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Decreto flussi – Cosa succede se il lavoratore immigrato al momento della domanda è in Italia con visto turistico?

Il regolamento di attuazione della legge Bossi Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005), non ha aggiunto nessuna possibilità ulteriore da questo punto di vista, ed ha invece ristretto la possibilità di conversione del permesso di soggiorno. Vigente il vecchio regolamento di attuazione (dpr 394/99), il permesso di soggiorno per motivi di turismo non poteva essere convertito direttamente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma solo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; anche questa possibilità è comunque abbastanza ristretta.
Quindi la persona interessata dovrà, purtroppo, tornare nel proprio paese uscendo dall’Italia prima che scada il permesso di soggiorno per turismo perché, altrimenti, rischierebbe una espulsione nel momento in cui esce dal territorio Schengen. Una volta nel proprio paese, l’interessato dovrà presentare il nullaosta di autorizzazione all’ assunzione per lavoro subordinato al competente consolato italiano e, quindi, dovrà attendere tutto il tempo necessario per il rilascio del visto di ingresso per poi rientrare in Italia con il permesso di ingresso per lavoro subordinato e chiedere il relativo permesso di soggiorno. Tutto ciò comporta dei tempi morti e dei costi, ma sembra che alla politica del governo dei flussi migratori questo non interessi.