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Decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 2 settembre 2009

Sanatoria colf e badanti 2009 - Modalità di versamento contributi antecedenti il 1 aprile 2009

Modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed
assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre
sanato con il pagamento del contributo forfetario. (09A12851)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009 recante
disposizioni in materia di dichiarazione di attivita’ di assistenza e
di sostegno alle famiglie;
Visto il comma 3 del predetto articolo che ha previsto a carico dei
datori di lavoro di cui al precedente comma 1, ai fini
dell’ammissibilita’ della dichiarazione di emersione, il pagamento di
un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore occupato
irregolarmente nell’attivita’ di assistenza e di sostegno alla
famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;
Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-ter della
legge n. 102 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e
le modalita’ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi
precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

I datori di lavoro di cui all’art. 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa domanda all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei
termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonche’
i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 1 del medesimo articolo in un’unica soluzione, ovvero in
rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere
dal venticinquesimo mese.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.