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Decreto di espulsione – Il Prefetto è tenuto a verificare la attualità della pericolosità all’interno di una valutazione globale sull’interessato

Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 15 ottobre 2021

Il GdP accoglie l’opposizione e annulla il decreto prefettizio ribadendo il principio secondo cui il Prefetto, nell’adozione di una espulsione fondata su motivi di pericolosità, è tenuto a verificare la attualità della pericolosità all’interno di una valutazione globale della personalità dell’interessato.

Con la allegata decisione, il GdP di Napoli ha accolto il ricorso avverso decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti di cittadino gambiano e fondato:
1. sulla presenza illegale dello straniero in Italia che aveva ricevuto decisione di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale (art. 13, co. 2, lett. b, d.lgs.286/98);
2. sulla pericolosità dell’espellendo (art. 13, co. 2, lett. c, d.lgs. 286/98).
Dopo aver concesso ordinanza di sospensione medio tempore (il richiedente si trovava trattenuto ed era liberato in virtù degli effetti della sospensione concessa), il GdP ha verificato la ricorrenza delle due ipotesi espulsione (presenza illegale e pericolosità) richiamate dalla PA e le ha escluse, annullando l’espulsione.
Quanto alla asserita presenza illegale del richiedente asilo, il GdP ha affermato che “la notifica del provvedimento di inammissibilità della CT Salerno avveniva in data 21.7.2021, lo stesso giorno dell’adozione del provvedimento qui impugnato; lo straniero, tuttavia, aveva diritto al termine di 15 giorni per l’impugnazione davanti al Tribunale, difatti presentata davanti al Tribunale di Lecce, sicché in presenza di tale termine non poteva considerarsi illegalmente presente”.
Quanto alla pericolosità dello straniero, il GdP ha ribadito il principio (già espresso dalla SC: ex multis, Cassazione, 3 marzo 2020, ordinanza n.5872), secondo cui, al momento dell’espulsione, va verificata la “attualità” della pericolosità all’interno di una valutazione globale della personalità dell’interessato, affermando che “nel caso di specie, appare insufficiente il richiamo alla unica condanna, mancando elementi su come le condotte contestate costituiscano motivo certo per ritenere la sussistenza di detto requisito per la espulsione, soprattutto con riferimento alla abituale sussistenza con proventi di delitti. Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato,
mediante dichiarazioni dei componenti della famiglia (…) ove è stato accolto sia in detenzione domiciliare sia dopo aver espiato le pene irrogate, attestanti il suo inserimento nel tessuto familiare e sociale, avendo inoltre instaurato una relazione affettiva con la figlia (cfr. dichiarazioni in atti e rilievi fotografici), di aver, allo stato, abbandonato condotte illecite. Lo straniero, inoltre, durante la detenzione ha frequentato la scuola
”.

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Giudice di Pace di Napoli, ordinanza del 15 ottobre 2021

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