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Decreto flussi 2005 – Commento alla circolare n. 1/2005 del Ministero del Lavoro

Per aggiornamenti segnaliamo l’ultima pubblicazione “Pubblicato sulla G.U. il decreto flussi 2005

Avevamo già dato notizia dell’imminente pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale e soprattutto attendevamo con ansia la circolare del Ministero del Lavoro, che avrebbe dovuto impartire indicazioni operative sui criteri di applicazione delle quote e per l’inoltro delle domande, in particolare per quanto riguarda la documentazione da allegare alle domande stesse.
Nella tarda serata di martedì 25 gennaio, verso le 22.30 è risultata accessibile sul sito internet del Ministero del Welfare la circolare 1/2005 del Ministero del Lavoro,di cui ora daremo commento, alla quale è allegato anche il testo ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che porta la data del 17 dicembre 2004 e che stabilisce le quote per i flussi migratori per l’anno 2005.
Sul contenuto del decreto flussi erano già circolate indiscrezioni e avevamo già dato informazioni al riguardo; esse trovano ora conferma nel testo ufficiale del decreto. Tale testo è già ufficiale ed è stato inserito nel sito internet del Ministero del Lavoro, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; quindi non è ancora possibile presentare le domande perché, come viene confermato dalla circolare del Ministero del Lavoro, sarà possibile presentare le domande solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi.
Predisponendo anche un appello che ha trovato consenso ed adesione da parte di ascoltatori ed utenti di Melting Pot Europa, avevamo auspicato che il Ministro del Lavoro, nell’ambito delle disposizioni operative contenute nella circolare, indicasse con precisione la data stabilita per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per evitare che i “meglio informati” potessero approfittare di informazioni riservate per guadagnare priorità e partire per primi, rispetto agli altri meno o peggio informati.
Il Ministero non si è, però, sbilanciato rispetto a quando sarà la data di pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, ogni giorno potrebbe essere quello buono.

Il meccanismo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è piuttosto complicato.
Sul sito internet della Gazzetta Ufficiale alla sera attorno alle 18 o molto più tardi (lo scorso anno l’inserimento del decreto avvenne verso la mezzanotte) voi troverete la Gazzetta Ufficiale con il sommario riferito a quel medesimo giorno. Se, per ipotesi, questa sera comparisse sul sito internet della Gazzetta Ufficiale il decreto flussi ufficialmente pubblicato, ciò significherebbe che risulterà ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi – sebbene questa venga resa disponibile a giorni di distanza. Di conseguenza, dalla mattina successiva, a partire dagli orari di apertura degli uffici postali, sarà possibile presentare le domande. Trattandosi di una gara a chi arriva prima, è ovvio che conviene prepararsi per essere tra i primi ad entrare nell’ufficio postale per presentare la domanda.
Le assicurazioni verbali che abbiamo ricevuto da parte della redazione della Gazzetta Ufficiale ci fanno pensare che oggi non dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che domani è inutile presentarsi agli uffici postali.
Ogni giorno potrebbe essere buono; quindi, l’unica indicazione che possiamo dare agli interessati è di fare riferimento al sito internet della Gazzetta Ufficiale ogni sera.

Circolare 1/2005 del Ministero del Lavoro, del 25 gennaio2005

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro
E’ confermato che l’inoltro delle domande di autorizzazione al lavoro tramite assunzione dall’estero – è bene ricordare, ancora una volta, che non si tratta di una sanatoria ma di autorizzazione rilasciata sul presupposto che il lavoratore interessato all’assunzione sia ancora all’estero e non invece irregolarmente presente in Italia – dovrà avvenire esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale. Poiché non vi è nessun riferimento a competenze territoriali, è possibile da qualsiasi ufficio postale: qualsiasi ufficio postale in Italia potrà ricevere da qualsiasi datore di lavoro domanda diretta a qualsiasi Direzione Provinciale del lavoro senza ripartizioni di competenze territoriali.
L’ufficio postale dovrebbe essere munito di macchina affrancatrice per dimostrare, oltre che la data, anche l’orario preciso di invio (ora, minuti, secondi). La circolare precisa che qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l’orario di invio,- nel caso in cui l’ufficio sia dotato di macchina affrancatrice ma temporaneamente fuori servizio – l’utente interessato ha l’onere di richiedere che l’indicazione dell’orario – da esprimere necessariamente in ore e minuti (e mi permetto di aggiungere anche in secondi, dal momento che questo potrebbe far differenza nell’arrivare prima o dopo) – sia apposta a mano sulla busta. La Società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all’accettazione delle raccomandate, presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici, idonee ad attestare manualmente l’orario di spedizione.
Questa precisazione della circolare desta qualche preoccupazione: la possibilità di segnare manualmente, senza l’ausilio di una macchina in cui l’orario di spedizione è controllabile, potrebbe dar luogo anche a qualche problema, visto che l’orario di spedizione può fare molta differenza rispetto all’esaurirsi delle quote. Speriamo di non assistere a massicci inoltri di pratiche che risultino essere partite tutte dallo stesso ufficio e tutte, ad esempio, alle ore 8.30 e 0 secondi. Anche se ci è nota la solerzia degli operatori postali, è difficile che un pacco di tantissime pratiche possa essere lavorato in un unico istante dallo stesso operatore postale. Ma staremo a vedere perché, come si sa, la realtà supera la fantasia.
L’aspetto dell’inoltro tramite posta richiama le incertezze relative all’orario di apertura al pubblico dell’ufficio postale, che non è certo sia uguale in tutti gli uffici d’Italia. Pur avendo cercato da più fonti informazioni a questo riguardo, non siamo riusciti ad avere assicurazioni sul fatto che tutti gli uffici postali in Italia aprano al pubblico alla stessa identica ora, né siamo riusciti ad ottenere informazioni sull’eventuale esistenza di uffici postali che adottano per motivi contingenti o sperimentali un orario di apertura differenziato.
Da questo punto di vista, preferiamo non dare indicazioni perché non vorremmo assumerci responsabilità non nostre e attirarci le maledizioni mandando tutti gli interessati presso alcuni uffici postali piuttosto che presso altri, nel caso si sapesse che uno o più uffici determinati potrebbero aprire un pò prima degli altri.

