Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 299 del 22 dicembre 2004 n.303

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n.303

Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, che dispone l’emanazione di apposito regolamento per
l’attuazione della medesima norma e dei successivi articoli 1-quater,
comma 1, e 1-quinquies, comma 3;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004
e del 19 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’interno e del Ministro per le riforme istituzionali e
la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) «decreto»: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni;
c) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
d) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
e) «centri»: i centri di identificazione istituiti ai sensi
dell’articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
f) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
g) «Commissione nazionale»: la Commissione nazionale per il
diritto di asilo;
h) «Procedura semplificata»: la procedura prevista dall’articolo
1-ter del citato decreto-legge;
i) «ACNUR»: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati;
l) «minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o
di cittadinanza di Stati estranei all’Unione europea, che si trova
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza legale.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
– Per completezza di informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia’ presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-bis (Casi di trattenimento). – 1. Il
richiedente asilo non puo’ essere trattenuto al solo fine
di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso puo’,
tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita’ o
identita’, qualora egli non sia in possesso dei documenti
di viaggio o d’identita’, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la
domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo,
o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo da parte di uno straniero gia’ destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma
1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2,
lettera a), e’ attuato nei centri di identificazione
secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalita’ di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e
dall’Unione europea. Nei centri di identificazione sara’
comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR.
L’accesso sara’ altresi’ consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
si osservano le norme di cui all’art. 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei
centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al
medesimo art. 14 sara’ comunque consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sara’ altresi’
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui all’art. 1-ter, e qualora la stessa non
si sia ancora conclusa, allo straniero e’ concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della
procedura stessa.».
«Art. 1-quater (Commissioni territoriali) – 1. Presso
le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con
il regolamento di cui all’art. 1-bis, comma 3, sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono
presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante dell’ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e da un
rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve
essere previsto un componente supplente. Tali commissioni
possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dall’art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri
con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni
volta che sia necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei
quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. In caso di parita’, prevale il voto del Presidente.
Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte
da personale posto in posizione di distacco o di
collocamento a riposo. La partecipazione del personale di
cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non
comporta la corresponsione di compensi o di indennita’ di
qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta
giorni provvede all’audizione. La decisione e’ adottata
entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove
necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di
interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e
motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all’informazione sulle modalita’ di
impugnazione, nelle forme previste dall’art. 2, comma 6,
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. Nell’esaminare la domanda di asilo le commissioni
territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’art.
5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio
alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui l’Italia e’ firmataria e, in
particolare, dell’art. 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali
e’ ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente che decide ai sensi dell’art. 1-ter, comma 6.».
«Art. 1-quinquies (Commissione nazionale per il diritto
di asilo) – 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’art.
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e’ trasformata in
Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata «Commissione nazionale», nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri.
La Commissione e’ presieduta da un prefetto ed e’ composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della
pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresi’, un supplente. La
Commissione nazionale, ove necessario, puo’ essere
articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione
e a aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che
poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi.
3. Con il regolamento di cui all’art. 1-bis, comma 3,
sono stabilite le modalita’ di funzionamento della
Commissione nazionale e di quelle territoriali.».
– Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia – UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
Note all’art. 1:
– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero».
– Per il testo dell’art. 1-bis del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle
premesse.
– La legge 24 luglio 1954, n. 722, reca: Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
– Si riporta il testo dell’art. 1-ter del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
«Art. 1-ter (Procedura semplificata). – 1. Nei casi di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1-bis e’
istituita la procedura semplificata per la definizione
della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
secondo le modalita’ di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui all’art. 1-bis, comma 2, lettera
a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
e’ stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di identificazione
di cui all’art. 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La
decisione e’ adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui all’art. 1-bis, comma 2, lettera
b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
e’ stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di permanenza
temporanea di cui all’art. 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia’ sia in
corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l’espletamento della procedura di cui al presente articolo.
Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all’audizione.
La decisione e’ adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui
all’art. 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e’ competente all’esame delle
domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi
della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un
componente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle
decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello
straniero di cui e’ disposto il trattenimento in uno dei
centri di identificazione di cui all’art. 1-bis, comma 3.
La richiesta va presentata alla commissione territoriale
entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione
territoriale e’ presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici
giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente
asilo puo’ tuttavia chiedere al prefetto competente di
essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso
e’ immediatamente esecutiva.».

