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Decreto sicurezza bis: un attacco violento e senza precedenti alle Ong (e ai diritti umani)

Carcere e multe fino ad un milione di euro per chiudere gli occhi sulla fossa comune del Mediterraneo

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di Pietro Giovanni Panico

Il Decreto Sicurezza Bis (entrato in vigore il 14 giugno 2019 – n.53/2019) ha subito nuovi cambiamenti. Le modifiche attuate al testo del mese scorso e approvate dalla Camera con 322 voti sono in aperto contrasto con la normativa internazionale, comunitaria ed italiana: se precedentemente il Decreto era illegale [1], adesso lo è ancora di più.

Le parti che sono state aggiunte equivalgono al tentativo di ratificare con maggiore vigore/violenza le disposizioni persecutorie non solo nei confronti dei migranti, ma anche di chi attua (in conformità col diritto internazionale e comunitario) operazioni di salvataggio. Di chi salva, quindi, vite umane.

La prima modifica al precedente D.L. Sicurezza Bis riguarda l’articolo 2: “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all’armatore della nave”.

Precedentemente la multa oscillava tra i 10.000 ed i 50.000 euro. Adesso, si arriva al milione di euro.
Tradotto: vengono distrutte economicamente le ONG e gli operatori umanitari che attuano salvataggi.

Inoltre, prima la confisca della nave avveniva in caso di reiterazione, adesso “è sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare”.

Aggiunto dei commi ter e quater all’art. 1: le navi sequestrate “verranno utilizzate affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l’impiego in attività istituzionali” oppure vendute.

Sintesi: chi attua salvataggi di esseri umani rispettando la normativa UNCLOS e SAR, ratificate dall’Italia e quindi leggi gerarchicamente superiori alla normativa nazionale, viene non solo perseguito penalmente, ma viene perseguitato.

Come altro definire la multa di un milione di euro, confisca di una propria proprietà che viene riutilizzata oppure venduta senza normale atto di cessione e senza percentuale di guadagno per il proprietario, rischio di incarcerazione per il Capitano dell’imbarcazione?

Nella Germania nazista chi salvava gli ebrei dai campi di concentramento veniva denudato dei propri beni (che diventavano dello Stato), licenziato oppure mandato nei campi di concentramento come “nemico politico”. Chi attuava operazioni di salvataggio umanitarie, come il caso di Schindler, rischiava questa sorte se “beccato”. I gruppi antifascisti (il gruppo Joop Westerweel in Olanda, il Zegota in Polonia, il movimento Assisi in Italia) che attuavano i salvataggi degli ebrei rischiavano, se sorpresi, la morte oppure i lavori forzati. Venivano puniti con scientifica ferocia gli operatori umanitari.

Se il parallelismo tra ieri e oggi è volutamente forzato, ci sono però alcune preoccupanti analogie.

Il sequestro giudiziario di un bene può avvenire “quando ne è controversa la proprietà o il possesso” (art. 670 Codice di Procedura Civile) e si rende necessario provvedere alla gestione/custodia. Il proprietario di un bene “ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” (art.832 Codice Civile) poiché il “possesso è il potere sulle cose e si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale” (art.1140 Codice Civile).

Sequestrare un’imbarcazione che attua salvataggi in mare rispettando il principio di non-refoulement non è normativamente corretto.
Il successivo passaggio, ossia utilizzare il bene sequestrato (ingiustamente) oppure rivenderlo, è appropriazione indebita (art.646 Codice Penale) “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila”.

All’articolo 380 - comma 2 - codice di procedura penale: aggiunta del m-quinquies.
Il suddetto articolo si occupa di “ arresto obbligatorio in flagranza ”, ovvero delitti contro la personalità dello Stato, devastazione, saccheggio, contro l’incolumità pubblica, schiavitù, terrorismo, eversione. Vengono inseriti con il Decreto Sicurezza Bis anche i “delitti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione”.

Ma se il Ministro dell’Interno spinge a commettere un’infrazione non rispettando le leggi internazionali (caso Sea Watch docet [2]), com’è possibile eseguire l’ordine impartito?

Esempio: se il Ministro intima di riportare i migranti in Libia (posto non sicuro) venendo meno alla legge internazionale (non refoulement e place of safety) com’è possibile eseguire un ordine che comporterebbe la violazione della legge?

Si rimanda all’articolo 1100 del Codice della Navigazione, che spiega come “il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”.

Il punto da chiarire è questo: perché porre navi in assetto da guerra verso imbarcazioni umanitarie che rispettano le normative? Verso navi ONG palesemente pacifiche senza armamenti e con a bordo (a maggioranza dei casi) anche minorenni tutelati in maniera decisa dal codice italiano?

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” (Costituzione, articolo 11).

Le ultime modiche rendono il Decreto Sicurezza Bis ancora più illegale, incostituzionale ed illegittimo.

Note

[1] https://www.meltingpot.org/Il-Decreto-sicurezza-bis-e-illegale.html

[2] https://www.meltingpot.org/E-il-ministro-dell-Interno-che-dovrebbe-finire-sotto.html

Vedi anche

  • Roma - Lo sgombero in via Cardinal Capranica avvia la conversione in legge del decreto sicurezza bis
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  • Tra geopolitica e criminalizzazioni: come cambiano le migrazioni
  • Forum #indivisibili e solidali: report dell’assemblea del 30 giugno 2019
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  • Il moltiplicarsi dei confini tra attacco ai diritti e razzismo | Il report del dibattito e i video degli interventi
  • Naufragio Libia: la testimonianza dell’infermiera di MSF presente allo sbarco
  • Gregoretti: sbarco immediato per i naufraghi soccorsi dalla Guardia Costiera
  • La Open Arms ancora in mare con 121 migranti a bordo
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[ 5 agosto 2019 ]
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