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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 220 del 22 Settembre 2003

Decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2003

Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina

Il Ministro dell’Interno
di concerto con
I Ministri della Difesa,
dell’Economia e delle Finanze
e delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti in particolare gli articoli 11 e 12, commi 9-bis e seguenti del citato testo unico, rispettivamente in materia di potenziamento e coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e in materia di fermo, ispezione e sequestro delle navi adibite o coinvolte nel traffico illecito di migranti;

Visto l’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con il quale è stata istituita la Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della Pubblica sicurezza;

Visti i decreti del Ministro dell’interno recanti direttive per il coordinamento delle Forze di polizia e, in particolare, il decreto del 25 marzo 1998, con il quale sono state fissate le direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare;

Decreta:

Art. 1.
Principi generali
1. Le attivita’ di vigilanza, prevenzione e contrasto
dell’immigrazione clandestina via mare sono svolte, a norma dell’art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, di seguito denominato «testo unico» e secondo le disposizioni del presente decreto, dai mezzi aeronavali:
della Marina militare;
delle Forze di polizia;
delle Capitanerie di porto.

2. Ferme restando le competenze stabilite dall’art. 11, comma 3, del testo unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attivita’ del comma 1 sono svolti dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito denominata «Direzione centrale».

3. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi di cui al comma 2, nonche’ per il coordinamento delle direttive operative occorrenti per l’integrazione delle attivita’ aeronavali, gli enti e le amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti. A tal fine, la Direzione centrale può
avvalersi di qualificati rappresentanti rispettivamente designati dalla Marina militare e dai Comandi generali interessati.

4. La Direzione centrale esamina con immediatezza gli interventi da effettuare anche sulla base di accordi di riammissione e di intese conseguite con il Paese del quale il natante batte bandiera o da cui risulta partito, nonché gli interventi da effettuare su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.

5. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dai mezzi aeronavali della Marina militare fatte salve, in ogni caso, le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale.

Art. 2.
Linee di azione
1. L’attivita’ di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi:

a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito,
tramite attivita’ di carattere prevalentemente diplomatico con l’obiettivo di prevenire il fenomeno «alla fonte»;

b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina militare, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e delle altre unita’ navali o aeree in servizio di polizia. L’intervento si estrinseca nell’esercizio dei poteri di polizia dell’alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza,
all’individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all’accertamento dei flussi migratori clandestini;

c) nelle acque territoriali, tramite le unita’ ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Marina militare ai sensi dell’art. 12, comma 9-ter, del testo unico. L’intervento e’ finalizzato all’attivita’ istituzionale delle Forze di polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta
delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l’illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d’illecita provenienza.

2. Restano immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare.
Nell’espletamento di tali attivita’ le situazioni che dovessero presentare aspetti connessi con l’immigrazione clandestina, ferma restando la pronta adozione degli interventi di soccorso, devono essere immediatamente portate a conoscenza della Direzione centrale e dei comandi responsabili del coordinamento dell’attivita’ di contrasto all’immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5.

3. Le attività in mare possono assumere il carattere di:

a) sorveglianza;

b) intervento di soccorso, il cui coordinamento e’ di competenza del Corpo delle capitanerie di porto;

c) intervento di polizia, la cui competenza e’ attribuita, in via prioritaria, alle Forze di polizia secondo i piani regionali di coordinata vigilanza nella acque territoriali ed interne e alle Forze armate e di polizia secondo quanto indicato al successivo art. 4 per le acque internazionali.

4. Gli interventi di soccorso e di polizia possono essere
concomitanti.

Art. 3.
Dispositivo di controllo
1. Le unita’ navali in servizio di polizia esercitano l’azione di vigilanza prevalentemente nelle acque territoriali, fatti salvi gli interventi connessi all’assolvimento dei fini istituzionali a carattere esclusivo delle amministrazioni di appartenenza.

