Deve essere concessa al genitore ricorrente autorizzazione ex art. 31 d. lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) valutate le condizioni di vita delle minori le quali subirebbero un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento dal territorio italiano o anche da uno soltanto dei genitori. Detta autorizzazione deve essere concessa anche al genitore con un precedente penale per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ma assai risalente nel tempo (tredici anni fa), con pena estinta per esito positivo dell’affidamento in prova.
– Scarica la sentenza:
Tribunale per i Minorenni di Firenze, decreto del 24 marzo 2015