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Decreto Tribunale di Bologna del 6 febbraio 2003

Possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di salute in motivi di famiglia

art. 30 T.U. d.lgs. n. 286/98

Successivamente il Giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede letti gli atti e i documenti di causa, osserva. La ricorrente è madre di due bambini nati in Italia e ancora adesso in tenerissima età, ha sposato il sig. […], titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e a sua volta aveva ottenuto due distinti permessi di soggiorno per motivi di salute, in occasione della nascita dei due bambini. Rileva altresì che il sig. […] aveva ottenuto dalla questura di Bologna il 21.9.2000 il nulla osta per il ricongiungimento con la moglie, che però non era uscita dall’Italia per ritornare in Marocco e richiedere il rilascio del visto familiare, poiché nel frattempo era rimasta nuovamente incinta ed aveva ottenuto un nuovo permesso di soggiorno per motivi di salute; nel frattempo ella aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di salute in quello per motivi familiari, essendo sposata e convivente con cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e in possesso di tutti i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare,
rileva anche che detta istanza veniva rigettata dal questore di Bologna, poiché ella era entrata illegalmente in Italia e le si richiedeva di uscire dal territorio e di avviare nuovamente tutta la procedura per il ricongiungimento familiare, e che a questo punto la signora […] aveva impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno, evidenziandone la illegittimità.

Il Giudice fissata la udienza e sentita la ricorrente con l’ausilio di un interprete dava atto che era pervenuta una nota della questura di Bologna con cui si diceva che la riproposizione di una nuova istanza di ricongiungimento familiare sarebbe stata valutata positivamente.
Ritiene questo giudice che la tesi della ricorrente sia corretta e vada, pertanto, accolta. La ricorrente ha i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare, tanto che la questura di Bologna ha dato il nulla osta al marito che ne ha fatto richiesta; la ricorrente al momento in Italia, cioè presente sul territorio nazionale, in virtù di un titolo, permesso di soggiorno per motivi di salute, legittimamente avuto. La tesi secondo la quale ella dovrebbe uscire dall’Italia fare rientro nel proprio Paese di origine per poi rientrare in Italia è una ricostruzione burocratica che si scontra con il buon senso, la signora è madre di due bambini in tenerissima età e non è per consuetudine e stile di vita una viaggiatrice abituale (basti pensare che non parla ancora l’italiano). Tale interpretazione della norma non sembra, inoltre, quella più corretta dell’art. 30 T.U. 286/98, poiché si richiederebbe allo straniero legittimamente titolare di un permesso di soggiorno in Italia, per motivi più diversi (studio, salute, turistico, ecc) di rientrare nel proprio paese per ottenere il ricongiungimento al coniuge (o altro parente) in Italia.

La norma prevede, però, che se vi è un titolo di soggiorno in Italia, ovviamente ottenuto legittimamente, può essere richiesta la conversione entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. E’ una opzione dello straniero il rientrare nel proprio paese di origine e poi richiedere il ricongiungimento, ovvero richiedere la conversione, ma non è prevista la discrezionalità della Amministrazione, che ha già concesso un titolo di soggiorno valido, non convertirlo, ove ve ne siano i presupposti, in un permesso di soggiorno per motivi familiari.

La straniera nel caso di specie è poi compiutamente identificata, non vi è motivo di ritenere che si tratti di persona che menta sul proprio stato, mentre sarà un problema del paese di provenienza, ove non fosse stata meritevole del diritto di espatrio, di fermarla alla frontiera, ovvero di impedirle il rientro nel paese di origine. La norma come interpretata dalla questura di Bologna porterebbe alla necessità di rientro in paesi in guerra o in cui vengono posti limitazioni razziali, politiche all’espatrio, tali da non poter essere sopportate dal nostro ordinamento.

P.Q.M.

sul ricorso proposto da […] nei confronti del provvedimento del 9.5.2002 della questura di Bologna, accoglie il ricorso e dichiara che la signora […] è titolare del diritto alla conversione del proprio permesso di soggiorno in altro per ricongiungimento familiare.