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Decreto Ministeriale del 24 luglio 1990, n. 237

"Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato".

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 luglio 1954, n.772, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

Visto l’articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il legge 28 febbraio 1990, n. 39 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell’ari. 1, comma 8, della richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39 di definire la misura e le modalità di erogazione del contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e in particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all’adunanza generale del 28 giugno 1990;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1.
1. Fino all’emanazione di una nuova disciplina dell’assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquottromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni.
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all’art 2 del legge 28 febbraio 1990, n. 39 .
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell’ari 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n.772, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani.

Articolo 2
1. Il contributo viene erogato in ratei quindicinali anticipati. Qualora il titolo al contributo venga meno per effetto del provvedimento di cui all’art. 1, comma 2, le somme già pagate non sono soggette a rimborso.

Articolo 3
1. La domanda, in carta libera, diretta al conseguimento del contributo di prima assistenza va presentata dal richiedente lo status di rifugiato ad un ufficio di polizia situato nel comune nel quale ha eletto il proprio domicilio.
2. L’ufficio di polizia trasmette tempestivamente la domanda, corredata di attestazione inerente l’accertamento dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1, alla prefettura competente per territorio che provvede sulla domanda medesima.
3. Ove il richiedente sia avviato presso uno dei centri di prima accoglienza di cui all’art 11 comma 3. del decreto-legge 30 dicembre 1989. n. 416, convertito dallo legge 28 febbraio 1990, n. 39 viene sospesa l’erogazione del contributo di cui al presente decreto.
4. Dell’esito della domanda la prefettura da comunicazione all’interessato e trasmette gli estremi del provvedimento adottato al Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili.

Articolo 4
1. Per la riscossione dei ratei di contributo il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale competente per territorio munito di valido documento di identificazione; qualora ne sia sprovvisto potrà richiedere il rilascio della carta di identità al comune del luogo prescelto come domicilio ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 5
1. Avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza l’interessato può
presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell’interno.

Articolo 6
1. Le Prefetture presentano semestralmente al Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili, il piano di fabbisogno occorrente per l’erogazione dei contributi di cui al presente decreto.
2. Il Ministero dell’interno provvede, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell’art 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 a ripartire i fondi disponibili tra i piani di cui al comma 1, accreditando le relative quote alle prefetture.