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Decreto flussi 2006 bis – La situazione dei lavoratori stranieri già presenti in Italia e di quelli che risiedono all’ estero, in attesa di ottenere il visto per lavoro

Riceviamo e pubblichiamo. Note a cura dell'avv. Di Siena.

E’ stata data comunicazione alla stampa che il 21.7.2006, il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al Decreto flussi 2006 bis che autorizza 350.000 nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari.
Il Ministro Ferrero così aggiunge: “Queste 350.000 persone sono già in Italia e la richiesta dei datori di lavoro prevede la garanzia di un lavoro e di un alloggio“.

Se queste 350.000 persone sono già in Italia, sorge la necessità di correggere il precedente Decreto Flussi 2006 che richiedeva che il lavoratore straniero, a cui era stata concessa l’autorizzazione al lavoro, doveva richiedere il visto di ingresso in Italia alle competenti Autorità diplomatiche-consolari italiane all’ estero.
Nel caso concreto il lavoratore straniero dovrebbe interrompere il suo rapporto di lavoro già in atto in Italia e cercare di tornare in patria senza danni ( es. espulsione perché trovato in stato di “ irregolarità “ ).
Una volta tornato al suo Paese, egli deve chiedere il visto di ingresso in Italia; l’ iter procedurale può durare anche alcuni mesi e ritengo che molti datori di lavoro non vorranno accettare tale “interruzione forzosa“ né è giusto privare dello stipendio/salario i lavoratori stranieri costretti a tale interruzione.
Per non parlare poi delle organizzazioni criminali che si incaricano di far varcare i vari confini previo esborso di somme rilevanti e iugulatorie e senza sottacere che l’ accresciuta enorme richiesta ( in breve tempo ) di visti di ingresso in Italia potrà comportare ritardi, disguidi, collassi delle strutture consolari italiane competenti.

Quindi si pone il problema di non richiedere/esigere che il lavoratore straniero (che si suppone sia già in Italia a lavorare) debba interrompere il suo lavoro e debba tornare al suo Paese per ottenere il visto di ingresso dalle Autorità consolari italiane all’ estero.
La richiesta del visto di ingresso alle Autorità consolari italiane ha come fine quello di accertare che non vi siano cause ostative che ne vietino l’ ingresso in Italia al richiedente. Però tale accertamento può essere eseguito anche senza la presenza in loco del lavoratore straniero. Io ritengo che dette verifiche possano (anche) essere effettuate dietro richiesta dello Sportello Unico, a cui dovrà poi essere trasmesso l’ esito/il risultato.

Nell’ articolo 22/02/2006 del Ministro dell’ Interno “Informazioni sulla successiva procedura” relativo al Decreto Flussi 2006, noi così leggiamo:

Informazioni sulla successiva procedura

1. Tutte le domande saranno inviate dagli uffici postali all’apposito Centro Servizi delle Poste Italiane (CSA) che, effettuata la scansione dei dati con lettore ottico, le trasmetterà al competente Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno, il quale a sua volta provvederà alla trasmissione telematica delle pratiche agli Sportelli Unici. Contestualmente, il CSA di Poste Italiane invierà agli Sportelli le domande cartacee.

2. Le richieste di nulla osta all’assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse per via telematica alle Questure e alla Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli Unici il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.In caso di parere positivo, lo Sportello Unico richiederà all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell’eventuale esistenza di un codice fiscale definitivo, e trasmetterà la richiesta di lavoro al competente Centro per l’Impiego per la verifica della disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.Il Centro per l’impiego comunicherà l’esito della propria verifica allo Sportello e al datore di lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di certificazione negativa) circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.

3. In caso di certificazione negativa del Centro per l’impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, o comunque decorsi 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l’Impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello sulla base della proposta di contratto contenuta nell’istanza.Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico – da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico.

4. Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la richiesta di visto del lavoratore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la Rappresentanza gli rilascerà il visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.All’atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell’obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall’ingresso in Italia .

5. Lo straniero o il datore di lavoro – utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito – provvederà, quindi, a richiedere l’appuntamento presso lo Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. La data di convocazione sarà confermata con una comunicazione all’interessato, nella quale verrà, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).

6. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero dovrà esibire il titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell’alloggio e la ricevuta dell’avvenuta richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore potrà esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio stesso. Contestualmente lo straniero sottoscriverà il contratto – il cui originale verrà conservato presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura, provvederà, quindi, a fissare la convocazione dello straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.