La domanda
La domanda va redatta in conformità ai modelli che vengono allegati alla circolare stessa e che sostanzialmente ricalcano la modulistica che abbiamo già conosciuto in occasione del decreto flussi dell’anno 2004 e dei precedenti.
La modulistica è così suddivisa: vi è un modulo per i lavoratori domestici, e non ha importanza se si tratta di domestici puri e semplici o bambinaie o badanti veri e propri; un altro modulo invece è per i lavoratori addetti a tutti gli altri settori produttivi, con caselle da sbarrare a seconda se l’assunzione avvenga per lavoro stagionale, a tempo determinato o indeterminato dando luogo, quindi, al rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile.
Al modulo di domanda è indispensabile allegare anche il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero. Naturalmente nella modulistica allegata dal Ministero del Lavoro che potete scaricare anche dal sito del progetto Melting Pot, è contenuto anche lo schema di contratto individuale di lavoro.
Tra le varie dichiarazioni che il datore di lavoro sottoscrive sotto la propria responsabilità c’è anche la dichiarazione per cui il lavoratore richiesto è residente all’estero. Per la verità la formula di questa dichiarazione è, forse non casualmente, più ambigua di quella utilizzata negli anni precedenti: non si chiede precisamente al datore di lavoro di assicuarare sotto la propria responsabilità che il lavoratore interessato all’assunzione non è presente in Italia, ma gli si chiede soltanto di dichiarare che è residente all’estero. Ciò potrebbe forse costituire pur sempre una verità, anche nel caso si trattasse di lavoratori che sono irregolarmente presenti in Italia in questo momento: proprio perché irregolarmente presenti in Italia la loro residenza a tutti gli effetti legali è ancora conservata all’estero e quindi il datore di lavoro che dichiara una simile circostanza sottoscrivendo il modulo non dichiarerebbe comunque il falso.
Il contratto di lavoro deve essere sottoscritto, la circolare non specifica se debba essere anche sottoscritto dal lavoratore, ma nello schema di contratto vi è lo spazio anche per la firma del lavoratore.
Per prudenza, una considerazione di carattere generale: un contratto individuale di lavoro non può essere definito come tale se non c’è la firma di entrambe le parti perché, per definizione, un contratto è un atto in cui si forma la volontà di due o più parti. In altre parole se il contratto fosse firmato solo dal datore di lavoro non potremmo dire che siamo in presenza di un contratto ma di un semplice pezzo di carta. Quindi per scrupolo e per prudenza consigliamo al datore di lavoro di acquisire anche la sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore.
Diversamente da quanto è capitato presso diverse DPL negli anni precedenti, non vengono date indicazioni circa la necessità di dimostrare che la firma del lavoratore straniero residente all’estero è stata apposta mediante spedizione del contratto di lavoro e re-invio del contratto stesso attraverso spedizione postale o via corriere firmato dal lavoratore. Sarà quindi sufficiente che si alleghi alla domanda il modulo di contratto con riportato in originale le firme di entrambe le parti senza ulteriori specificazioni.
Al modulo di domanda unitamente al contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore straniero, vanno allegati copia del documento di identità del lavoratore, nel caso esso sia cittadino straniero è da allegarsi anche copia del suo permesso di soggiorno e per quanto riguarda il lavoratore va allegata copia del suo passaporto.
Non si specifica se la copia del passaporto deve essere allegata completa con tutte le pagine, anche quelle bianche prive di timbri. Verosimilmente, dato che la copia del passaporto è richiesta per identificare le generalità del lavoratore, dovrebbe essere sufficiente la fotocopia della prima pagina in cui sono indicate le generalità, il numero, la data di rilascio, la validità e la fotografia dell’interessato.
Cogliamo l’occasione per fare un’altra considerazione di carattere generale: la domanda dovrebbe essere sempre integrabile, qualora mancassero elementi utili ed indispensabili da parte dell’ufficio, e non sarebbe legittimo da parte dell’ufficio respingere la domanda o dichiararla automaticamente inammissibile solo perché manca di taluni documenti. In questo caso l’ufficio dovrebbe richiedere l’integrazione all’interessato e, solo successivamente, decidere se la domanda sia ammissibile o meno. Naturalmente non c’è interesse a perdere tempo e a far sì che la domanda, per mancanza di qualche documento, venga accantonata e che, solo a grande distanza di tempo, venga presa in considerazione per formalizzare la richiesta di integrazione; quindi, un consiglio che diamo per prudenza è di spedire quanto prima la domanda completa di tutta la documentazione che viene richiesta.
Va allegata anche la marca da bollo. A tal riguardo, l’evasione dell’imposta di bollo è sempre regolarizzabile e quindi non può automaticamente legittimare la dichiarazione di inammissibilità, ma certo questo potrebbe far perdere moltissimo tempo e magari risolvere il problema della autorizzazione solo quando ormai il problema si è risolto da solo in altro modo, perché il lavoratore si è stancato e il datore di lavoro pure.
L’inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, mentre le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Abbiamo già fatto le considerazioni sulla data e sulle modalità di pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale, per il momento non possiamo dire di più perché ci è impossibile fare previsioni, possiamo solo assicurare che daremo tutte le informazioni che dovessero giungerci al riguardo, ma il consiglio pratico è quello di tenersi informati giorno per giorno.
La circolare precisa che più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Viceversa, non è possibile per diversi lavoratori con diversi datori di lavoro l’inoltro cumulativo. Anche se è possibile, pur non essendo precisato dalla circolare, delegare qualcuno per l’inoltro presso l’ufficio postale della raccomandata, non sarà possibile un inoltro cumulativo nello stesso plico.