2. Le unità navali della Marina militare esercitano, nell’ambito delle proprie funzioni d’istituto, anche l’azione di controllo nelle acque internazionali. Le stesse unita’ navali, nei casi di necessità e urgenza, anche su richiesta della Direzione centrale, possono essere utilizzate per concorrere all’attivita’ di cui all’art. 12 del testo unico.

Art. 4.
Attivita’ di sorveglianza
1. L’attivita’ di sorveglianza, orientata sulla base delle
informazioni e delle situazioni oggettive che caratterizzano il flusso migratorio via mare, si articola, di massima, su:

a) dati operativi integrati provenienti dalla rete radar costiera della Marina militare e dagli analoghi dispositivi di «scoperta» delle altre amministrazioni che effettuano vigilanza nella acque territoriali;

b) pattugliamento delle unità navali specificamente impiegate per tali attività;

c) sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di
pattugliamento marittimo della Marina militare e di aeromobili della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;

d) concorso eventuale di tutti gli altri assetti aeronavali della Marina militare, della Guardia di finanza, delle altre Forze di polizia e delle Capitanerie di porto che perseguono i fini istituzionali delle proprie amministrazioni quali compiti primari;

e) valorizzazione delle informazioni provenienti da altri comandi operativi internazionali operanti nel bacino del Mediterraneo o da organismi di intelligence.

Art. 5.
Attivita’ in acque internazionali
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti in acque internazionali è assicurata una costante attività di sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al tracciamento di natanti sospettati di traffico di clandestini.

2. L’attivita’ di identificazione e’ svolta prevalentemente con il concorso dei mezzi aerei assegnati e cooperanti al fine di ottenere la situazione di superficie dell’area di competenza.

3. La fase di tracciamento deve essere condotta, compatibilmente con la situazione contingente e con i sensori disponibili, in forma occulta al fine di non vanificare l’intervento repressivo nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono l’illecito
traffico.

4. In considerazione dell’area interessata alle operazioni e del potenziale informativo disponibile da parte degli assetti aeronavali, ed al fine di rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicita’ dell’impiego, il Comando in capo della squadra navale (CINCNAV) svolge la necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione dell’attivita’ di cui al comma 1, in stretta cooperazione con il Comando generale della Guardia di finanza (CENOP)
e con il Comando generale delle Capitanerie di porto (centrale operativa).

5. Nella fase esecutiva ciascuna amministrazione/ente è
responsabile dell’emanazione delle direttive attuative ai mezzi dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri. Le unita’ della Marina militare, per le specifiche caratteristiche e capacità dei sistemi di comunicazione di cui dispongono, assumono il coordinamento operativo nei casi in cui mezzi di diverse amministrazioni si trovino ad operare sulla medesima scena d’azione. La Marina militare –
CINCNAV riceve, tramite le strutture di comando e direzione delle amministrazioni di appartenenza, i rapporti delle unita’ impiegate, dirama ai mezzi coinvolti sulla scena d’azione le modalita’ di dettaglio e le direttive di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In tale contesto, i mezzi aeronavali delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto che operano nella stessa area e con le stesse missioni, devono stabilire collegamenti radio con le unita’ della Marina militare.

6. Qualora all’attivita’ di sorveglianza concorrano i velivoli di pattugliamento marittimo dell’Aviazione per la Marina (MPA), il Comando in capo della squadra navale (CINCNAV) che ne detiene il controllo operativo e’ delegato a coordinare, di concerto con il Comando generale della Guardia di finanza e il Comando generale delle Capitanerie di porto, l’impiego nelle aree di specifico interesse di
tutti i mezzi aerei di pattugliamento resi disponibili per il
concorso alla specifica attività. A tal fine e per garantire la massima sicurezza delle operazioni, i comandi interessati assicurano il più completo scambio informativo sulle attività programmate da parte degli organismi responsabili.

