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Decreto Minniti-Orlando: cartellino rosso ai migranti (ed alla legge)

di Pietro Giovanni Panico

Photo credit: Carmen Sabello (Milano, 20 maggio - No one is illegal)

Il Decreto legge 17 Febbraio 2017 n.13, “Decreto Minniti-Orlando” (convertito con emendamenti dalla Legge n. 46 del 13 aprile 2017), prevede che:

1 – Per i migranti che hanno fatto ricorso contro un diniego venga soppressa la possibilità del secondo grado, quindi, di fatto, c’è un grado di giudizio di meno
2 – Garanti della giusta esecuzione della legge sarebbero giudici istituiti ad hoc per trattare tale tematica
3 – Colloqui videoregistrati
4 – Passaggio dai CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) ai CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio).
Il decreto non è conciliabile con alcune normative.

1. La cancellazione del secondo grado di giudizio è in contrasto con:

– “Diritto ad un ricorso effettivo“, direttiva 2013/32/UE, CAPO V, art.46; “in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

articolo 593, Codice di procedura penale, comma 3,
Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.”
Sembra, pertanto, che il diniego al diritto di asilo non sia possibile farlo rientrare nella cerchia delle sentenze inappellabili poichè, come spiega l’art. 593, è previsto che tale procedimento sia attuato soltanto per:
– sentenze che prevedono come pena l’ammenda
– scioglimento
– pena alternativa

art. 339 Codice di procedura civile

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.

Quindi, risultano inappellabili sentenze che hanno a che fare con controversie individuali di lavoro oppure quelle che le parti hanno deciso di portare direttamente in Cassazione.

Secondo punto:

2. L’istituzione di giudici speciali che agiranno in un contesto di aree dedite solo ed esclusivamente alle richieste di asilo ed ai rimpatri, come stabilito dal Decreto n.46/2017, articolo 11, “applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione”.

Non è compatibile con:
– l’articolo numero 102 della Costituzione Italiana, quello ciò riguardante le norme sulla sulla giurisdizione. Infatti, “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Appare altre sì chiaro, quindi, come l’articolo 11 del “Decreto Minniti” si scontra contro l’articolo 102 della Costituzione, massima fonte del diritto italiano: si potrebbe, quindi, parlare di incostituzionalità.

3. Colloqui videoregistrati.

Le disposizioni del Decreto Minniti-Orlando prevedono, come riportato dal Capo II articolo 14, che “il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale.
Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete.
L’interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell’interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione
.”

Quindi, il video si sostituisce all’udienza classica, venendo meno:

– alla direttiva 2013/32/UE, poiché, “(18) è nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo

.

– all’articolo 10 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, poiché “ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.”

La semplificazione delle procedure non dovrebbe essere una soppressione dei diritti: con tali disposizione, invece, viene meno anche il classico ed irrinunciabile diritto al contraddittorio. Quest’ultimo è imprescindibile per l’attuazione del diritto/dovere dell’imparzialità del giudice, che, oggettivamente, così non può che venir meno.

Viene a verificarsi, quindi, un indebolimento dell’atto processuale stesso che porta all’estraneità dell’interessato: il tutto sfocia in un diritto minore, in una legislazione meno attenta, in un atto processuale di serie B.

Un esame adeguato e completo è, cosa abbastanza chiara, un’udienza, non una videochiamata.
Quindi, le conseguenze sono:
– giudice non imparziale
– estraneità del ricorrente
– indebolimento dell’atto processuale

4. Il passaggio dai CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) ai CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio).
Cambia la denominazione, non lo scopo: accelerare il processo di espulsione dello straniero.
Il Decreto, al Capo III, articolo 19, sottolinea come “la dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani.“
I richiedenti, quindi, vengono dislocati nelle periferie delle città.
Fallisce a monte quel processo di inclusione e socializzazione che dovrebbe essere cardine e punto di partenza: in attesa dell’esame del permesso del soggiorno il migrante viene così trincerato in luoghi lontani, favorendo un processo di ghettizzazione.

E’ difficilmente pensabile che l’immigrazione possa essere affrontata con metodi ritenuti legali ma che, alla mano, risultano in contrasto con la legge italiana, con le direttive UE e con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".