Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 55 del 7 Marzo 2006

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006

Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 3, comma 2,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato;
Visto il documento programmatico relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per
il triennio 2004-2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2005, n. 169;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno
2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
febbraio 2005, e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 aprile 2005, n. 3426, recante «Disposizioni urgenti
di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo
2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»;
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del testo unico sull’immigrazione, costituito ai sensi
dell’art. 2-bis dello stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre
2005, che ha tenuto conto della relazione del gruppo tecnico di
lavoro presso il Ministero dell’interno, di cui all’art. 2-bis, comma
3, del testo unico sull’immigrazione;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni,
citta’ e autonomie locali del 26 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del
1° febbraio 2006;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari
che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei
Paesi di origine nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione;
Considerato che l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30
luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
«lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Considerato che l’art. 14, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede la
conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli per
studio in permessi di soggiorno per lavoro nell’ambito delle quote
massime previste;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di
transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di
quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota
massima di n. 170.000 unita’ da ripartire, per quanto riguarda il
lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e
province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

Art. 2.

1. Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 1 sono ammessi
in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti
dai Paesi non elencati all’art. 5, entro una quota massima di 78.500
unita’, di cui 45.000 unita’ sono riservate agli ingressi per motivi
di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per
studio in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi
di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 2, comma 1, sono
ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero
che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione
nel Paese di origine ai sensi dell’art. 23 del testo unico
sull’immigrazione.
3. In caso di esaurimento della quota riservata prevista all’art.
2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi dell’art. 23 del testo unico
sull’immigrazione, in base all’art. 34, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell’ambito della
quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di
cui al comma 1.

Art. 3.

1. Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 1 e’ consentito
l’ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita’ di interesse per l’economia nazionale; liberi
professionisti; soci e amministratori di societa’ non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All’interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.500 unita’ unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.

Art. 4.

1. Per l’anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500
unita’.

Art. 5.

1. Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di
seguito ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
3.500 cittadini tunisini;
4.000 cittadini marocchini;
7.000 cittadini egiziani;
1.500 cittadini nigeriani;
5.000 cittadini moldavi;
3.000 cittadini dello Sri Lanka;
3.000 cittadini del Bangladesh;
3.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
1.000 cittadini ghanesi;
1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 6.

1. Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota
massima di 50.000 unita’, da ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche’ di
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e altresi’ i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell’anno 2003, 2004 o 2005.

Art. 7.

1. Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al
lavoro decorre dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente decreto.

Art. 8.

1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote
significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di
cui all’art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel
presente decreto sulla base delle necessita’ reali riscontrate sul
mercato del lavoro.

Roma, 15 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 151

Avvertenza:
Si da’ notizia che le richieste di nulla-osta al
lavoro, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, pubblicato in
questa stessa Gazzetta Ufficiale, potranno essere
presentate agli uffici postali abilitati, a partire dalle
ore 14,30 di martedi’ 14 marzo 2006.