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(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012)

Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 9 gennaio 2012

Studio - Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012

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Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 9 gennaio 2012

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso
all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale
e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2011/2012.
(12A00811)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

ed

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari;
Visto l’art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la
fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con i Ministri dell’interno e dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, del numero di visti d’ingresso e permessi
di soggiorno da rilasciare annualmente per l’accesso all’istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero;
Visto l’art. 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalita’ per
l’accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti
all’estero;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e in particolare l’art. 1, comma 5;
Considerate le disponibilita’ comunicate dalle Universita’ statali
e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi
valore legale e dalle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di
titoli di studio aventi valore legale, per l’ammissione ai corsi
universitari per l’anno accademico 2011-2012;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1

Per l’anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore
di cittadini stranieri residenti all’estero 48.806 visti di ingresso
e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l’accesso
ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali
autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed
in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica
musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al
rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant’Agata

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e dell