Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto sicurezza, assist alle mafie e caos totale

Soppressione dei diritti fondamentali, articoli in contrasto con la Costituzione, più persone irregolari, aumento della microcriminalità e del lavoro nero

Il Decreto sicurezza prevede un’apposita sezione riservata a Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione.

Nello specifico:

decreto legislativo 25 Luglio 1998 n.286, modifica all’art. 4 bis, comma 2: “La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”. Viene sostituito da “per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25“.

Il suddetto articolo del d. lgs. 25/08 si concentra sulla “Decisione“: “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″. 1

d. lgs. 286/1998, art. 5, comma 6 (richiamato dal d.lgs 25/08, a sua volta ripreso dal Decreto Sicurezza): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altre sì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

In pochissime righe c’è il cuore del Decreto Salvini: viene abrogata la “protezione umanitaria“, peculiarità ed orgoglio della normativa italiana. Tale status aveva dalla sua la protezione della normativa nazionale, specialmente del DPR 394/99 art.11 c.1 lett.Cper motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del Testo Unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale“.

Di fatto, viene ignorato il Testo Unico sull’Immigrazione e vengono cancellate quelle garanzie che la protezione umanitaria riusciva a dare ad innumerevoli persone.

Questo comporterà un aumento dei “diniegati” senza diritti ritenuti dallo Stato Italiano “clandestini” ed “irregolari” e che, di fatto, saranno preda di organizzazioni criminali.
Essere senza diritti equivale a non avere nulla, finire per la strada, essere costretto a vivere una vita sacrificata e da sfruttato, dover dormire in sistemazioni di fortuna quali stazioni e ponti: una situazione che nel breve tempo è destinata a diventare incontrollata ed incontrollabile.

C’è, purtroppo, da aspettarsi un aumento della microcriminalità.

Cambiamenti al decreto legislativo 25 Luglio 1998 n.286:

l’art.5, comma 2-ter, dove viene sottolineato che “non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari“. Viene eliminata la motivazione umanitaria anche qui, viene aggiunta la meno estesa e più fragile “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno“.

art. 5 comma 6 che viene di fatto mutilato: rimane la prima parte “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti“. Viene completamente eliminata la seconda parte: “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e’ rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.”

Si fa, nuovamente, leva sugli accordi internazionali riguardanti i fenomeni migratori.
Il recente passato ha insegnato come questo strumento non solo è fallimentare, ma controproducente: stipulare degli accordi per rimandare nel paese di origine dei migranti è quanto di più inconcludente e lesivo dei diritti ci possa essere.

Chiara testimonianza è l'”Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto in Materia di Riammissione“, che di fatto ha visto il rimpatrio di 1.199 egiziani solo nel 2008. La conseguenza è stata drammatica: oggi non partono più gli adulti, ma i minorenni, che riescono così a sfuggire alle logiche degli accordi e delle leggi 2.

Viene cancellata totalmente la possibilità per chi, avendo ricevuto unl diniego, ha comunque i requisiti di ottenere protezione per gravi motivi di carattere umanitario: principio peraltro rinforzato e rimarcato dal d. lgs. 25/2008.

Se prima infatti per il richiedente vigeva la possibilità della tutela della protezione umanitaria, adesso invece rimarrà completamente scoperto.

Nel caso in cui la Commissione territoriale respinga la domanda, questa dovrà trasmettere gli atti al Prefetto se sussistono validi motivi per il rilascio di una temporanea protezione.

I gravissimi rischi di persecuzione sono: motivi di “razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali” (D.Lgs. 286/1998 art.19. comma 1) oppure di tortura (D.Lgs. 286/1998 art.19. comma 1.1.).

Il permesso sarà temporaneo con validità solo di 1 anno ed avrà la scritta “casi speciali“, modificando l’art.18 comma 4 D.Lgs. 286/1998.

art 18-bis d. lgs. 286/1998, aggiunto il comma 1.2., sottolineando come “alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi“.

I “casi speciali” sono esclusi dal Servizio Sanitario Nazionale poichè possono accedervi solo i titolari di protezione internazionale. Di fatto, la maggioranza dei migranti non potrà usufruire di cure mediche: il rischio per l’intera collettività è altissimo, viene messa a repentaglio la salute pubblica. Si assiste ad un imbarbarimento inteso, sfogliando il vocabolario, come “caduta a un livello inferiore di civiltà“,

Un altro punto assai contraddittorio del decreto, decadendo il rinnovo per motivi umanitari, è l’obbligatorietà della trasformazione in “permesso di soggiorno per motivi di lavoro“, che diventa un’arma potentissima in mano ai datori di lavoro. Queste le conseguenze:

1. Il migrante è facilmente ricattabile. L’ansia e l’obiettivo di convertire il permesso di soggiorno porteranno il migrante ad accettare qualunque condizione lavorativa: turni sfiancanti, mansioni non pattuite da eseguire, impossibilità di ribellarsi. E’ chiaro che il rischio di un licenziamento e del conseguente fallimento della trasformazione del permesso di soggiorno portano il soggetto a dover accettare l’inaccettabile. Ma questa è comunque una situazione rosea rispetto ai lavoratori in nero che sperano nella regolarizzazione.

2. Lavoro nero come arma di ricatto: il sommerso è un’economia quanto solida quanto ramificata nel territorio italiano. Il migrante può essere facilmente taglieggiato e costretto ad accettare le più disparate situazioni con la speranza di firmare in futuro un contratto regolare. Senza “i motivi di lavoro” il permesso non viene rinnovato ed il rischio di espulsione è concreto. Lo scenario che si apre è buio: migranti sfruttati fino allo sfinimento con una promessa di un contratto regolare. Cittadini extracomunitari “in mano” alla malavita organizzata che, di fatto, può spolpare migliaia di persone a costo zero senza rischio di denunce né di proteste.

3. I migranti ricattabili, costretti a lavorare in nero per avere la speranza di un contratto di lavoro regolare per non essere espulsi, sono chiaramente una perdita in termini sociali ed economici per lo Stato Italiano. Appare altresì lampante come emerga invece un unico vincitore da questa situazione: la mafia. Questa potrà lucrare per milioni di euro su persone costrette a piegare la testa per una normativa che è prossima a diventare nemica dei più deboli ed amica della malavita organizzata.

4. L’Italia ha due economie: una limpida, l’altra in nero. Viaggiano in maniera parallela. Il sommerso in Italia è una piaga che si espande sempre di più: 3,3 milioni di lavoratori in nero che producono più di 77 miliardi di euro l’anno. E’ quantomai chiaro che una porzione di migranti entrare in questa fascia, incrementando un sistema illegale che frena la crescita del Paese.

art 19 comma 2 d. lgs. 286/1998 inserimento lettera “d-bis“, “degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

Non è dato sapere, al momento, i parametri con cui si decide se la condizione di salute è di “eccezionale gravità“: ciò potrebbe comportare un margine assai risicato per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di salute.

Il tutto potrebbe comportare: grande confusione ed il rischio che malattie ormai “superate“, poiché non curate, possano ripresentarsi con maggiore vigore. Il grado di vulnerabilità dei migranti e della popolazione stessa, per quanto concerne la salute, aumenta.

art 20 d. lgs. 286/1998, aggiunta dell’art.20 bis: nel caso in cui straniero versi “in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità“. Ma la durata è irrisoria: 6 mesi. Una sorta di elemosina.

art. 27-quater, c. 3, l. a) – d. lgs. 286/1998 – art. 34, c. 1, l. b) d. lgs. 286/1998 – art. 39, c. 5, d. lgs. 286/1998 – art. 39, c. 5-quinquies,l. a), d. lgs. 286/1998: in tutti questi punti sparisce il termine protezione umanitaria, che di fatto non è più contemplata definitivamente nella normativa italiana, venendo meno quel cardine ovviamente perfettibile (è evidente che era una necessità del sistema delle migrazioni in Italia) che aveva reso il nostro sistema esempio per la normativa comunitaria.

art 42 d. lgs. 286/1998, aggiunta del 42 bis: nel caso di azioni di particolare valore civile, il Questore può rilasciare un permesso di soggiorno di due anni convertibile in permesso di lavoro.

– Cambiamento all’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 Luglio 1998 n.286: modifica al quinto e sesto periodo dove “la parola novanta è sostituita dalla seguente: centottanta

Gli stranieri presenti presso i CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) possono essere trattenuti anche fino a 180 giorni (precedentemente erano 90 giorni).