22/02/2006

Per evitare che il lavoratore straniero debba recarsi presso i consolati italiani all’ estero per richiedere il visto di ingresso, io ritengo che ciò possa essere richiesto dallo stesso Sportello Unico in modo tale che vengano ugualmente svolte le verifiche/controlli demandati ai consolati. Se il lavoratore ha diritto al visto di ingresso, ciò sarà comunicato allo Sportello Unico che ne darà notizia al datore di lavoro. Il lavoratore, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione da parte del datore di lavoro, dovrà richiedere l’ appuntamento presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.

In sostanza, la procedura dovrebbe essere così articolata:

Rimangono invariati i commi 2-3, così descritti:

2. Le richieste di nulla osta all’assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse per via telematica alle Questure e alla Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli Unici il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta.
In caso di parere positivo, lo Sportello Unico richiederà all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell’eventuale esistenza di un codice fiscale definitivo, e trasmetterà la richiesta di lavoro al competente Centro per l’Impiego per la verifica della disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
Il Centro per l’impiego comunicherà l’esito della propria verifica allo Sportello e al datore di lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di certificazione negativa) circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.

3. In caso di certificazione negativa del Centro per l’impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, o comunque decorsi 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l’Impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello sulla base della proposta di contratto contenuta nell’istanza.
Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico – da comunicare al lavoratore – al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico.

Vi è la modifica dei commi 4 – 5, così descritti:

4. Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero perché verifichi la sussistenza dei presupposti di legge per l’ ingresso in Italia del lavoratore straniero.
La rappresentanza comunicherà allo Sportello Unico l’ esito di tali verifiche.
Se nulla osta all’ ingresso del lavoratore in Italia, lo Sportello Unico ne darà comunicazione al datore di lavoro.

5. Entro otto giorni lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore straniero – utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito – provvederà, quindi, a richiedere l’ appuntamento presso lo Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno La data di convocazione sarà confermata con una comunicazione all’interessato, nella quale verrà, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).

6. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero dovrà esibire il titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell’alloggio e la ricevuta dell’avvenuta richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore potrà esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio stesso.
Contestualmente lo straniero sottoscriverà il contratto – il cui originale verrà conservato presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura, provvederà, quindi, a fissare la convocazione dello straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.””

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La situazione dei lavoratori stranieri che risiedono all’ estero e sono in attesa di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro

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Sicuramente non tutte le 350.000 quote si riferiscono a persone che sono già in Italia. Ci sono certamente lavoratori stranieri che attendono in patria il Nulla Osta per ottenere il visto di ingresso in Italia.
In siffatto caso, la modifica del Decreto flussi 2006 bis ( che io ho operato tenuto conto unicamente dei lavoratori stranieri che già lavorano in Italia ) potrebbe essere così articolata:

Viene aggiunto il comma 4 a) così distinto:

Se richiesto dal datore di lavoro, lo Sportello Unico trasmetterà per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la richiesta di visto del lavoratore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la Rappresentanza gli rilascerà il visto di ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico.
All’atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell’obbligo di presentarsi allo Sportello entro trenta/cinquanta giorni dal rilascio del visto di ingresso.”

Viene modificato il comma 5 come segue:

Entro otto giorni lavorativi dal ricevimento , da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello Sportello Unico che nulla osta all’ ingresso del lavoratore in Italia, ovvero entro trenta/cinquanta giorni da quando ha ottenuto il visto di ingresso in Italia a sensi del comma 4 a), lo straniero o il datore di lavoro – utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito – provvederà, quindi, a richiedere l’appuntamento presso lo Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. La data di convocazione sarà confermata con una comunicazione all’interessato, nella quale verrà, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 14,62 euro).

resta invariato il comma 6.

Come si vede ho cercato di contemperare le esigenze dei lavoratori stranieri già presenti in Italia con quelle dei lavoratori che ancora risiedono all’ estero.
Per non complicare le cose è necessario, in sostanza, che non si faccia riferimento a timbri di ingresso in Italia apposti sui relativi passaporti.

Tale mia conclusione è suffragata dal convincimento che le 520.000 quote assegnate si riferiscono a lavoratori veri e propri, che sono stati richiesti a tal scopo da imprenditori e famiglie e che sono già identificati in quanto nella richiesta di autorizzazione al lavoro sono state accluse le fotocopia del passaporto con i dati identificativi nonché è stato indicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicare e l’ ubicazione/indicazione dell’ alloggio.