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Decreto legislativo del 30 dicembre 1999, n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

1. L’articolo 116 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e’ così modificato:

a) il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
“13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a
lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza
dei requisiti previsti dal presente codice.”;

b) il comma 18 e’ sostituito dal seguente:
“18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e’
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 124 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 è sostituito dai seguenti:
“4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente e’ punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici
milioni. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all’articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

3. Nel comma 7 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
“Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del
ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.”.

4. Nel comma 6 dell’articolo 136 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 dopo le parole “si applicano le sanzioni” sono
inserite le seguenti:
“amministrative, comprese quelle accessorie,”.

5. Nel comma 4 dell’articolo 213 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 le parole “con l’arresto da uno a otto mesi e
con l’ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila” sono
sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.”.

6. Il comma 6 dell’articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e’ sostituito dal seguente:
“6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione e’ ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo
cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente
gli sia stata ritirata, e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si
applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo
amministrativo e’ di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione
accessoria e’ applicata a seguito del ritiro della targa.”.

7. Il comma 6 dell’articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e’ sostituito dal seguente:
“6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e’ punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo.”.

8. Il comma 6 dell’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e’ sostituito dal seguente:
“6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita’
della patente, circola abusivamente e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del
fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del
veicolo.”.