Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

da il sole 24ore dell'11 settembre 2007

Detrazioni Irpef anche per gli stranieri con figli e coniuge

di Nicoletta Cottone

– Leggi il Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007, n. 149

Gli stranieri che vivono e pagano le tasse in Italia potranno richiedere le detrazioni Irpef per figli e coniugi a carico. La disposizione, introdotta dalla Finanziaria per il 2007, scatterà dal prossimo 25 novembre, grazie alla pubblicazione del regolamento firmato dal ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2007 n. 210. Le regole, valide per ottenere le detrazioni nel 2007, nel 2008 e nel 2009, variano in base alla provenienza del lavoratore straniero. Per i cittadini dell’Unione europea è necessaria un’autocertificazione, mentre per quelli extra-comunitari sarà richiesta una documentazione originale prodotta anche da autorità consolare del Paese di origine.

Fra le regole da rispettare, il coniuge o i figli (o comunque i familiari a carico) dovranno avere redditi inferiori a 2.840,52 euro (compresi anche quelli prodotti oltre confine) e non devono aver goduto di analoghi sconti in altri Paesi. La documentazione si consegna al datore di lavoro che ne terrà conto nelle trattenute fiscali in busta paga. L’Agenzia delle entrate, in caso di controllo, potrà richiedere la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale del Paese di residenza che attesti la sussistenza delle condizioni che sono state autocertificate o dimostrate con la documentazione diplomatica.

I cittadini dell’Unione Europea e quelli che hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo devono presentare un’autocertificazione che dovrà evidenziare proprio il reddito inferiore alla soglia prevista, il mancato beneficio di detrazioni in altri Paesi, il grado di parentela del familiare e l’indicazione del mese nel quale si sono verificate e sono terminate le condizioni richieste.

Molto più complessa la documentazione richiesta per gli extracomunitari. Tre le vie: la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di Origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; per i residenti in Paesi che hanno firmato la Convenzione dell’Aja del 1961 la presentazione di un documento con un timbro speciale (chiamato Apostille) che serve a certificare che il documento è una copia conforme all’originale; con documentazione del Paese di origine, tradotta e «asseverata» come conforme all’originale dal consolato italiano presso il Paese di origine.