Se il Decreto Minniti-Orlando era stato assai duro, quello odierno lo è ancora di più.
La precedenza legge aveva indurito il concetto di rimpatrio con il passaggio da CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) a CPR, trattenendo i migranti per un periodo massimo di 90 giorni in luoghi situati in zone periferiche e lontane dalla popolazione.

Il Decreto legge 17 Febbraio 2017 n.13 (convertito con emendamenti dalla Legge n. 46 del 13 aprile 2017) disponeva, infatti, al Capo III art.19 che “la dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani“.

Quello odierno non solo rinsalda il concetto, ma lo rende perfino più pesante, allungando di fatto il trattenimento (90 giorni) in detenzione (180 giorni): oltre ad essere un trattamento poco consono ad una democrazia, il tema molto contraddittorio dei rimpatri è sempre stato un cavallo di battaglia di moltissimi governi.

Ma il risultato sembrerebbe, anche in questo caso, controproducente: la forma punitiva che sfocia in detenzione non ha alcun fine, se non quello di aumentare i costi di gestione dello Stato e quindi della popolazione.

– Modifica del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Aggiunta all’art.6 del comma 3bis: “il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza“.

Il citato articolo 10 specifica che “lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altre sì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito“.

In parole povere, l’articolo 3 del Decreto Sicurezza afferma che il migrante può essere bloccato negli hotspot (ossia le citate “strutture” di cui l’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″) fino a 30 giorni per verificarne cittadinanza ed identità.

– Ove non sia stato possibile determinarne e verificarne l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.
Nel momento in cui non viene verificata l’identità, il migrante viene trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino (centri di cui parla art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per un massimo di 180 giorni.

– Modifica dell’art.13, comma 5 bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, riguardante norme sul provvedimento di allontanamento del migrante dal territorio nazionale (sospesa fino alla decisione sulla convalida dell’espulsione). Nel Decreto viene aggiunto che il giudice di pace “può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.

Vuol dire, in sintesi, la possibilità di essere trattenuti negli uffici di frontiera. Nel momento in cui i CPR sono pieni, si viene bloccati nelle frontiere: sostanzialmente, si opera una totale criminalizzazione del concetto di “immigrazione“. Una sorta di detenzione preventiva per persone che non hanno commesso alcun reato se non quello di scappare da situazioni insostenibili nel proprio paese di origine.

Chi scappa dalla propria nazione è catturato da una normativa che appare in contrasto con la Costituzione stessa: che sia in un CPR, che sia in “centro” di frontiera, si viene comunque trattenuti.

La condizione giuridica dello straniero non appare uguale a quella dell’italiano: il solco del Decreto Minniti-Orlando, dove di fatto si divideva il diritto in seria A (italiani) e serie B (stranieri), viene rinsaldato.

Precedentemente è stata annullata la possibilità del secondo grado di giudizio per il migrante facente ricorso al diniego, in chiaro contrasto con cinque normative fondamentali:
1. “Diritto ad un ricorso effettivo”, direttiva 2013/32/UE, CAPO V, art.46
2. articolo 593, Codice di procedura penale, comma 3
3. art. 339 Codice di procedura civile
4. direttiva 2013/32/UE
5. articolo 10 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

Il Decreto Sicurezza non solo acuisce questa soppressione dei diritti dello straniero, cardine della Costituzione (art.10), ma anzi aggiunge altri motivi di diseguaglianza e crea definitivamente il reato di immigrazione.

Disposizioni in materia di rimpatri: il fondo è incrementato di 500.000 € nel 2018, 1.500.000 € nel 2019 ed altri 1.500.000 nel 2020. Totale: 3.500.000 € in tre anni.

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: modifiche agli art. 12 (“Diniego dello status di rifugiato”) e dell’art. 16 ( Status di protezione sussidiaria: “Esclusione”). In entrambi gli articoli, alla dicitura “del codice di procedura penale” è sostituta “del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate“.

Anche questa parte del Decreto Sicurezza è una prosecuzione del D. L. 17 Febbraio 2017 n.13: la divisione del diritto in serie A (italiani) e serie B (stranieri) è ancora di più esasperata. Le modifiche sopra citate agli art.12 e 16 del D.Lgs. 251/2007 prevedono infatti:
– ampliamento dei reati che portano al diniego, quali uso e spaccio di stupefacenti, violenza sessuale, violenza a pubblico ufficiale, rapina. Vengono aggiunti anche i reati non aggravati: furto, furto in appartamenti.

