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Decreto flussi 2008 – Lavoro stagionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008

Art. 1

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno
2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non
comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unita, da ripartire tra le regioni e
le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-
Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri
Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania
Marocco, Moldavia ed Egitto;

e) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinalo stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

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