni previste all’art. 20, primo
comma, n. 2, del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.
– Si riporta il testo dell’art. 9-bis del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come
modificato dal decreto qui pubblicato:
“Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
– 1. Nell’ambito di applicazione della disciplina del
collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i
datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
procedono a tutte le assunzioni nell’osservanza delle
disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le
norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
di collocamento nonche’ le disposizioni di cui all’art. 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell’art. 2 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i
datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e’ ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della
qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica
ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro
tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve
essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro
e’ tenuto a consegnare al lavoratore, all’atto
dell’assunzione, una dichiarazione, sottoscritta,
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro
matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il
contratto collettivo il datore di lavoro e’ altresi’ tenuto
ad indicare la durata delle ferie, la periodicita’ della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La
mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui
al presente comma ed il mancato invio alla sezione
circoscrizionale per l’impiego della comunicazione di cui
al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a
L. 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la
medesima sanzione e’ punita l’omessa esibizione del libro
matricola nel caso in cui da quest’ultima consegua
l’impossibilita’ di accertare che il registro sia stato
compilato antecedentemente all’assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione
circoscrizionale per l’impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle
agevolazioni eventualmente previste per l’assunzione, la
comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l’indicazione degli elementi all’uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l’impiego provvede alle conseguenti
comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale viene determinato un modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facolta’ di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all’amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell’associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest’ultima puo’ altresi’ esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta’ di cui all’art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall’associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l’ultimo comma del citato art. 5.
7. Il datore di lavoro che assume senza osservare
l’obbligo di riserva di cui all’art. 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ punito con la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per
ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a
che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo’
godere dei benefici previsti dalla legislazione statale e
da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che
abbia assunto dal momento della violazione.
8. Presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego
possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell’ispettorato
provinciale del lavoro, puo’ essere temporaneamente adibito
anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalita’. A quest’ultimo
personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
i poteri di cui all’art. 3 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all’impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell’attivita’ di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita’ e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l’anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell’attivita’ formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia’ stipulate ai sensi, da ultimo,
dell’art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l’impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l’impiego nel giorno
prefissato per l’avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All’individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l’ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia’ inseriti nelle
graduatorie di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell’anzianita’ di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l’impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l’incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l’impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu’ efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e’ emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l’efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994,
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, capo IV e l’allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il personale dei nuclei dell’Arma dei
carabinieri in servizio presso l’ispettorato provinciale
del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell’ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
puo’ attribuire i compiti specifici in materia di ispezione
al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l’applicazione della normativa nel settore del lavoro. La
dotazione organica del contingente dell’Arma dei
carabinieri di cui all’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e’ aumentata di
centoquarantatre unita’ di cui due ufficiali, novanta
unita’ ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue
unita’ ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere
e brigadiere capo, ventinove unita’ appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri. All’onere derivante
dall’incremento relativo alle centodue unita’ valutato in
lire 1.800 milioni per l’anno 1995 e in lire 5.423 milioni
a decorrere dall’anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
di previsione per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. All’onere relativo alle residue
quarantuno unita’ si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell’assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione
della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del
20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche’ contro i
provvedimenti adottati dagli ispettori provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e’ ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell’ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.”.
– Si riporta il testo dell’art. 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento
al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati), come modificato dal decreto qui pubblicato:
“Art. 21. – I datori di lavoro sono tenuti altresi’ a
comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i
cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a
tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione
sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto
dell’assunzione.
I datori di lavoro dell’agricoltura non sono tenuti
alla comunicazione di cui al precedente comma quando si
tratti di braccianti giornalieri.”.
– Per il testo del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota all’art. 3.
– Il testo dell’art. 15, sesto comma, della citata
legge n. 264 del 1949, come modificato dal presente
decreto, e’ il seguente:
“I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione
di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso
la medesima azienda entro sei mesi.”.

Art. 7.
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “attuazione della delega di cui
all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la” sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,
si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al
comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e’ soppresso.”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano
a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7
dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto dall’articolo 6, comma 1.

Note all’art. 7:
– Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente decreto,
e’ il seguente:
“Art. 5. – In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi all’occupazione continuano a
trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di
trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi
compresa la disciplina dell’indennita’ di mobilita’, di cui
all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1
sono individuati criteri e modalita’ di raccordo tra
l’attivita’ svolta dai servizi competenti ai sensi del
presente decreto e quella delle strutture private
autorizzate all’attivita’ di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro ai sensi dell’art. 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2-bis. Le disposizioni di cui all’art. 4-bis, commi 4,
5 e 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal
decreto di cui al comma 7 del medesimo art. 4-bis. A
decorrere dalla medesima data il comma 2 dell’art. 14, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e’
soppresso.”.
– Il testo del comma 2, dell’art. 14, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144), e’ il seguente:
“2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del testo unico debbono comunicare
all’INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all’art.
12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei
lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua
cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e’
applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per
lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di
detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’art.
197 del testo unico e successive modificazioni e
integrazioni.”.

Art. 8.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11,
primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e
modificazioni;
c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo
comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni
ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3,
4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
g) l’articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053.

Note all’art. 8:
– Il testo della legge 10 gennaio 1935, n. 112
(Istituzione del libretto di lavoro), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1935.
– Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1 giugno 1949.
– Il testo della legge 19 gennaio 1955, n. 25
(Disciplina dell’apprendistato), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio 1955.
– Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta’ e dignita’ dei lavoratori,
della liberta’ sindacale e dell’attivita’ sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970.
– Il testo della legge 11 marzo 1970, n. 83
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di
collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 20 marzo
1970.
– Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro), e’ pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
3 marzo 1987.
– Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
luglio 1991.
– Il testo della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e’
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996.
– Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di
collocamento per i lavoratori dello spettacolo), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
1964.

Art. 9.
1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 dicembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli