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Devo trasformare la vecchia carta di soggiorno in un Pds CE per soggiornanti di lungo periodo. Dovrò pagare la tassa?

risposta a cura di Nicola Grigion

Pervengono alla nostra redazione diversi quesiti concernenti il balzello previsto dall’articolo 5, comma 2 ter del Testo Unico sull’immigrazione.
I dubbi riguardano diverse questioni anche se la più frequente concerne la trasformazione della vecchia carta di soggiorno (formato cartaceo) nel Permesso CE per soggiornanti di ungo periodo introdotto con il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2003/CE/109 tramite il Decreto Lgs n. 3 dell’8 gennaio 2007.

Già in passato la questione aveva sollevato diversi dubbi che oggi, visto il salasso previsto con la tassa, si fanno sempre più consistenti.

Chiariamo in primo luogo che sono escluse dal versamento del contributo le operazioni di aggiornamento e conversione dei titoli di soggiorno.
Ciò significa che, sia nel caso in cui si richieda semplicemente l’aggiornamento dei dati anagrafici, quando il permesso di soggiorno sia in corso di validità (p.es. in caso di cambio di residenza, di nascita di un figlio, di cambio del passaporto), sia nel caso in cui si converta il permesso in altra tipologia di titolo (conversione da subordinato ad autonomo, conversione da studio a lavoro, conversione da stagionale a subordinato) non si dovrà versare la quota prevista dal decreto.

Il caso che ci viene sottoposto, riguardante la trasformazione della vecchia carta di soggiorno nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rientra certamente tra le tipologie menzionate.

Si tratta infatti di una mera operazione di aggiornamento del titolo di soggiorno. La carta di soggiorno, ora pds CE, non prevede infatti rinnovi o conversioni ma solamente operazioni che ne attualizzino i dati anagrafici.

Approfittiamo per chiarire ancora una volta, ove ce ne fosse ancora bisogno, che la trasformazione del vecchio titolo al nuovo titolo, non può comportare una nuova verifica dei requisiti, pertanto non può prevedere la richiesta del CUD o di altre condizioni di cui all’art 9 del TU.

Una prassi in tal senso è stata spesso adottata illegittimamente dalle Questure che sembrano però oggi essersi adattate.

Ricordiamo che la trasformazione dal vecchio titolo cartaceo al nuovo titolo in formato elettronico denominato permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è consigliabile anche alla luce della circolare n. 4285 del 13 luglio 2009 con cui il Ministero dell’interno, alla luce di un incontro tenutosi a Bruxelless, ha riferito che gli Stati Membri non riconoscono lo status di cittadini lungo soggiornanti ai titolari del solo titolo in forma cartacea.
Diventa pertanto prioritaria, per chi ancora non lo avesse fatto, la trasformazione del titolo nel nuovo formato.

Altro chiarimento doveroso, che spesso ha dato luogo a prassi discostanti quello relativo al rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo ai figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età precedentemente iscritti nella carta di soggiorno del genitore,

E’ pacifico, ma è bene ricordarlo, che a questi dovrà essere rilasciato l’analogo titolo del genitore essendo il rilascio del titolo una “mera novazione ope legis del precedente titolo giuridico che ha come unico presupposto il compimento dei quattordici anni e che attesta il diritto del minore a soggiornare nel territorio dello Stato” in continuità con il precedente.