Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto - S. O. n. 131/L

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 [04a parte: art. 55-68]

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Art. 55 – Assegni per il nucleo familiare

1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell’istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.

2. Qualora il detenuto o l’internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.

3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all’acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.

4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.

5. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l’incapace è affidato.

Art. 56 – Prelievi sulla remunerazione

1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell’art. 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.

2. Ferma restando la competenza del giudice dell’esecuzione per le controversie relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all’ordine seguito nei prelievi di cui all’art. 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

Art. 57 – Peculio

1. Il peculio dei condannati e degli inter
nati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

2. E’ destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L’eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonchè al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell’interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivazioni il direttore dell’istituto può autorizzare l’utilizzazione di parte del fondo vincolato.

4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l’indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell’istituto.

5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.

6. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.

7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell’istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

8. La direzione dell’istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all’accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell’istituto.

9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

10. Al detenuto o all’internato dimesso la direzione dell’istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l’importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell’istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L’ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all’erario.

11. Al condannato o all’internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.

12. Al detenuto o all’internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 58 – Manifestazioni della libertà religiosa

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purchè compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. E’ consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

3. E’ consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purchè non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell’intesa di cui all’art. 11, comma 2, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani, l’incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile, sentito l’ispettore dei cappellani. (1)

5. Per l’istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali.

6. La direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonchè la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei Ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell’interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall’art. 17, secondo comma, della legge.
(1) Così rettificato in Gazz. Uff., 2 febbraio 2001, n. 27.

Art. 59 – Attività culturali, ricreative e sportive

1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall’art. 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall’art. 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell’art. 71, cura l’organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell’opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell’art. 17 della legge.

Art. 60 – Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.

Art. 61 – Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento

1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.

2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell’istituto può:
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall’art. 37;
b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all’aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell’art. 18 della legge.

Art. 62 – Comunicazione dell’ingresso in istituto

1. Immediatamente dopo l’ingresso nell’istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all’internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona, indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.

2. La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell’istituto penitenziario o all’avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all’inoltro, a carico dell’interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell’amministrazione.

3. Se si tratta di straniero, l’ingresso nell’istituto è comunicato all’autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 63 – Comunicazione di infermità e di decessi

1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell’istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell’amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.

2. Non appena la direzione dell’istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell’internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all’interessato nelle forme più convenienti.

3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

Art. 64 – Permessi

1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell’art. 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l’internato deve recarsi.

2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l’internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all’indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità giudiziaria chiede alla direzione dell’istituto le necessarie informazioni.

4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser disposto che il detenuto o l’internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalità.

6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma dell’art. 30- bis della legge.

Art. 65 – Permessi premio

1. Il direttore dell’istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l’estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all’art. 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell’osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonchè alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell’adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall’Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l’amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell’istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, il direttore dell’istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell’istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinchè di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell’istituto e del centro di servizio sociale competenti.

6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all’istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L’interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l’istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

Art. 66 – Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza

1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell’istituto, presso il quale l’interessato si trova, dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.

Art. 67 – Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.

Art. 68 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

1. La direzione dell’istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private, previste dall’art. 17 della legge.

2. La direzione dell’istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all’interno dell’istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

3. Il magistrato di sorveglianza, nell’autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

4. La direzione dell’istituto cura che le iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano.

5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all’ordine e alla sicurezza dell’istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell’efficacia del provvedimento autorizzativo.

6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione dell’istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.