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Decreto di espulsione – Il prefetto deve considerare la vita privata e familiare della cittadina straniera oltre alla situazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine

Giudice di Pace, ordinanza del 30 aprile 2021

Il Giudice di Pace di Rimini ha annullato il decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di una cittadina venezuelana, priva di un titolo di soggiorno. In particolare, nel giudizio di opposizione, la ricorrente aveva lamentato la mancata valutazione, da parte del Prefetto, del timbro d’ingresso nel territorio dello Stato alla frontiera aeroportuale, quale elemento che esclude la violazione dell’art. 1 co. 3 della Legge 68/2007 (art. 13. co. 2 lett. b) T.U.I. e successive modificazioni), equivalendo a dichiarazione di presenza; la mancata valutazione della rilevanza dei suoi legami familiari, ex art. 13 comma 2 bis del D.Lgs. n. 286/1998, disposizione che, secondo la Corte Costituzionale n. 202/2013, è applicabile anche al cittadino straniero che ha legami familiari nel nostro Paese, seppur con valutazione caso per caso e anche se non è nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare; la mancata valutazione della garanzia del rispetto dei diritti fondamentali nel paese d’origine, situazione drammaticamente peggiorata con lo scoppio della pandemia da Covid-19.

L’omesso esame di tali elementi ha comportato l’annullamento del decreto di espulsione.
Nel provvedimento, inoltre, si conferma l’inammissibilità del deposito telematico degli atti nel processo dinanzi al Giudice di Pace, come previsto espressamente dall’art. 16-bis, comma 6, del d.lgs. n. 179 del 2012. L’ordinanza sottolinea che, in vista dell’adozione di un decreto di espulsione, è di fondamentale importanza che le autorità prefettizie prendano in considerazione sia gli elementi rilevanti per quanto concerne il diritto alla vita privata e familiare dello straniero, sia la situazione di rispetto dei diritti fondamentali nello Stato di provenienza, a maggior ragione in un momento storico caratterizzato da una crisi sanitaria globale, ove il diritto alla salute assume una rilevanza ancora più specifica di quanto avviene in tempi “normali”.

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Giudice di Pace, ordinanza del 30 aprile 2021

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