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Decreto di espulsione – Annullato per mancanza di prova della notifica del diniego della Commissione su domanda reiterata e di correttezza procedurale

Giudice di Pace di Como, decreto del 9 luglio 2020

La Questura di Como, onerata avanti il Giudice di Pace di provare la notifica del provvedimento di diniego al ricorrente ai sensi della Legge del 20 novembre 1982 n. 890 (che prevede anche la prova della c.d. “compiuta giacenza”, ndr), posto a fondamento del decreto di espulsione che affermava l’irregolarità della presenza dello straniero nello Stato, non ha fornito alcuna prova cartacea in ordine alla effettiva notifica del diniego della Commissione Territoriale ed alla sua correttezza procedurale: il sistema Vestanet integra infatti un sistema informatico del Ministero dell’Interno o, più precisamente una banca dati gestita dall’Ufficio VI del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per la gestione del procedimento amministrativo per i richiedenti la protezione internazionale le cui risultanze paiono prive comunque di fede privilegiata.

Nel caso di specie il richiedente asilo, che aveva proposto una domanda reiterata di Protezione Internazionale, si è visto notificare dalla Questura di Como un decreto di espulsione per irregolarità della presenza nel Territorio Nazionale, ove si assumeva in motivazione la presentazione di una domanda di Protezione Internazionale, e si affermava che il rigetto della Commissione Territoriale fosse regolarmente avvenuto, e ciò, evidentemente, ai fini della possibile impugnazione con ricorso al Tribunale competente nei termini previsti che avrebbe giustificato la regolarità della presenza nel Territorio.

Il difensore rilevava che l’irregolarità dello straniero derivava, come dichiarato dalla Questura, dalla mancata impugnativa del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, che in buona sostanza, come assunto dalla difesa, non era stato notificato al soggetto espulso e richiedente asilo secondo le norme previste per la notifica che, ove applicate e provate nella loro applicazione, avrebbero certamente consentito al richiedente asilo di adire l’Autorità Giudiziaria per una pronuncia di merito: come ben noto, il tema della “notifica degli atti” è trattata dalla legge del 20 novembre 1982 n. 890 che prevede, tra l’altro, oltre cioè alla documentazione e prova della ricevuta della mancata consegna per irreperibilità del destinatario (cartolina), che il destinatario riceva, e sia consegnato (rectius, depositato nella buca delle lettere) il c.d. biglietto di “compiuta giacenza” che il servizio postale è tenuto a produrre nelle forme e nei casi previsti.

Non solo: all’atto della notifica del decreto di espulsione, la Questura non notificava al richiedente asilo, né rendeva altrimenti conoscibile, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, che nel caso di specie non riusciva dunque ad avere contezza esatta e documentale dell’atto invocato nel decreto di espulsione né la prova dell’avvenuta notifica ai sensi della legge, così come affermato nel decreto di espulsione che si limitava a richiamare le risultanze del sistema VESTANET evidenzianti “una notifica” ignota al destinatario e richiedente asilo, ergo, all’interessato al procedimento amministrativo.

Il Giudice di Pace, investito della questione dell’espulsione, ha quindi rilevato come richiesto dal difensore che “…al fine di garantire la piena conoscenza da parte del destinatario, il sistema di notificazione degli atti ai richiedenti asilo politico sia stato assimilato a quello previsto per gli atti giudiziari e quindi secondo le disposizioni della legge del 20 novembre 1982 n. 890 e successive modifiche “.

Il Giudice di Pace ha altresì rilevato, come richiesto dal ricorrente e richiedente asilo, che il sistema Vestanet integra un sistema informatico del Ministero dell’Interno o, più precisamente una banca dati gestita dall’Ufficio VI del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per la gestione del procedimento amministrativo per i richiedenti la protezione internazionale le cui risultanze paiono prive comunque di fede privilegiata.

Il Giudice di Pace ha altresì rilevato che dal punto di vista tecnico il processo di notifica viene quindi gestito dal cosiddetto “fornitore” (operatore economico selezionato a seguito di gara) attraverso un sistema informatico che interagisce col sistema Vestanet fornendo gli esiti dei documenti postalizzati e la rendicontazione degli stessi, fermo ed impregiudicata l’archiviazione cartacea: “OMISSIS…è onere di parte resistente fornire prova in ordine alla regolare notifica della stessa…OMISSIS” (verbale).

Il Giudice di Pace ha peraltro accertato che, nel caso di specie, la Questura di Como, onerata di provare la notifica del provvedimento di diniego al ricorrente ai sensi della Legge del 20 novembre 1982 n. 890 (che prevede anche la prova della c.d. “compiuta giacenza”, ndr), non ha fornito alcuna prova cartacea in ordine alla effettiva notifica, ed alla sua correttezza procedurale.

CI si domanda dunque, in linea puramente speculativa, quante espulsioni già comminate dalle Questure dello Stato, in cui potrebbe essere sostanzialmente affermata un’irreperibilità del destinatario come pure una avvenuta notifica (tramite le risultanze del sistema Vestanet, ma non documentate né con la produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate al destinatario, né con la c.d. “compiuta giacenza”), potrebbero essere viziate dal mancato rispetto delle norme di notifica previste dalla Legge a mezzo del servizio postale, con conseguente possibile nullità degli atti conseguenti, come appunto potrebbe apparire quell’espulsione che, nella motivazione, richiami sic et simpliciter un’avvenuta regolare notifica dalle risultanze del sistema Vestanet senza essere supportata da prova “cartacea” di tutto il percorso di notificazione previsto dalla norma.

Solo un accesso agli atti ex art. 241/90, sia presso la Questura sia presso la Commissione Territoriale, come pure un ricorso al Giudice di Pace (appunto avverso un decreto di espulsione che invochi ma non documenti una regolarità di notifica al destinatario) che oneri la P.A. a produrre e fornire prova “cartacea” (e non del sistema Vestanet, ndr) della regolare notifica al destinatario, potrebbe chiarire dunque le singole problematiche: anche, si ritiene con effetto retroattivo, secondo le necessità difensive.

Altro problema è la qualificazione delle dichiarazioni rese dalla P.A. procedente nei decreti di espulsione che affermino, nella fattispecie non offrendo la prova, l’avvenuta notifica di atti amministrativi presupposti che inferiscono negativamente nella sfera personale del richiedente asilo (e talvolta nel suo status libertatis) per sostanziare l’efficacia esecutiva di detti provvedimenti senza consegnare prova di detti (né copia del diniego) al richiedente asilo, a discapito del diritto di difesa.

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Giudice di Pace di Como, decreto del 9 luglio 2020