Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto Tribunale monocratico di Genova del 19 marzo 2004

Assunzione cittadini non comunitari presso ASL 3

rilevato che nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria l’ASL n. 3 pubblicava in data 27/3/2002 un bando di concorso per n. 29 collaboratori professionali sanitari, aperto a tutti i cittadini italiani “salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti”;
rilevato che il ricorrente, avendo presentato domanda di ammissione al Concorso in qualità di cittadino marocchino” munito di permesso di soggiorno e avente diritto a partecipare base al d.lgv. 286 del 1998, ha ricevuto in data 12/6/2003 la comunicazione di ammissione alla prova scritta del concorso “con riserva”, in attesa “di acquisire da parte del Dipartimento della Funzione pubblica precisazioni in ordine alla ammissibilità”, è stato poi ammesso alla prova orale, venendo infine convocato per l’assunzione a tempo indeterminato con comunicazione 22/1/2004, nella quale tuttavia si confermava la “riserva di acquisire il parere, a tutt’oggi non pervenuto, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica- Presidenza Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute”;
ritenuto che nel Bando non viene affatto menzionata, come condizione sospensiva del diritto all’assunzione, la necessità di un parere del Dipartimento della Fuzione Pubblica, della Presidenza del Consiglio o del Ministro della Sanità, ma viene fatto corretto riferimento alle disposizioni di legge vigenti;
ritenuto che gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato italiano hanno piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani, e che non vi è rispondenza tra il dettato legislativo e l’attribuzione ad una qualsiasi Autorità amministrativa del potere di definire la portata dei diritti soggettivi spettanti al singolo cittadino straniero in base alla legge;
ritenuto pertanto che la mancata assunzione del ricorrente, vincitore di concorso pubblico, quale collaboratore professionale sanitario costituisce un atto discriminatorio non fondato su altro che non sia la cittadinanza extracomunitaria del sig. Albaz El Mostafa;
ritenuto che ogni ritardo nella doverosa instaurazione del rapporto di lavoro subordinato conseguente al risultato conseguito nel Concorso pubblico costituisce violazione di legge, che espone anzitutto il ricorrente, ed in secondo luogo anche l’Amministrazione sanitaria, a danni patrimoniali e non;

P.Q.M.

Ordina in via di urgenza alla ASL 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere agli atti necessari per rendere attuale e perfetta l’assunzione di Albaz El Mostafa come collaboratore professionale sanitario, infermiere- cat. D. Fissa davanti a sè, per la conferma modifica o revoca del presente decreto, l’udienza del 30 marzo 2004 ore 11,00. Con onere del ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 25 marzo 2004.

Genova 19 marzo 2004