Art. 2.
Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

1. L’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo
prende nota delle generalita’ fornite dal richiedente asilo, lo
invita ad eleggere domicilio e, purche’ non sussistano motivi
ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per
territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la
domanda redatta su moduli prestampati. Ove l’ufficio di polizia di
frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio
nazionale, si intende per tale l’ufficio di questura territorialmente
competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un
interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il
richiedente e’ una donna, alle operazioni partecipa personale
femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga
irricevibile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto, redige
un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e’ allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d’ufficio. Del
verbale sottoscritto e della documentazione allegata e’ rilasciata
copia al richiedente.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 5, del decreto,
la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato
competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri dell’Unione europea.
4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo
1-bis del decreto, dispone l’invio del richiedente asilo nel centro
di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l’ipotesi di cui
all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di
permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l’autorita’ che la riceve sospende il procedimento, da’
immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti
di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche’ di
quelli relativi all’accoglienza del minore e informa il Comitato per
i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il tutore, cosi’ nominato, conferma la domanda di asilo e
prende immediato contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore,
l’assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica
autorita’ del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non
possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di permanenza temporanea.
6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto
dalla Commissione nazionale secondo le modalita’ di cui all’articolo
4, in cui sono spiegati:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la
sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente
asilo e le modalita’ per richiederle;
d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti
asilo;
e) le modalita’ di iscrizione del minore alla scuola
dell’obbligo, l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del
richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati
dall’ente locale, le modalita’ di acceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale, la cui durata non puo’ essere
superiore alla durata della validita’ del permesso di soggiorno.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 4, del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
«4. Non e’ consentito l’ingresso nel territorio dello
Stato dello straniero che intende chiedere il
riconoscimento dello status di rifugiato quando, da
riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera,
risulti che il richiedente:
a) sia stato gia’ riconosciuto rifugiato in altro
Stato. In ogni caso non e’ consentito il respingimento
verso uno degli Stati di cui all’art. 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
dal relativo territorio sino alla frontiera italiana. In
ogni caso non e’ consentito il respingimento verso uno
degli Stati di cui all’art. 7, comma 10;
c) si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1,
paragrafo F, della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti
previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza
dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche.».
– Per il testo dell’art. 1-bis e 1-ter del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v.,
rispettivamente, nelle note alle premesse e all’art 1.
– Gli articoli 346 e seguenti del codice civile sono
inseriti nel libro I (Delle persone e della famiglia),
titolo X (Della tutela e dell’emancipazione), capo I (Della
tutela dei minori), sezione II (Del tutore e del
protutore).

Art. 3.
Trattenimento del richiedente asilo

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l’invio del
richiedente asilo nei centri di identificazione e’ sinteticamente
comunicato all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo
4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall’articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo
di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non
superiore a venti giorni.
2. Al richiedente asilo inviato nel centro e’ rilasciato, a cura
della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita’
di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e’
altresi’ informato:
a) della possibilita’ di contattare l’ACNUR in ogni fase della
procedura;
b) della normativa del presente regolamento in materia di visite
e di permanenza nel centro.
4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia
ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1,
o, comunque, cessata l’esigenza che ha imposto il trattenimento
previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento
dell’uscita dal centro e’ rilasciato all’interessato un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale.

Nota all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v.
rispettivamente, nelle note alle premesse e all’art 1.

Art. 4.
Comunicazioni

1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il
procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono
rese in lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile, in
lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall’interessato.

Art. 5.
Istituzione dei centri di identificazione

1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province
individuate con decreto del Ministro dell’interno, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome
interessate, che si esprimono entro trenta giorni.
2. Qualora ne ravvisi la necessita’, il Ministro dell’interno, con
proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione
di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle
procedure di cui al comma 1.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
possono essere destinate alle finalita’ di cui al comma 1 mediante
decreto del Ministro dell’interno.

Note all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.
– Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, reca: «Disposizioni
urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze
armate in attivita’ di controllo della frontiera marittima
nella regione Puglia».

Art. 6.
Apprestamento dei centri di identificazione

1. Per l’apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero
dell’interno puo’ disporre, previa acquisizione di studi di
fattibilita’ e progettazione tecnica:
a) acquisizioni in proprieta’, anche tramite locazione
finanziaria, nonche’ locazione di aree o edifici;
b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di
edifici o aree;
c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro
intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.
2. Nell’ambito del centro sono previsti idonei locali per
l’attivita’ della Commissione territoriale di cui all’articolo 12,
nonche’ per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di
attivita’ ricreative o di studio e per il culto.

