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Decreto di espulsione illegittimo. Il Giudice di Pace assolve l’imputato perché il fatto non costituisce reato

Giudice di Pace di Padova, sentenza del 17 dicembre 2020

Il Giudice di Pace di Padova ha assolto l’imputato del reato di cui all’art. 14 comma ter d.l.vo.286/1998, così come modificato dalla Legge 129/2011, perché il fatto non costituisce reato.
Il capo d’imputazione consisteva nel fatto che il richiedente protezione internazionale si era trattenuto nel territorio dello Stato senza giustificato motivo, in violazione all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città in pari data.
L’autorità aveva notificato al richiedente protezione internazionale il decreto di inamissibilità della domanda, contestualmente al provvedimento di espulsione. In realtà, l’Autorità avrebbe dovuto notificare esclusivamente il provvedimento di diniego della reiterata e, scaduti i 30 giorni, avrebbe potuto pronunciare, nonché notificare, il provvedimento di espulsione e non nel lasso temporale dei 30 giorni concessi ex lege per impugnare detto provvedimento.
Infatti, l’obbligo del richiedente protezione internazionale di lasciare il territorio sussiste una volta decorso il termine previsto per l’impugnazione per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inamissibilità; pertanto è vietata l’espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine per impugnare (Cass.Sez.1 ord.n.13891).

Di conseguenza, non può attribuirsi alcuna responsabilità all’imputato in quanto egli era destinatario di un provvedimento di espulsione illegittimo in quanto “notificatagli nella pendenza dei 30 giorni”, quando è “riconosciuta dalla legge la possibilità di trattenersi nel territorio per formulare l’impugnazione …”. Pertanto “la violazione commessa dall’imputato, cioè al sua mancata ottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nei 7 giorni, non può ritenersi frutto di una condotta colpevole, essendo acquisita la prova che l’ordine non rispettato era illegittimo”.

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Giudice di Pace di Padova, sentenza del 17 dicembre 2020