Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Il Presidente della Repubblica italiana

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di fronteggiare
l’eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo
l’incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure
straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e
non autosufficienti, nonche’ per garantire l’accollo da parte dello
Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso
variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo
economico e alla competitivita’ del Paese, anche mediante
l’introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado
di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema
economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi
eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico
nazionale per apprendimento ed occupazione nonche’ per interventi
infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole,
provvedendo alla introduzione altresi’ di disposizioni straordinarie
e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse
con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con
la necessita’ di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi
compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in
Italia di ricercatori residenti all’estero;
Rilevata, altresi’, l’esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi
fissati dal programma di stabilita’ e crescita approvato in sede
europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli
adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza

1. E’ attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i)
limitatamente agli assegni periodici indicati nell’articolo 10,
comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo
con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche’ i figli e gli altri familiari
di cui all’articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all’articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta’ prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap per i quali ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne’ ai fini
fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e’ erogato dai
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche’ la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2,
lettera b), con indicazione del relativo periodo d’imposta.

6. La richiesta e’ presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando
l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. La richiesta puo’ essere effettuata
anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.

9. L’importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e’ recuperato dai
sostituti d’imposta attraverso la compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a
partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve
essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del
limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L’utilizzo del sistema del versamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da
parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e’ limitato ai soli importi da
compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai
vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n.
720 recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile
e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell’importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non e’ erogato dai
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al comma 6, puo’ essere presentata telematicamente all’Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalita’ prescelte per
l’erogazione dell’importo.

12. Il beneficio di cui al comma 1 puo’ essere richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e’ erogato dai
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano
l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il
31 marzo 2009, con le modalita’ di cui al comma 6.

14. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell’importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita’ di cui al comma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo’ essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all’Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita’ prescelte per l’erogazione
dell’importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2008.

18. L’Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita’ previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000.

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del
comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente
compensati.

21. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

22. Per l’erogazione del beneficio previsto dalle presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle Finanze e’ istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una
dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli Enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia
e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.