Art. 7.
Convenzione per la gestione del centro

1. Il prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro puo’
affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti
locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore
dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel
settore dell’assistenza sociale.
2. In particolare, nella convenzione e’ previsto:
a) l’individuazione del direttore del centro, da scegliere tra
personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato
dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di
assistente sociale unitamente all’abilitazione per l’esercizio della
professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel
settore dell’assistenza agli immigrati o nell’assistenza sociale;
laurea in servizio sociale, unitamente all’abilitazione per
l’esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del
servizio sociale unitamente all’abilitazione per l’esercizio della
professione; laurea in psicologia unitamente all’abilitazione per
l’esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno
un biennio nel settore dell’assistenza agli immigrati o
nell’assistenza sociale;
b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla
gestione del centro, forniti di capacita’ adeguate alle
caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche’ alle
necessita’ specifiche dei minori e delle donne;
c) le modalita’ di svolgimento del servizio di ricezione dei
richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle
presenze;
d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante
l’orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il
funzionamento del centro;
e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore
giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il
riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro;
f) un servizio di informazione legale in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato;
g) modalita’ per la comunicazione delle presenze giornaliere e
degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura –
Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell’interno e alla
Commissione territoriale;
h) l’obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati
e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro
anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
i) le attivita’ ed i servizi per garantire il rispetto della
dignita’ ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo
nell’ambito del centro.
3. La prefettura – Ufficio territoriale del Governo dispone i
necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e
trasmette al Ministero dell’interno, alla regione, alla provincia ed
al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di
ciascun anno, una relazione sull’attivita’ effettuata nel centro
l’anno precedente.

Art. 8.
Funzionamento

1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura –
Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di
assicurare una qualita’ di vita che garantisca dignita’ e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita’ dei nuclei
familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e
delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori,
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono
state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e
sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore,
il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne
in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle
attivita’ per assicurare l’ordinata convivenza e la migliore
fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita’ e
agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle
autorizzazioni all’allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro
ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti dell’ACNUR e degli avvocati
dei richiedenti asilo;
c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei
rifugiati autorizzati dal Ministero dell’interno ai sensi
dell’articolo 11;
d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e’
una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione
della prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

Art. 9.
Modalita’ di permanenza nel centro

1. E’ garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione
fra uomini e donne durante le ore notturne.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del
decreto, e’ consentita, purche’ compatibile con l’ordinario
svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al
direttore del centro, l’uscita dal centro dalle ore otto alle ore
venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle
ipotesi di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo’
rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui
all’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di
tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni
stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma 3, per rilevanti e
comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati
motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato. L’allontanamento deve, comunque, essere
compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e’
motivato e comunicato all’interessato secondo le modalita’ di cui
all’articolo 4.
3. All’ingresso nel centro e’ consegnato al richiedente asilo un
opuscolo informativo, redatto secondo le modalita’ di cui
all’articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di
convivenza e le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3,
unitamente all’indicazione dei tempi della procedura semplificata di
cui all’articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che
l’articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di
allontanamento non autorizzato dal centro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche
agli interpreti presenti nel centro.

Nota all’art. 9:
– Per il testo dell’art. 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v.,
rispettivamente, nelle note alle premesse e all’art 1.

Art. 10.
Assistenza medica

1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’
continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio
sanitario ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del testo unico in base
a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell’interno.
2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro
ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre
100 richiedenti asilo.

Nota all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 35, comma 3, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
«3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche’ continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternita’, a parita’ di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e
della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo
1995 del Ministro della sanita’, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita’ di
trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito
di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi
focolai.».

Art. 11.
Associazioni ed enti di tutela

1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei
rifugiati, purche’ forniti di esperienza, dimostrata e maturata in
Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati
dal prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro
all’ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di
identificazione, durante l’orario stabilito. Il prefetto concede
l’autorizzazione che contiene l’invito a tenere conto della tutela
della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui
all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei
centri, previa comunicazione al prefetto, che puo’ negare l’accesso
per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana,
di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico
nonche’ di informazione su programmi di rimpatrio volontario,
nell’ambito delle attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 1-sexies
del decreto.

