Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto Tribunale monocratico di Genova del 19 marzo 2004

Azione civile contro la discriminazione. Assunzione cittadini non comunitari presso ASL 3

Il Giudice designato,

provvedendo sul ricorso presentato da Daniela Violeta NEAMTU in data 19.3.2004;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che la ricorrente, cittadino rumena, munita di permesso di soggiorno, ha presentato domanda di ammissione al Concorso per n. 29 collaboratori professionali sanitari, bandito dalla ASL n. 3 GENOVESE, a mezzo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, in data 27.3.2002, concorso aperto a tutti i cittadini italiani “salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti”;
Rilevato che la ricorrente, avente diritto a partecipare al concorso in oggetto in base al Decreto legislativo n. 286/1998, avendo sostenuto le relative prove, ha ricevuto dalla ASL 3 GENOVESE comunicazione, in data 22.1.2004, che, “essendo stata classificata al 48° posto con punti 66/100 nella graduatoria del concorso pubblico (…) con deliberazione n. 1744 del 24.12.2003”, era stata disposta la sua assunzione a tempo indeterminato quale “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 7 Categoria D”, con riserva di acquisire il parere, ancora oggi non pervenuto, del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute;
Ritenuto che nel bando in questione non viene menzionata come condizione sospensiva del diritto all’assunzione la necessità di un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute, ma viene fatto esclusivo riferimento alle disposizioni di legge vigenti;
Ritenuto che, pacificamente, gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno in Italia hanno piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani, mentre come già affermato da questo Tribunale in relazione ad identica fattispecie (decreto 19.3.2004, est. Martinelli, ric. A. E. M.) “non vi è rispondenza tra il dettato legislativo e l’attribuzione ad una qualsiasi Autorità amministrativa del potere di definire la portata dei diritti soggettivi spettanti al singolo cittadino straniero in base alla legge”;
ritenuto, conseguentemente, che la mancata assunzione del ricorrente, vincitore di concorso pubblico, quale collaboratore professionale sanitario costituisce un atto discriminatorio non fondato su altro che non sia la cittadinanza extracomunitaria della signora Daniela Violeta NEAMTU;
Ritenuto che, in conformità di quanto affermato nel provvedimento citato, va affermato che “ogni ritardo nella doverosa instaurazione del rapporto di lavoro subordinato conseguente al risultato conseguito nel Concorso pubblico costituisce violazione di legge, che espone anzitutto il ricorrente, ed in secondo luogo anche l’Amministrazione sanitaria, a danni patrimoniali e non”.

P.Q.M.

ORDINA in via di urgenza alla ASL 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, di procedere agli atti necessari per rendere attuale e perfetta l’assunzione di Daniela Violeta NEAMTU come ” Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 7 Categoria D” .

Fissa davanti a sé per la conferma, modifica o revoca del presente decreto, l’udienza del 1°aprile 2004, alle ore 8.30, mandando alla parte ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso in oggetto e del presente decreto entro il 29.3.2004.

Si comunichi.

Genova, 22 marzo 2004.

Il Giudice
Dr. F. Mazza Galanti