Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Devono esserci gravi e comprovati motivi per giustificare la revoca delle misure di accoglienza

T.A.R. per la Ligura, sentenza n. 614 del 12 luglio 2019

Il Tar Liguria dichiara l’illegittimità della revoca delle misure di accoglienza nel caso di un richiedente asilo denunciato per l’art.660 c.p. (molestia alle persone).

Il Tribunale ha dichiarato non legittima la revoca delle misure di accoglienza disposta dal Prefetto di Genova “considerato che la mera denuncia a piede libero per un fatto ricondotto alla fattispecie incriminatrice di cui all’art.660 c.p. non integra né una violazione delle regole di comportamento del centro (che riguardano -per definizione- fatti che si svolgono all’interno del centro stesso), né un comportamento “gravemente violento”, tale da giustificare una valutazione di pericolosità sociale ex. art. 6 comma 2 D. Lgs. n.142/2015“.

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T.A.R. per la Ligura, sentenza n. 614 del 12 luglio 2019