Nota all’art. 11:
– Si riporta il testo dell’art. 1-sexies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
«Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). – 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all’art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all’80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulano per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita’ per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo d i cui all’art. 1-septies, la continuita’ degli
interventi e dei servizi gia’ in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all’art. 1-septies, le modalita’ e la
misura dell’erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e’
accolto nell’ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all’art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e’
affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono fmanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all’art. 1-septies».

Art. 12.
Individuazione delle Commissioni territoriali

1. Ai sensi dell’art. 1-quater del decreto, le Commissioni
territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture – Uffici
territoriali del Governo:
Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche,
Umbria;
Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella
Regione Puglia;
Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate
nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni Calabria, Basilicata;
Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti
asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di
permanenza temporanea e assistenza e’ la Commissione territoriale
nella cui circoscrizione territoriale e’ collocato il centro. Negli
altri casi e’ competente la Commissione nella cui circoscrizione e’
presentata la domanda.
3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire
un apposito corso di preparazione all’attivita’, organizzato dalla
Commissione nazionale per il diritto di asilo.
4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro di
identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove
ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle
risorse, puo’ destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale.

Nota all’art. 12:
– Per il testo dell’art. 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle
premesse.

Art. 13.
Convocazione

1. La convocazione per l’audizione presso la Commissione
territoriale e’ comunicata all’interessato tramite la questura
territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e’ stato possibile
eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche
dell’interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e
dell’ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il
permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo
e’ scaduto e l’interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in
ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell’audizione
individuale, sulla base della documentazione disponibile.
2. L’audizione puo’ essere rinviata qualora le condizioni di salute
del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano
possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio
per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale
sulla domanda d’asilo.

Nota all’art. 13:
– Per il testo dell’art. 1-ter, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v.
nelle note all’art. 1.

Art. 14.
Audizione

1. La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede
all’audizione del richiedente asilo. Dell’audizione viene redatto
verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia
della documentazione da lui prodotta.
2. Il richiedente puo’ esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.
3. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per
garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e le
dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche’ le
condizioni dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il
richiedente asilo ha facolta’ di farsi assistere da un avvocato.
4. L’audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene
disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona
che esercita la potesta’ sul minore. In ogni caso l’audizione del
minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo’ essere
esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva.
5. Il richiedente asilo puo’ inviare alla competente Commissione
territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

Art. 15.
Decisione

1. La Commissione territoriale e’ validamentecostituita con la
presenza di tutti i componenti previsti dall’articolo 1-quater del
decreto e delibera a maggioranza.
2. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali
successivi alla data dell’audizione, adotta, con atto scritto e
motivato, una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
Convenzioni internazionali delle quali l’Italia e’ firmataria e, in
particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al
questore l’applicazione dell’articolo 5, comma 6, del testo unico.
3. La decisione e’ comunicata al richiedente unitamente alle
informazioni sulle modalita’ di impugnazione nonche’, per le ipotesi
di cui all’articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita’
di chiedere il riesame e l’autorizzazione al prefetto a permanere sul
territorio nazionale.
4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato
sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.
5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato e’ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che
gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del testo unico, nei
confronti dello straniero gia’ trattenuto nel centro di
identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai
sensi dell’articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello
straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.

Note all’art. 15:
– Per il testo dell’art. 1-quater e 1-ter del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v.,
rispettivamente, nelle note alle premesse e all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 3 della Convenzione
europea ratificata della legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952):
«Art. 3. – Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
liberta’ ed alla sicurezza della propria persona.».
– Si riporta il testo dell’art. 13, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«4. L’espulsione e’ sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e’ trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e’ scaduto di validita’ da piu’ di sessanta giorni e non ne
e’ stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento».

Art. 16.
R i e s a m e

1. Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di
identificazione, di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto,
puo’ presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6, del decreto,
richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In
attesa della decisione sul riesame l’interessato permane nel centro
di identificazione.
2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti
ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che
siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di
rifugiato.
3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di
riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al
Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione
della Commissione territoriale con un componente della Commissione
nazionale.
4. La Commissione territoriale integrata puo’ procedere ad una
nuova audizione dell’interessato, ove richiesto dallo stesso o dal
componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con
provvedimento motivato, comunicato all’interessato nelle quarantotto
ore successive e contro cui e’ ammesso ricorso, nei quindici giorni
successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica.

Nota all’art. 16:
– Per il testo dell’art. 1-bis e 1-ter del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v.,
rispettivamente, nelle note alle premesse e all’art. 1.