Delega per l’inoltro
Per quanto riguarda la delega per l’inoltro della raccomandata ci riferiamo alla prassi che viene utilizzata dall’amministrazione postale anche per il ricevimento delle raccomandate: è necessaria una delega scritta dal soggetto che risulterà mittente formale della raccomandata, accompagnata prudenzialmente da fotocopia del suo documento di identità.

Naturalmente, poiché la domanda di assunzione dall’estero riguarda persone che normalmente, salvo chi è in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, non sono regolarmente presenti in Italia, dovrebbe essere difficile immaginare che siano i lavoratori direttamente interessati, se ancora privi di un permesso di soggiorno, a inoltrare da un ufficio postale italiano muniti di delega del datore di lavoro la domanda. Nelle D.P.L per esempio, si rifiuta la consegna della modulistica qualora si presentino lavoratori, che verosimilmente sono i candidati all’assunzione, privi del permesso di soggiorno. Ciò avviene se non altro per salvare le apparenze, perché si tratta di lavoratori che non solo non potrebbero essere assunti con questa procedura, perché sono irregolarmente presenti in Italia, ma che addirittura dovrebbero essere soggetti al provvedimento di espulsione con provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.

Esame delle domande
Nella circolare si precisa che la DPL, cui viene indirizzata la domanda, esaminerà e deciderà le richieste di autorizzazione al lavoro pervenute secondo l’ordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell’orario di spedizione risultanti dal timbro postale che potrà essere quello indicato dalla macchina affrancatrice, oppure quello riempito a mano da parte dell’operatore, nel caso in cui l’ufficio sia sfornito di macchina affrancatrice.
Si porrà naturalmente il problema di domande che giungono contemporanenamente alla stessa DPL e che attingono alle stesse quote, o alle stesse parti riservate, e quindi in questo caso non sarà facile stabilire chi gode prima o dopo dell’assegnazione della quota, sapendo che questo può far differenza tra arrivare quando le quote sono ancora disponibili oppure quando sono già esaurite. Da questo punto di vista, c’è da augurarsi che vengano adottati criteri trasparenti. C’è pure chi sta pensando addirittura, per le domande contemporanee, all’estrazione a sorte.

Introduzione

Modalità e termini di presentazione della domanda

Conversione del permesso di soggiorno

Ripartizione quote per cittadini extracomunitari

Ripartizione quote regionali