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Decreto flussi – Per la conversione del pds la modulistica è diversa?

Il contratto a progetto è un tipo di lavoro che viene definito di tipo autonomo dalla normativa vigente (L. n. 30 del 14 febbraio 2003, c.d.Legge Biagi – GU n. 47 del 26 febbraio 2003 e D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 – GU 9 ottobre 2003, n. 235) e non un lavoro subordinato. In linea teorica il decreto flussi prevederà anche delle quote di ingresso per lavoro autonomo, ma non si sa quante saranno e potrebbero anche non esserci.
Giova peraltro precisare che, se anche vi fossero delle quote per lavoro autonomo, è prevedibile in base all’esperienza degli anni precedenti che siano in misura molto ridotta rispetto a quelle fissate per lavoro subordinato. L’anno scorso, per esempio, si trattava di 2.500 ingressi per lavoro autonomo a fronte di 50.000 ingressi per lavoro subordinato e 25.000 per lavoro stagionale: la proporzione è di per sé eloquente. Ne discende che presentare una domanda di ingresso per lavoro autonomo ha già in partenza minori possibilità, proprio perché le quote sono più ridotte.
Inoltre, con il decreto flussi dello scorso anno, la possibilità di ingresso per lavoro autonomo non era riconosciuta a tutte le tipologie di lavoro autonomo, ma soltanto a talune e, per di più, solo a quelle persone che intendevano beneficiare della conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo limitatamente a determinate attività. Di conseguenza, sia in ragione delle minori quote disponibili (anche se a riguardo non c’è nessuna informazione ufficiale), sia in ragione della maggiore difficoltà di rientrare nelle quote di lavoro autonomo in base all’attività che si intende svolgere, consiglieremmo all’interessata di reperire piuttosto una possibilità di lavoro subordinato (molto probabilmente, lo stesso tipo di lavoro offerto alla persona che ci ha inviato il quesito potrebbe essere svolto anche sotto forma di lavoro subordinato, anziché a titolo di collaborazione a progetto; ciò comporta però maggiori oneri contributivi e minore “flessibilità” o precarietà del rapporto di lavoro, il che induce molti imprenditori a preferire il contratto di tipo autonomo anche a costo di stipulare un contratto simulato, perché magari la prestazione lavorativa è comunque utilizzata nelle condizioni tipiche del lavoro subordinato e quindi in frode alla legge). Una volta autorizzato il soggiorno per lavoro subordinato, è nella piena facoltà dell’interessata di svolgere una nuova attività di tipo autonomo di qualsiasi genere, abbandonando quindi l’attività di lavoro subordinato o svolgendo persino entrambe (ammesso che ne abbia il tempo e le energie !).
Come è noto, il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato può svolgere anche un’attività di lavoro autonomo, e il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, permette di svolgere anche un’attività di lavoro subordinato (si vedano gli artt. 6 e 22 del Testo Unico sull’Immigrazione – D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Questa persona potrà utilizzare le quote attraverso l’apposita modulistica, in allegato. Scarica

Chi può beneficiare della conversione non ha bisogno di ritornare nel proprio paese per avere il visto d’ingresso per lavoro. Può utilizzare la stessa autorizzazione che viene rilasciata a chi, invece, deve ritornare nel proprio paese o dovrebbe essere già nel proprio paese, presentandosi direttamente in questura.

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