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Decreto flussi – Commento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 11 febbraio 2005

Gestione quote flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2005

La circolare n.6 del Ministero del Lavoro dell’11 febbraio avrebbe dovuto chiarire alcuni problemi relativi alla spedizione delle domande sul decreto flussi. Innanzitutto all’orario di spedizione, attestato dal timbro postale, nel caso in cui riportino un orario antecedente al normale orario di apertura fissato per le 8.30. Nel caso dell’eventualità di un orario di spedizione antecedente alle 8.30, il Ministero del Lavoro stabilisce che bisogna prospettare i casi riscontrati al gestore del servizio postale per ottenere la conferma o meno della compatibilità dell’orario di spedizione con quello di apertura al pubblico; ipotizzando il Ministero del Lavoro che gli eventuali lievi spostamenti di “anticipo di spedizione” rispetto al normale orario di apertura dipendono dall’inesatta taratura della macchina affrancatrice.

Il Ministero del Lavoro demanda ad ogni singola Direzione Provinciale del Lavoro la decisione sull’ammissibilità o meno della domanda, sulla base dei chiarimenti che dovrebbero essere forniti dal gestore dell’ufficio postale.
Si tratta di un’indicazione piuttosto ambigua perché non si prende in considerazione il fatto ormai risaputo che alcuni uffici postali, abitualmente, abbiano un orario di apertura anteriore alle 8.30. Proprio questi uffici postali sono stati presi letteralmente d’assalto da parte di persone interessate alla domanda di utilizzo delle quote. Persone che magari sono partite da molto lontano per piazzarsi notte tempo davanti. Ci è giunta notizia di un paesino in Friuli dove si è registrata una presenza massiccia di cittadini cinesi che avevano tra di loro sparso la voce della possibilità di far partire le domande alle 8, anziché alle 8.30, e quindi di guadagnare posto nella graduatoria dell’utilizzo delle quote. A questo riguardo l’indicazione fornita dal Ministero del Lavoro non risolve particolarmente nulla; il problema vero non è tanto quello se le macchina affrancatrici fossero tarate correttamente e quindi gli eventuali spostamenti degli orari debbano dipendere da difetti di taratura, quanto piuttosto che alcuni uffici postali hanno aperto prima e quindi hanno permesso – a chi ha utilizzato quegli uffici – di far arrivare le domande con un orario di spedizione nettamente anteriore a quello della maggioranza degli utilizzatori del decreto flussi.
La richiesta, partita da più parti, è quella di stabilire che comunque, anche le domande partite alle ore 8 del mattino o comunque prima delle 8.30, vengano tutte riposizionate come se fossero partite alle 8.30 per metterle sullo stesso piano di chi invece si è presentato presso la maggioranza degli uffici postali che come noto aprono al pubblico alle ore 8.30.
Su questo punto il Ministero del Lavoro non solo non ha deciso nulla, ma ha rimesso alle singole DPL la decisione che quindi solo casualmente potrà rispettare dei criteri di omogeneità.
Quindi il problema non solo non è risolto, ma in qualche modo è enfatizzato. Sembra che, ancora una volta, i furbi abbiano più possibilità delle persone che seguono le indicazioni ordinarie.

La formazione della “graduatoria”
Per quanto riguarda il problema della formazione della graduatoria c’è stato un problema che riguarda tutte le domande. In buona sostanza, avevamo detto che nel caso di domande che risultino spedite contemporaneamente (quindi alla stessa ora e minuto) non c’era una regola per stabilire quale deve essere considerata prima e quale dopo nell’organizzazione della graduatoria, sapendo che questo potrebbe fare la differenza, in cui non si mette in conto che ci sia una grande quantità di domande che risulteranno inviate contemporaneamente presso ciascuna DPL, non si sapeva in base a quale criterio sarebbe dovuta essere formata la graduatoria e quindi quale criterio si sarebbe stabilito.
Il Ministero del Lavoro precisa che nel caso di domande collegate ex equo, ovvero risultanti spedite nello stesso momento, naturalmente si farà riferimento alla disponibilità di quote; quindi il problema di stabilire chi arriva prima e chi dopo verrà affrontato solo per quella fascia di domande che si presentano borderline: tutte collocate in un momento in cui le quote sono esaurite.

Esempio pratico – Se ci sono domande partite tutte alle 8.30 e tutte quelle partite in quell’orario sono accoglibili nell’ambito delle quote a disposizione, verranno soddisfatte tutte. Se invece alle 8.31 dovesse risultare che non tutte le domande partite a quest’ora trovano posto nelle quote disponibili, ecco che in questo caso, secondo la circolare del Ministero del Lavoro, si dovrà provvedere all’estrazione a sorte. Estrazione che dovrebbe consentire una sorta di distribuzione equa, secondo i criteri della sorte e non secondo criteri più discutibili come quello dell’ordine alfabetico di cui avevamo dato notizia che era stato proposto in alcune sedi.
Per quanto riguarda l’estrazione a sorte il Ministero del Lavoro si preoccupa di precisare che la Direzione Provinciale del lavoro sarà tenuta ad avvisare tutti i presentatori delle domande (quanto meno di quelle che dovranno essere smaltite attraverso l’estrazione a sorte) tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno dieci giorni prima della effettuazione dell’estrazione a sorte.
Dopo l’estrazione a sorte a cui potranno assistere i diretti interessati si darà testimonianza con apposito verbale da allegare agli atti di ciò che è accaduto. Quanto meno per questo aspetto c’è stato un chiarimento, anche se non è detto che tutti siano così soddisfatti di vedere la loro domanda rimessa semplicemente all’estrazione.

La firma nel contratto
La circolare ribadisce che alla domanda di autorizzazione al lavoro doveva essere allegato il contratto di lavoro già sottoscritto dallo straniero. Non si comprende però (e il Ministero del Lavoro non si sbilancia) se nel caso in cui, a causa di informazioni non precise, gli interessati avessero inviato la documentazione senza il contratto già firmato anche dal lavoratore (ma solo dal datore) si debba considerare la domanda inammissibile o se invece, come sembra, si debba semplicemente provvedere alla richiesta di integrazione della domanda, allegando successivamente il contratto firmato dal lavoratore.
Anche in questo caso il Ministero del Lavoro – istituzione preposta che dovrebbe prendere le decisioni e dare istruzioni precise – non si sbilancia e lascia aperta la possibilità che le singole DPL, in mancanza di precise istruzioni, provvedano ciascuna diversamente l’una dall’altra. Quindi talune potranno considerare, a torto o ragione, inammissibile la domanda non corredata dal contratto già firmato dal lavoratore mentre altre richiederanno al datore del lavoro l’integrazione con contratto firmato dal lavoratore.
Come si può notare le istruzioni che avrebbero dovuto chiarire tutto, hanno solamente chiarito qualcosa ed hanno lasciato ampi spazi di ambiguità.