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Diniego per manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale e diritto di impugnazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7594 del 30 marzo 2020

La Sentenza della Cassazione Civile riguarda la remissione in termini in relazione al diritto di impugnazione, in favore di una cittadina di nazionalità georgiana, destinataria di un provvedimento di diniego per manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale

Si offre in commento un’interessante e recente sentenza della Suprema Corte, che oltre a chiarire i dubbi interpretativi sollevati in ordine ai termini di impugnazione del decreto di diniego della Commissione territoriale per manifesta infondatezza, pone al suo attento ed illustre vaglio le effettive esplicazioni del diritto di difesa.
La vicenda giudiziaria trae origine dall’impugnazione di un provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale di competenza, nel termine di 30 giorni.
Il Tribunale Adito, invece, ha decretato l’inammissibilità del ricorso per deposito tardivo, ovvero oltre il termine di 15 giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, primo comma, lett. b-bis e art. 28 bis, secondo comma, lett. a) D.lgs. 25/2008.
La parte ricorrente ha sottolineato la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto citate, in quanto l’ art. 28 bis, secondo comma, fa riferimento all’ipotesi della procedura accelerata, applicabile solo nel caso in cui il ricorrente, sia sottoposto ad un provvedimento di trattenimento, ai sensi dell’ art. 6 del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, e non estendibile al caso in questione.

Altresì la valutazione di manifesta infondatezza della domanda, e la conseguente operatività del termine dimezzato di impugnazione, di cui all’art. 19 co. 3 D.lgs. 150/2011, nell’ottica di tutela del diritto di difesa, non era stata oggetto di preventiva informazione dell’interessata.
Il motivo di doglianza costituito dal richiamo impreciso del Tribunale alla manifesta infondatezza al fine del dimezzamento del termine di impugnazione, é stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, oltre ad aver sottolineato il generico riferimento dal Giudice di Primae Curae all’ art. 28 bis del D.lgs. n. 25 del 2008, ha ampliato la riflessione giuridica sui principi, a presidio delle garanzie difensive e del giusto processo in relazione al diritto di impugnazione.

La Corte di Cassazione, individua la violazione del diritto di difesa, qualora il destinatario non sia reso edotto sul termine per proporre l’ impugnazione.
L’iter motivazionale della Suprema Corte ripercorre orientamenti recenti e consolidati, secondo i quali, stante la generale previsione di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., la rimessione in termini per la parte, che è incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili, può derivare dall’omessa indicazione del termine di impugnazione dimezzato nel provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza, emesso dalla Commissione Territoriale (Cass. n. 18860 del 12/07/2019) e può essere applicata in riferimento al termine perentorio per proporre impugnazione. ( Cass. S.U. n. 32725/2018)
Alla luce di tali riflessioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale in diversa composizione, ai fini di una valutazione nel merito della domanda di protezione avanzata dalla cittadina straniera.
Si lascia aperto così lo spiraglio nei confronti dei cittadini immigrati, che avanzano la richiesta di inserirsi onestamente e legalmente nel nostro territorio, di ottenere tutte le garanzie del diritto di difesa e del giusto processo.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 7594 del 30 marzo 2020