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Decreto flussi 2006 – Informazioni sulla procedura e moduli

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[Allegato modello A ] Richiesta di rilascio di nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato di tipo domestico
[Allegato modello B ] Richiesta di rilascio di nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
[Allegato modello C ] Richiesta di rilascio di nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere stagionale

La procedura

1. Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all’estero, a tempo determinato, indeterminato o stagionale, attende la pubblicazione del Decreto Flussi sulla Gazzetta Ufficiale (anche in versione online) e tempestivamente inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico della Prefettura, utilizzando l’apposita modulistica.

La domanda può essere presentata in alternativa:
allo Sportello Unico della provincia di residenza del datore di lavoro, a quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione dell’attività lavorativa. Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro.

2. Lo Sportello Unico provvede a trasmettere la richiesta alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro, le quali effettuano le prescritte verifiche e comunicano allo Sportello Unico il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.

3. In caso di pareri negativi della Questura e/o della Direzione Provinciale del Lavoro, la procedura si arresta e la domanda viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del provvedimento di rigetto all’interessato.

4. In caso di parere positivo della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell’eventuale esistenza del codice fiscale, e trasmette al competente Centro per l’Impiego le richieste di lavoro, sia nominative che numeriche.

5. Quest’ultimo Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento e ne comunica l’esito allo Sportello e al datore di lavoro. Infatti, nell’ipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all’impiego indicato dal datore di lavoro da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica per posta allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l’Impiego, se intende confermare o meno la domanda. In caso di mancata conferma, vale a dire di rinuncia all’assunzione del lavoratore dall’estero, il procedimento si arresta e la domanda viene archiviata.

6. Ove sussista la prescritta certificazione negativa del Centro per l’Impiego o l’espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro – o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l’Impiego – lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che viene predisposto dallo stesso Sportello Unico sulla base della proposta di contratto del datore di lavoro contenuta nella domanda.
Al datore di lavoro viene, quindi, fornito il numero telefonico – da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dopo il rilascio del visto d’ingresso.
Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero.

7. Lo Sportello Unico trasmette il nulla osta e la documentazione prescritta dalla legge (ovvero il modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente nel paese dove risiede il lavoratore straniero.

8. La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, dopo aver acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l’apposito visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All’atto del rilascio del visto, lo straniero viene, avvertito dell’obbligo di presentarsi allo Sportello Unico entro otto giorni dall’ingresso in Italia.

9. Lo straniero o il datore di lavoro – utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito – provvede, quindi, a richiedere l’appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione dovrà essere confermata dallo Sportello, con una comunicazione all’interessato, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).

10. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a sottoscrivere il contratto – il cui originale viene conservato presso lo Sportello Unico – e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Il lavoratore straniero deve, altresì, esibire il titolo idoneo a comprovare l’effettiva disponibilità dell’alloggio e la ricevuta dell’avvenuta richiesta all’Ufficio tecnico comunale del certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (certificato di idoneità alloggiativa). In alternativa, il lavoratore può esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta alla ASL di appartenenza del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio stesso.

11. Lo Sportello Unico informa infine lo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.