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Diniego permesso di lungo periodo per insufficienza del reddito, accoglimento sospensiva: la Questura di Taranto deve operare una valutazione più approfondita

T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 303 del 26 maggio 2021

Il caso riguarda un ricorso proposto avverso diniego di rilascio dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di un cittadino nigeriano, precedentemente titolare di permesso per lavoro autonomo più volte rinnovato, sposato con una cittadina nigeriana titolare dello status di rifugiato, genitori di 2 minori nati a Taranto e di altri 2 minori (figli della coniuge, e recentemente ricongiunti dalla Nigeria).

La Questura di Taranto, per insufficienza reddituale, rigettava l’istanza con obbligo di lasciare il territorio italiano entro 15 giorni, invece che, anche qualora il tetto reddituale fosse stato insufficiente per il permesso di specie, rinnovare il permesso di lavoro autonomo o permesso per motivi familiari, sussistendo i presupposti per entrambi.
La difesa, produceva inoltre, la stampa (richiesta all’Agenzia delle Entrate) più recente della dichiarazione dei redditi (periodo di imposta 2018) ove il reddito appare sufficiente secondo i parametri di legge.

Secondo il TAR Puglia – Lecce:
“Il ricorso appare assistito da sufficienti “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, atteso che:
il provvedimento impugnato è motivato esclusivamente sulla base di allegate carenze reddituali del richiedente in quanto la documentazione reddituale esibita dall’extracomunitario ricorrente non sarebbe corrispondente a quella risultante dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
se è pur vero che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 9 del D. Lgs. 1998 n. 286 e 13, comma 2, del D.P.R. 1999, n. 394, il rilascio del titolo di soggiorno per lunga permanenza nel territorio nazionale richiede la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (necessaria ai fini della sostenibilità dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo), purtuttavia l’esistenza di legami familiari in capo al ricorrente (che vive in Italia da diversi anni con la moglie , 2 figli nati in Italia e altri 2 figli – (della moglie) – recentemente ricongiunti) avrebbe richiesto, come stabilito dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202/2013), una valutazione più complessa di quella operata dalla Questura di Taranto, anche attraverso il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e la valutazione della possibilità di rilasciare al predetto il rinnovo del permesso di soggiorno per altri motivi, di lavoro autonomo o di famiglia, anziché espellere (“tout court”) il ricorrente con invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza del periculum in mora avendo il provvedimento impugnato prescritto al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni;
Rilevato, altresì, che quanto all’elemento reddituale (che il Collegio riserva di accertare puntualmente in sede di merito, stante la contraddittorietà fra quanto documentato dal ricorrente – in € 15.174 – e dall’Amministrazione – in €10.800,00 – per il medesimo periodo d’imposta 2018), il provvedimento impugnato appare – allo stato – scontare il rilevato deficit istruttorio e motivazionale in ordine alla ritenuta insufficienza dello stesso ai fini in questione”.

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TAR per la Puglia, ordinanza n. 303 del 26 maggio 2021

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