Art. 6.
Attivita’ nelle acque territoriali e nella zona contigua
1. Ferme restando le competenze dei prefetti dei capoluoghi di regione ai sensi dell’art. 11, comma 3, del testo unico in materia di coordinata vigilanza, nelle acque territoriali e interne italiane le unità navali delle Forze di polizia svolgono attività di sorveglianza e di controllo ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti. Le unità navali della Marina militare e delle Capitanerie di porto concorrono a tale attività attraverso la tempestiva comunicazione dell’avvistamento dei natanti
in arrivo o mediante tracciamento e riporto dei natanti stessi, in attesa dell’intervento delle Forze di polizia. Quando in relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione del mezzo navale sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, le unita’ di Stato presenti, informata la Direzione centrale e sotto il coordinamento dell’organizzazione di soccorso in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662, provvedono alla pronta adozione degli interventi di soccorso curando nel contempo i riscontri di polizia giudiziaria.

2. Al fine di rendere più efficace l’intervento delle Forze di polizia nelle acque territoriali e’ stabilita una fascia di coordinamento che si estende fino al limite dell’area di mare internazionalmente definita come «zona contigua» nelle cui acque il coordinamento delle attivita’ navali connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse amministrazioni, e’ affidato al Corpo della guardia di finanza.

Art. 7.
Norme di comportamento
1. Nell’assolvimento del compito assegnato l’azione di contrasto è sempre improntata alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto della dignità della persona.

2. Su conformi direttive della Direzione centrale le unità navali di cui al presente decreto procedono, ove ne ricorrano i presupposti, all’effettuazione dell’inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora sussista un’adeguata cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate di essere utilizzate nel trasporto di migranti clandestini, anche al fine di un loro possibile rinvio nei porti di
provenienza.

3. In acque internazionali, qualora a seguito dell’inchiesta di bandiera se ne verifichino i presupposti, può essere esercitato il diritto di visita. Nell’ipotesi di navi battenti bandiera straniera, l’eventuale esercizio di tale diritto sarà richiesto formalmente dal Ministro dell’interno una volta acquisito, tramite Ministero degli affari esteri, l’autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti,
l’esercizio del diritto di visita può essere richiesto formalmente dal Ministro dell’interno anche nell’ipotesi di interventi da effettuarsi su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.

4. La visita a bordo di mercantili sospettati di essere coinvolti nel traffico di migranti deve avvenire in una cornice di massima sicurezza, onde salvaguardare l’incolumità del team ispettivo e dei migranti stessi.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, ove si renda necessario l’uso della forza, l’intensità, la durata e l’estensione della risposta devono essere proporzionate all’intensità dell’offesa, all’attualita’ e all’effettività della minaccia.
6. Qualora le notizie fornite dalle navi mercantili, a seguito di interrogazione da parte dei mezzi aeronavali in pattugliamento, appaiano ragionevolmente sospette sulla natura del carico, porto di partenza o di arrivo, la Direzione centrale, immediatamente informata dalle amministrazioni di appartenenza, intraprende le opportune
iniziative per verificare l’attendibilita’ di tale notizie e per l’adozione di conseguenti misure.

Art. 8.
Supporto informativo
1. La Direzione centrale si avvale della rete informativa nazionale che collega i vari dicasteri/enti e comandi interessati con l’obiettivo di conseguire la massima integrazione e tempestività nella diffusione delle pertinenti informazioni.

Art. 9.
Formazione
1. Al fine di assicurare una base di formazione comune tra il
personale delle varie amministrazioni chiamato ad operare nel settore del contrasto all’immigrazione clandestina, sono individuati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corsi di qualificazione avanzata, in Italia ed all’estero, cui inviare personale altamente qualificato e con specifica esperienza nell’impiego di dispositivi aeronavali di sorveglianza nel particolare settore.

Art. 10.
Disposizioni finali
1. Il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica
sicurezza, il capo di Stato Maggiore della Marina, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il comandante generale della Guardia di finanza, il comandante generale delle Capitanerie di porto sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, per l’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro dell’interno Pisanu

Il Ministro della difesa Martino

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2003
Registro n. 10 Interno, foglio n. 3