Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto del Ministero del Lavoro del 6 luglio 2010

Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. (GU n. 203 del 31-8-2010 )

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di «persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che
rientrano nell’ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto in particolare l’art. 40, comma 9, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che
prevede, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in
Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento
promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142,
in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 22 marzo 2006, recante «Normativa nazionale e regionale in
materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all’Unione europea»;
Visto altresi’ l’art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel
territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio che intendono
frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti
di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione
delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini
formativi di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell’ambito
del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 29 luglio 2009, che ha autorizzato, in via
transitoria, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote
stabilite per l’anno 2008, a determinare il contingente per l’anno
2009, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a
frequentare i corsi di cui all’art. 44-bis comma 5, e nel numero di
5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi
di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 334/2004;
Considerato che l’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata
pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di
programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, nel secondo semestredell’anno, puo’
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l’anno precedente;
Considerato che alla data del 30 giugno 2010 non e’ stato ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di
cui all’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999;

Decreta:

Art. 1

1. Per l’anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi
dell’articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del
contingente fissato per l’anno 2009, gli ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio, in:
a) 5.000 unita’ per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
24 mesi, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n.
394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le
norme dell’articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita’ per lo svolgimento di tirocini di formazione e
d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.

Art. 2

1. Le quote di cui all’art. 1, lettera b), sono ripartite tra le
regioni e province autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di
controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 249