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Decreto flussi per neocomunitari. Alcune riflessioni

Non particolarmente ansiosa è stata l’attesa del decreto flussi per i cittadini neocomunitari, dal momento che le quote stanziate per l’anno 2005 sono state utilizzate solo in minima parte.
Di conseguenza si comprende che anche per quest’anno non ci sarà la gara a chi arriva prima per l’utilizzo di tali quote dal momento che, a fronte di una disponibilità molto più ampia rispetto all’anno precedente – 170 000 ingressi complessivi che potranno essere utilizzati per qualsiasi tipologia di lavoro subordinato -, si può facilmente prevedere che non vi saranno problemi di sorta.
D’altra parte, è da considerare che la procedura è semplice perché non presuppone la richiesta di un visto di ingresso presso il Consolato italiano del paese di provenienza, bensì consente direttamente l’ingresso in Italia senza autorizzazione. Questo perché i cittadini neocomunitari hanno la facoltà di spostarsi e varcare le frontiere senza essere muniti di visto, con la possibilità di prendere accordi direttamente in Italia con il datore di lavoro che provvede a richiedere – mediante raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno – la specifica autorizzazione.
Addirittura le stesse sanzioni per le eventuali attività irregolarmente svolte da lavoratori neocomunitari, di fatto sono inesistenti. Non esiste la possibilità di espellere un cittadino neocomunitario che, per esempio, fosse scoperto a svolgere un’attività lavorativa senza che sia stata ottenuta la specifica autorizzazione prevista dal decreto. Il cittadino neocomunitario beneficia infatti del trattamento previsto per i cittadini appartenenti ai paesi “vecchi” membri dell’UE e, quindi, può essere espulso limitatamente ai casi in cui egli possa essere considerato pericoloso per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2006, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori dei nuovi stati membri dell’UE, è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 e dal 3 marzo è stato possibile l’inoltro delle domande. Vi sono quote sufficientemente ampie per poter ottenere l’autorizzazione in qualsiasi momento nell’arco dell’anno.
Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la quantità di quote che può essere utilizzata dai cittadini provenienti da uno dei paesi entrati nell’UE il 1° maggio 2004, nel senso che le quote potranno essere utilizzate senza limiti da uno qualsiasi di questi paesi, senza che poi le stesse vengano ripartite all’interno delle varie nazionalità.
I paesi interessati da questo decreto sono Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. Cipro e Malta, che pure sono due paesi neocomunitari, sono stati invece dispensati fin da subito dall’applicazione del regime transitorio cosiddetto di moratoria della durata di due anni eventualmente prorogabili per altri tre anni fino ad un massimo di sette anni.

La Romania – contrariamente a quanti molti credono – non è ancora un paese considerato neocomunitario e dovrebbe diventarlo a partire dall’aprile 2007, ma anche per questo paese potranno essere stabiliti limiti analoghi a quelli previsti per i paesi sopra citati, in merito alle autorizzazioni al lavoro.
Per tutti i paesi neocomunitari invece non sono previste limitazioni per quanto riguarda la libertà di circolazione per motivi di studio o lavoro autonomo, per cui non è previsto alcun regime di autorizzazione preventiva.