Inoltre, il diniego avverrà dopo la condanna di primo grado. Viene quindi stralciata una legge fondamentale quale la presunzione di non colpevolezza, cardine del diritto italiano, europeo e di qualunque paese che si professa democratico. La violazione di tale principio è incostituzionale.

Questo passaggio del Decreto Sicurezza è in contrasto con:
1. Costituzione (art.27 comma 2): “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva“.

2. Corte costituzionale (sent. n. 124/1972): “nel dichiarare che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli l’esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sent. n. 107 del 1957 e sent. n. 115 del 1964): la condizione giuridica d’imputato – è stato osservato – si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo“.

3. Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6, co. 2, “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata“.

Quanto emerge è una regressione preoccupante: le conquiste del diritto avvenute con la Costituzione, Corte Costituzionale, con le sentenze tra gli anni ’50 e ’60, con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, vengono di fatto spazzate via con un decreto che appare non solo incostituzionale, ma discriminatorio.

– Modifica art. 9 e art.15, D.Lgs. 251/2007, riguardanti i casi di cessazione dello status di rifugiato. La novità del decreto è, di fatto, la revoca della protezione internazionale per gli stranieri che tornano nel proprio Paese di origine per un determinato periodo. Sostanzialmente, viene impedita la libera circolazione della persona.

“Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo”:

Modifica all’art. 1-sexies, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (modificato dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39): al comma 1 (“dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari e di altre forme di protezione umanitaria), al comma 4 (“del richiedente asilo“) ed al comma 5 (“dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario”) c’è la sostituzione con “e dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati“.

Vengono chiuse le porte dello SPRAR alle persone aventi protezione umanitaria e richiedenti asilo: l’accesso resta aperto soltanto a coloro in possesso della protezione internazionale e ai MSNA. Sostanzialmente, la maggioranza dei migranti ne resta fuori.

– Modifiche al D.L. 18 agosto 2015 n. 142, ossia attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Abrogazione dei seguenti articoli: art.9 comma 5, art.14 comma 2, art. 15 comma 1 e comma 2, art.17 comma 4, art.22 comma 3.
Cambiamenti all’art.5, art.11 e art.12 (in tutti e tre i casi c’è la soppressione della dicitura articolo 14Sistema di accoglienza territoriale – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati“).

Modifiche al D.L. 28 gennaio 2008 n. 25, “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” diventa “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati“. I richiedenti asilo “rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato“. Coloro che possiedono la protezione umanitaria “rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza“.

Le modifiche al D.L. 18 agosto 2015 n. 142 ed al D.L. 28 gennaio 2008 n. 25 comportano ingenti cambiamenti al sistema di accoglienza ed in particolare agli SPRAR: il progetto avrà un fortissimo ridimensionamento, poiché potranno accedervi soltanto coloro che possiedono la protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, sono esclusi i richiedenti asilo.

Le conseguenze sono drammatiche: la maggioranza andrà nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e di fatto vengono predilette le strutture di grandi dimensioni e la quantità; viene invece trascurata l’accoglienza che porta all’inclusione sociale, quindi la qualità.

Questo comporterà più finanziamenti alle grandi strutture private (dove spesso sono emerse situazioni di drammatica mala-accoglienza), meno controlli sulla gestione dei fondi, meno servizi e progettualità che puntano all’integrazione. E si traduce anche in meno finanziamenti alle strutture gestite in sinergia con gli enti locali, con bilanci e gestione dei fondi più trasparenti, protagoniste di forme d’integrazione all’avanguardia tramite un sistema di accoglienza studiato e riprodotto in tutta Europa.

– Modifiche al D.L. 18 agosto 2015 n. 142: aggiunto all’art.4 comma 1 che “il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento” e inserimento dell’art.1-bisIl permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica“. Art.5: sostituzione del comma 3, al comma 4 viene eliminato “luogo di residenza” e viene introdotto “luogo di domicilio“.
L’ art.5-bis (recante disposizioni sull’iscrizione anagrafica) è abrogato.

