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Decreto flussi 2013 – Domande dal 20 dicembre 2013

Ammessi 17.850 lavoratori stranieri. Ma in gran parte si tratta di quote di conversione. A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il 13 dicembre è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013”. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In base al nuovo decreto -così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro del 16 dicembre- sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:
 

  • 3.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • 200 lavoratori stranieri partecipanti all’esposizione Universale di Milano del 2015;
     
  • 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
     
    100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
     
    Inoltre,12.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

 
4.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;


6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;


1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio,  tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;


1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;


250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
 

Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.

Modalità di presentazione delle istanze

Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito nullaostalavoro.interno.it.

A partire dalle ore 8,00 del 17 dicembre 2013 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da inviare a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Di tale pubblicazione verrà data notizia sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le domande potranno essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è previsto un servizio di assistenza agli utenti attraverso un help desk raggiungibile tramite un modulo di richiesta disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati, i quali possono fornire assistenza per la compilazione e l’invio delle istanze,rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Nell’area del singolo utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.

All’indirizzo domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
 

  • Modelli da utilizzare per l’invio della domanda

  •  Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato
  • Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato
  • Modello Z conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo
  • Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
  • Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
  • Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro
  • Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
  • Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
     
    Relativamente all’ingresso dei lavoratori per partecipare all’Esposizione Universale di Milano del 2015, il Ministero dell’Interno sta predisponendo i relativi modelli di domanda che verranno resi disponibili nei primi giorni di marzo 2014. Le procedure operative verranno diramate contestualmente con apposita circolare.

Chiarimenti sulle conversioni

Nella circolare si ricorda che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno  sottoscritta  dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.
 
Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. 
 
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, la circolare ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine. A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza d
ei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).