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Gazzetta Ufficiale N. 181 del 6 Agosto 2007

Decreto del Ministero dell’Interno del 26 Luglio 2007

Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.

Il Ministero dell’Interno

Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante “Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” e, particolarmente:
l’art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di
cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi;
l’art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento
dell’ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto l’art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalità di adempimento
dell’obbligo di cui all’art. 1 della predetta legge n. 68 del 2007, adottando criteri di economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non
applicano l’Accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, comma 2, della legge
28 maggio 2007, n. 68, all’atto del suo ingresso nel territorio dello
Stato presentandosi ai valichi di frontiera.
2. L’adempimento dell’obbligo è attestato mediante
l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del
timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

Art. 2.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano
l’Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto
giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova,
sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive di
cui all’art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n.
773, mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso
articolo.
2. L’adempimento dell’obbligo è attestato mediante il rilascio
di copia della dichiarazione, che dovra’ essere esibita ad ogni
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.
1. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto
è effettuato in conformità con quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato

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