Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto - S. O. n. 131/L

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 [06a parte: art. 94-109]

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Capo V – Assistenza

Art. 94 – Assistenza alle famiglie

1. Nell’azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall’art. 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall’allontanamento del congiunto.

2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

Art. 95 – Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi

1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

Capo VI – Misure alternative alla detenzione e
altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza

Art. 96 – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione

1. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell’istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l’istanza è presentata al pubblico ministero competente per l’esecuzione.

3. Nell’ipotesi prevista dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l’istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

4. L’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene le prescrizioni di cui all’art. 47 della legge e indica l’ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede all’immediata trasmissione dell’ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l’autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell’istituto, se l’interessato è detenuto, nonchè alle comunicazioni all’interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all’ordinanza stessa:
a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l’organo del pubblico ministero competente all’esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva;
b) l’indirizzo dell’ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento.

5. Il controllo dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all’art. 118.

6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l’ordinanza che respinge l’istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a) del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all’organo del pubblico ministero competente per l’ulteriore corso della esecuzione. In ogni caso, l’ordinanza di rigetto è notificata all’interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.

Art. 97 – Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

1. L’ordinanza, immediatamente esecutiva, salva l’ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell’art. 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell’istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l’attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All’interessato è rilasciata anche per notifica copia dell’ordinanza e del verbale. In ogni caso, l’ordinanza è trasmessa senza ritardo:
a) all’ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale;
b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata;
c) all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena;
d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l’interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’art. 656 del codice di procedura penale, con l’avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l’esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell’avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.

2. Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l’esistenza di fondate ragioni del ritardo.

3. L’ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’art. 47 della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell’istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’art. 656 del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni:
a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza;
b) all’ufficio di sorveglianza competente per la prova;
c) all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.

4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l’affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l’affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l’ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all’ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all’interessato. Se l’affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

5. Con l’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonchè l’eventuale accompagnamento dell’affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 89.

7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all’affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell’ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell’affidamento in prova, all’ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all’interessato dal centro di servizio sociale.

8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinchè provveda all’espletamento dei compiti indicati dall’art. 47 della legge, secondo le modalità precisate all’art. 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell’art. 78 della legge.

9. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell’art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all’assistente sociale di cui al comma 8.

10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.

Art. 98 – Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento in prova al servizio sociale

1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell’art. 51- bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell’art. 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l’affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l’ordine agli organi di polizia di provvedere all’accompagnamento dell’affidato nell’istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall’art. 51- bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.

3. Se il tribunale di sorveglianza estende l’affidamento in prova alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 96. L’ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell’art. 97, in quanto applicabile. L’organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica all’interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito verbale con cui l’affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza e all’ufficio di sorveglianza.

4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle letterea) e b) del comma 4 dell’art. 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato. L’ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma 1 dell’art. 97. L’organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell’art. 663 del codice di procedura penale, provvede come indicato al comma 3 del presente articolo.

5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell’affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell’art. 51- ter della legge, indicando l’organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.

6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.

7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b), del comma 4 dell’art. 96 e determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L’ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma 1 dell’art. 97, in quanto applicabile. L’organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l’ultima parte del comma 3 dell’art. 97.

8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.

Art. 99 – Affidamento in prova in casi particolari

1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l’ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell’istituto, il quale la trasmette senza ritardo all’organo del pubblico ministero competente per l’esecuzione.

2. Quando l’interessato è libero, si applica l’art. 656 del codice di procedura penale. L’interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell’interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.

4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l’attuazione del quale l’affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall’organo o dall’ente che ne cura l’attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l’ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’art. 51- bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.

Art. 100 – Detenzione domiciliare

1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.

2. Nell’ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l’ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.

3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 47- terdella legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, letterab), dell’art. 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell’istituto.

4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell’ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.

5. Se nel corso della detenzione domiciliare l’interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 97.

6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all’ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.

7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall’art. 118, nei limiti del regime proprio della misura.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

Art. 101 – Regime di semilibertà

1. L’ordinanza di ammissione alla semilibertà esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell’art. 666 del codice di procedura penale, è inviata, in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all’ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell’istituto penitenziario e del centro servizio sociale.

2. Nei confronti del condannato e dell’internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l’istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l’attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l’internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell’istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonchè quelle relative all’orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l’inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell’ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all’esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.

3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l’assistenza del soggetto nell’ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall’art. 118, nei limiti del regime proprio della misura.

4. Nei casi di cui all’art. 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.

5. L’ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell’istituto, appositamente incaricato, dell’uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.

6. Nel caso di mutamento dell’attività di cui al primo comma dell’art. 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 89. Il direttore dell’istituto di provenienza informa dell’arrivo del semilibero l’istituto di destinazione. L’interessato viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.

7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell’art. 11, secondo comma della legge, non è disposto piantonamento.

8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98.

Art. 102 – Licenze

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all’internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell’art. 89.

3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell’ora di partenza.

Art. 103 – Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

1. Per l’inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall’art. 54 della legge; si applicano le disposizioni del comma 1 dell’art. 96, in quanto compatibili.

2. La partecipazione del condannato all’opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

3. L’organo del pubblico ministero competente per l’esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena.

4. L’ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

Art. 104 – Liberazione condizionale

1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità, se già espletata.

2. L’ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell’art. 666 del codice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell’istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all’interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell’interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l’intervento di cui all’art. 105.

3. Nell’ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l’interessato dovrà presentarsi all’ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.

4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.

Art. 105 – Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

1. Copia dell’atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall’art. 118 nei limiti del regime proprio della misura.

2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

Art. 106 – Remissione del debito

1. Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all’evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta in libertà.

2. Per l’accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.

3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell’ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione dell’istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l’ordinanza di accoglimento o di rigetto.

4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell’istituto da cui il detenuto o l’internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell’istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.

5. A seguito della comunicazione dell’ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.

Art. 107 – Comunicazioni all’organo dell’esecuzione

1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l’autenticità e la sicurezza, al casellario giudiziale e, se l’interessato è detenuto, alla direzione dell’istituto e viene comunicato all’interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati diidentificazionedellasentenzaodellesentenzedicondannao,se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l’organo del pubblico ministero competente all’esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva.

2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.

Art. 108 – Rinvio dell’esecuzione delle pene detentive

1. Il pubblico ministero competente per l’esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell’istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell’esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.

Art. 109 – Pareri sulla domanda o proposta di grazia

1. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale.