Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2006

Decreto Ministero Lavoro e Politiche sociali 24.03.2006,

Visto di studio: limite massimo di ingressi di cittadini stranieri

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto altresi’ l’art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 – finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell’ambito del contingente annuale;

Considerato che l’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e degli affari esteri, sentita la conferenza permanente Stato-regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all’art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma 9, lettera a);

Acquisito il parere della conferenza permanente Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006,

Decreta:

Art. 1.

1. Per l’anno 2005 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e’ determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

a) 5000 unita’ per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme di cui all’art. 142, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5000 unita’ per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell’interno Pisanu
Il Ministro degli affari esteri Fini

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 59

Ripartizione della quota di ingressi alle regioni e province autonome per svolgere tirocini di formazione e di orientamento per lavoratori extracomunitari.

REGIONE QUOTA
Abruzzo…. 100
Basilicata…. 100
Calabria…. 100
Campania…. 150
Emilia-Romagna…. 570
Friuli-Venezia Giulia…. 380
Lazio…. 300
Liguria…. 100
Lombardia…. 475
Marche…. 375
Molise…. 100
Piemonte…. 365
Puglia…. 175
Sardegna…. 100
Sicilia…. 125
Toscana…. 370
Umbria…. 250
Val d’Aosta…. 50
Veneto…. 615
Provincia autonoma di Bolzano…. 100
Provincia autonoma di Trento…. 100
Totale . . . 5.000