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Decreto flussi – Chiarimenti circa la presentazione delle domande in Friuli Venezia Giulia

Al fine di dare la massima e tempestiva diffusione alle modifiche introdotte al “Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori extracomunitari”, pubblicato su BUR n. 2 del 12 gennaio scorso, nonché per necessaria uniformità con quanto
previsto per il resto del territorio nazionale dalla circolare n. 1/2005 del Ministero del Lavoro, si invia l’allegato comunicato, con l’invito di darne la massima diffusione.
Distinti saluti
Il Vice Direttore Generale
f.to dott.ssa Loredana Catalfamo


Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Comunicato
Flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per l’anno 2005. Chiarimenti circa la presentazione delle domande nella regione Friuli Venezia Giulia

A seguito della emissione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1/2005 del 25 gennaio, che detta disposizioni applicative del DPCM del 17 dicembre scorso relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari per l’anno 2005, si comunica che, per necessaria uniformità con quanto previsto per il resto del territorio nazionale circa il termine iniziale di presentazione delle domande, anche nella regione Friuli Venezia Giulia le domande di autorizzazione al lavoro per cittadini extracomunitari dovranno essere inoltrate dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del DPCM relativo alla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno 2005. Di conseguenza non potranno essere accolte le domande presentate nel giorno stesso della presentazione.
Sempre per motivi di necessaria uniformità, saranno accolte, anche nella regione Friuli Venezia Giulia, le domande la cui spedizione sia effettuata da un Ufficio Postale anche non dotato di affrancatrice idonea ad attestare anche l’orario di invio, a condizione che l’utente interessato richieda che l’indicazione dell’orario – da esprimere necessariamente in ore e minuti – sia posta a mano sulla busta e purché l’indicazione sia chiaramente riconoscibile come proveniente dai dipendenti dell’Ufficio Postale. Ai sensi della circolare ministeriale, le Poste Italiane hanno assicurato che, qualora richiesto dall’interessato e alla sua presenza, i propri dipendenti effettueranno l’annotazione manuale.
Allo scopo di assicurare la necessaria uniformità con quanto previsto al livello nazionale a favore delle associazioni dei datori di lavoro che presentano domande di autorizzazione al lavoro stagionale per conto dei loro associati, in deroga al principio generale secondo cui ciascuna busta raccomandata deve contenere una sola domanda ed esclusivamente nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, le associazioni di categoria per conto dei propri associati potranno inviare cumulativamente con la stessa raccomandata più domande provenienti da datori di lavoro diversi.

Restano ferme le altre disposizioni previste dal “Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari” approvato con DPReg. 02/Pres. del 4 gennaio scorso, ivi compresa quella secondo cui il numero di lavoratori indicati in ciascuna domanda non potrà essere superiore a cinque nel caso di lavoro non stagionale e a dieci nel caso di lavoro stagionale

Trieste, 27 gennaio 2005