Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto - S. O. n. 131/L

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 [07a parte: art. 110-120]

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Capo I – Istituti penitenziari

Art. 110 – Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell’art. 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell’istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.

2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell’arresto nonchè i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.

3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.

4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria.

5. L’esecuzione della pena dell’argasoto si effettua nella case di reclusione.

Art. 111 – Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall’art. 113, nonchè delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell’art. 215 del codice di procedura penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale.

4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell’art. 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale.

5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l’ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

6. La direzione dell’ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale.

7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l’esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.

Art. 112 – Accertamento delle infermità psichiche

1. L’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice di procedura penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’art. 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell’istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall’autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L’accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

2. L’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l’accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

3. All’esito dell’accertamento, l’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’art. 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell’istituto di provenienza.

Art. 113 – Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

1. Nel rispetto della normativa vigente l’amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.

Art. 114 – Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

1. L’attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all’analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 115 – Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti

1. In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell’esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.

2. Nell’ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3 del primo comma dell’art. 59 della legge, è realizzata una distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i criteri indicati nel secondo comma dell’art. 14 della legge.

3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultano necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.

4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositità HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.

5. L’idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.

6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.

Art. 116 – Accesso di ministri di culto agli istituti

1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell’ultimo comma dell’art. 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all’istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.

Art. 117 – Visite agli istituti

1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell’istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

2. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell’art. 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste dall’art. 67 della legge.

Capo II – Servizio sociale e assistenza

Art. 118 – Centro di servizio sociale

1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.

2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.

3. Nell’area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo quanto previsto dell’art. 80 della legge, che forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell’area.

4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per l’espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione professionale del personale.

6. Nell’attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l’applicazione e l’esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonchè degli interventi per l’osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell’ambito dell’esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio.

7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d’intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi generali dettati in materia dall’amministrazione penitenziaria.

8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:
a) dall’offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l’autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo;
b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;
c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;
d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo.

Art. 119 – Consiglio di aiuto sociale

1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

2. Nell’ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 120 – Assistenti volontari

1. L’autorizzazione prevista dal primo comma dell’art. 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell’assistenza a persone in stato di bisogno. L’autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.

2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l’assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

3. L’autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.

4. La direzione dell’istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l’esecuzione delle misure alternative.

5. Se l’assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell’istituto o del centro di servizio sociale sospende l’autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.