Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2003

Decreto flussi 2003 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell’art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003 non e’ stato ancora emanato;
Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003;
Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l’anno 2003 formulate dalle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 60.000 unita’, ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e’ stata accettata l’adesione all’Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche’ di Paesi per i quali sono in vigore con l’Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresi’ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001 e 2002.
3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso d’anno, puo’ con proprio decreto rideterminare la distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Valle d’Aosta -> 15

Piemonte -> 3.500

Lombardia -> 1.800

Trento -> 12.000

Bolzano -> 15.700

Veneto -> 7.690

Friuli-Venezia Giulia -> 2.700

Liguria -> 230

Emilia-Romagna -> 7400

Toscana -> 2.000

Umbria -> 1.000

Marche -> 1.030

Lazio -> 635

Abruzzo -> 1.600

Molise -> 300

Campania -> 500

Puglia -> 1.600

Basilicata -> 50

Calabria -> 50

Sicilia -> 100

Sardegna -> 100

Totale -> 60.000