Di fatto, le modifiche a suddetto decreto legislativo comportano al fatto che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce un documento di riconoscimento ma non equivale ad un titolo valido per l’iscrizione anagrafica. Ciò danneggia gravemente i diritti ed i servizi usufruibili di un richiedente asilo: qualsiasi servizio pubblico collegato alla residenza è di fatto inaccessibile.

– Modifica alla legge 5 febbraio 1992 n.91, art. 9-bis, comma 2: l’importo per la domanda per la cittadinanza passa da 200 a 250 euro. Aggiunta dell’art.9-ter, secondo cui il termine per i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza “è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda“. Aggiunta dell’art.10-bis, secondo cui la cittadinanza italiana “è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale“.

Viene di fatto introdotta la possibilità di revoca della cittadinanza italiana, in aperto contrasto però con la Costituzione (art.22):”Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome“. Tale articolo si ricollega, peraltro, con il numero 2 (diritti inviolabili della persona) ed il numero 3 (principio di uguaglianza).

Questa triade di articoli (2, 3, 22) è di fondamentale importanza: furono scritti per tutelare qualsiasi etnia o gruppo sociale da leggi razziste. Sono stati istituiti proprio per evitare concretamente una riproposizione delle Leggi razziali del 17 novembre 1938.

Sembrava, fino a poco tempo fa, che non sarebbe mai stato necessario ricorrere a queste tutela costituzionale: ma la storia, evidentemente, ha insegnato poco. Il passaggio da becera intolleranza a razzismo sembra sancito.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunta dell’art. 130-bis: “Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili“.
1: “Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso“.
2: “Non possono essere altre sì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova“.

Di fatto, non verrà dato più alcun compenso ai legali dei richiedenti asilo che portano avanti un ricorso definito “inammissibile“.
Esempio: se la Cassazione ritiene un ricorso inammissibile, lo Stato non pagherà le spese legali all’avvocato. Nel caso in cui il ricorso è ammissibile ma la Cassazione non concede il permesso di soggiorno, lo Stato deve comunque dare la liquidazione al difensore.
Di fatto, con l’inammissibilità non viene versato alcun compenso al legale sotto il gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio è sancito da varie leggi:
1. Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
2. Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, art.47 comma 3;
3. Costituzione (art. 10 comma 3 – art. 6 comma 3 lettera C).

Il quadro che emerge è terrificante: una marea di persone destinate a diventare irregolari, preda delle mafie, senza posto dove andare e senza diritto alla residenza. Senza diritto alle cure mediche, ostaggio della malavita organizzata pronta a lucrarci sopra.

Proprio la mafia può utilizzare questo decreto come forma ricattatoria: sarà facile per il malavitoso imporre turni di lavoro sfiancanti in cambio di una possibilità di un contratto di lavoro, fondamentale per il rinnovo e la non-espulsione. E’ facile intuire che i raccoglitori di pomodori, di olive, di arance, saranno spremuti ancor di più.

La soppressione della protezione umanitaria provocherà la proliferazione di persone senza documenti, irregolari, fantasmi in territorio italiano, preda del lavoro nero e dello sfruttamento, dediti per disperazione all’accattonaggio o a fenomeni di microcriminalità. Inoltre, il sistema SPRAR, modello virtuoso, non accoglierà più i richiedenti asilo ma soltanto coloro in possesso della protezione internazionale: questo comporterà meno beneficiari, meno finanziamenti, meno integrazione. A favore dei CARA e delle grandi strutture che, la storia recente insegna, hanno fallito.

Inoltre, il trattenimento nei CPR fino a 180 giorni prolunga una forma di detenzione senza aver commesso alcun reato. Il Decreto Sicurezza è il proseguimento del D.L. 13/2017: tremendamente violento nelle disposizioni da attuare, ancor più duro del precedente.

E’ indirizzato ad accerchiare un particolare gruppo sociale, i migranti, e a sbatterli al muro. Vengono ripetutamente violati, con brutalità, vari articoli della Costituzione Italiana, suprema fonte del nostro diritto.
Il decreto chiamato “Sicurezza” se convertito in legge è destinato a portare soltanto insicurezza.

  1. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08025dl.htm
  2. Egitto, le politiche di Al Sisi ed i minori che se ne vanno

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".