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Delibera anti-immigrati a Montecchio Maggiore (Vicenza): l’ospitalità agli stranieri solo con il certificato di idoneità abitativa

La delibera inoltre unifica i procedimenti relativi al rilascio del certificato di idonietà abitativa fissando parametri estremamente restrittivi per bloccare i procedimenti di ricongiungimento familiare e di rilascio del permesso di soggiorno CE.

Delibera della Città di Montecchio Maggiore (Vicenza) in materia di certificato di idoneità abitativa

La città di Montecchio Maggiore (provincia di Vicenza) decide arbitrariamente di ricondurre ad una unica fattispecie normativa il procedimento per il rilascio d’idoneità dell’alloggio stabilito in relazione ai diversi istituti e procedimenti previsti nel T.U. immigrazione (ingresso per motivi di lavoro, il Contratto di Soggiorno per Lavoro e suo rinnovo, la Carta di Soggiorno, il Ricongiungimento famigliare), esigendo dei parametri abitativi diversi e più esigenti rispetto a da quelli previsti dal D.M. 05/07/1975, richiamato dalla circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione n. 7170 del 18.11.2009. La delibera del Sindaco di Montecchio Maggiore, prevede inoltre l’estensione di tali criteri abitativi anche con riferimento all’ospitalità temporanea di cittadini stranieri, in relazione alla comunicazione (da effettuarsi entro 48 ore) di ospitalità a sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998. Di conseguenza, si intende impedire che cittadini stranieri vengano ospitati, anche temporaneamente, da persone residenti o domiciliate nel territorio comunale, allorquando il numero delle persone presenti nelle abitazioni verrebbe ad essere superiore a quello stabilito secondo i parametri fissati dal comune medesimo.

Sotto questo profilo l’ordinanza è suscettibile di fondare una violazione dei diritti fondamentali della persona, determinando un’ingiustificata ed illegittima interferenza nella vita privata e familiare dei destinatari (Art. 8 CEDU), nonché una violazione del diritto alla libertà di circolazione (Art. 16 Cost). Ugualmente violato appare il principio di uguaglianza, in quanto tale norma discrimina direttamente i cittadini stranieri nel godimento del diritto alla vita privata e di relazione qualora essi si trovino nella situazione di persona ospitata, e li discrimina indirettamente qualora essi si trovino nella posizione di persona ospitante, in quanto sebbene la disposizione comunale formalmente si rivolge a tutti gli abitanti nel territorio comunale, siano essi cittadini italiani o stranieri, è certamente suscettibile di incidere maggiormente ed in misura sproporzionata sui cittadini stranieri, perché è più probabile che siano essi a volere ospitare temporaneamente loro connazionali stranieri.

Sotto questo profilo, la delibera della città di Montecchio Maggiore potrebbe essere oggetto di un’azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 T.U. immigrazione.