Art. 17.
Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo’
chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di
espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter,
comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla
data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e’
trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 14 del testo unico.
2. La richiesta dell’autorizzazione a permanere deve essere
presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a
fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per
l’incolumita’ o la liberta’ personale, successivi alla decisione
della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di
salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio
dello Stato. L’autorizzazione e’ concessa qualora sussista
l’interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non
rilevi il concreto pericolo che il periodo d’attesa della decisione
del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi
all’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale.
3. La decisione del prefetto e’ adottata entro cinque giorni dalla
presentazione in forma scritta e motivata ed e’ comunicata
all’interessato nelle forme di cui all’articolo 4. In caso di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita’
di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello
straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed
assistenza.
4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello
Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non
superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito
l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

Note all’art. 17:
– Per il testo dell’art. 1-ter del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note all’art.
1.
– Si riporta il testo dell’art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 14 (Esecuzione dell’espulsione). – 1. Quando non
e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perche’ occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita’ o nazionalita’, ovvero all’acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilita’ di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piu’ vicino, tra quelli individuati
o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per la solidarieta’ sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e’ trattenuto nel centro con modalita’
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita’. Oltre a quanto previsto
dall’art. 2, comma 6, e’ assicurata in ogni caso la
liberta’ di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del
provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di
cui all’articolo 13 ed al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida puo’ essere
disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’, ovvero
l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta’, il giudice, su richiesta del questore, puo’
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro d permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero d lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L’ordine e’ dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuove espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter
che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e
si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l’esecuzione dell’espulsione, il questore puo’ disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e’ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l’esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche’ lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita’ di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche’ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita’ sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».

Art. 18.
Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le
liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta
dei Ministri dell’interno e degli affari esteri, provvede, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu’ Sezioni.

Art. 19.
Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d’asilo

1. Ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la
Commissione nazionale, nell’ambito delle funzioni attribuitele dalla
legge provvede:
a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla
situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei
richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo
continuo aggiornamento;
b) all’individuazione di linee guida per la valutazione delle
domande di asilo, anche in relazione alla applicazione
dell’articolo 5, comma 6, del testo unico;
c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il
Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le
Rappresentanze permanenti d’Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell’asilo e della protezione
dei diritti umani;
d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi
membri dell’Unione europea;
e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento
per i componenti delle Commissioni territoriali;
f) alla costituzione e all’aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste d’asilo;
g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine
di proporre, ove sia ritenuto necessario, l’istituzione di nuove
Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;
h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri per l’eventuale adozione del provvedimento di
cui all’articolo 20, comma 1, del testo unico.

Note all’art. 19:
– Per il testo dell’art. 1-quinquies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle
premesse.
– Si riporta il testo degli articoli 5, comma 6 e 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi’ adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.»
«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari
esteri, dell’interno, per la solidarieta’ sociale, e con
gli altri Ministri eventualmente interessati, sono
stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell’ambito del Fondo di cui all’art. 45, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti
esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravita’ in Paesi
non appartenenti all’Unione Europea.».

Art. 20.
Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

1. Ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi
di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all’articolo
1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure
competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione
nazionale.
2. La convocazione per l’audizione, ove ritenuta necessaria, deve
essere notificata all’interessato tramite la questura competente per
territorio. L’interessato puo’, per motivi di salute o per altri
motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data; non puo’ essere chiesto piu’ di un rinvio.
La Commissione decide entro trenta giorni dall’audizione.
3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo
possesso nel caso in cui l’interessato non si presenti all’audizione
senza avere presentato richiesta di rinvio.

Note all’art. 20:
– Per il testo dell’art. 1-quinquies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, v. nelle note alle
premesse.
– L’art. 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che
le Alte Parti contraenti s’impegnano a rispettare ed a far
rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Art. 21.
Norma transitoria

1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato
pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell’articolo
34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione
nazionale, da istituire ai sensi dell’articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente
regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni
territoriali, ai sensi dell’articolo 12, e della Commissione
nazionale, ai sensi dell’articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione
per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 19,
comma 1, lettera b).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
3 dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n.
342

Note all’art. 21:
– Si riporta il testo vigente dell’art. 34, comma 3,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo):
«3. Il regolamento previsto dall’art. 1-bis, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall’art. 32, e’ emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio
1990, n. 136, reca: «Regolamento per l’attuazione dell’art.
1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato.».